Codice di Procedura Penale art. 145 - Ricusazione e astensione dell'interprete.

Angelo Salerno

Ricusazione e astensione dell'interprete.

1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

Inquadramento

Come previsto per la figura del perito dall’art. 223, anche per l’interprete sono individuati dall’articolo in commento obblighi di astensione e facoltà di ricusazione, nelle ipotesi di cui all’art. 144.

L’astensione e la ricusazione dell’interprete

Il comma 1 dell’art. 145 consente alle parti di ricusare l’interprete che abbia assunto l’incarico nonostante la sussistenza di una causa di incapacità o di incompatibilità di cui all’art. 144.

La legittimazione spetta alle parti private e, con esclusivo riferimento agli atti compiuti o disposti dal giudicante, anche al Pubblico Ministero.

Il comma 2 dell’articolo pone in capo all’interprete, a monte, un obbligo di dichiarare l’esistenza di motivi di ricusazione ovvero la sussistenza di gravi ragioni di convenienza (per i quali si rinvia al commento all’art. 36) che consiglino l’astensione da parte propria.

Ai sensi del comma 3, l’interprete può infatti astenersi dalla prestazione dell’ufficio fino all’esaurimento delle formalità di conferimento dell’incarico, disciplinate dal successivo art. 146, ed entro lo stesso termine può essere ricusato.

Qualora si tratti tuttavia di motivi sopravvenuti o conosciuti solo successivamente, l’astensione o la ricusazione possono intervenire fintanto che l’interprete non abbia ultimato il proprio incarico.

Sulla dichiarazione di astensione ovvero sulla ricusazione, ai sensi del comma 4, provvede il giudice procedente con ordinanza.

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