Codice di Procedura Penale art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

Alessandro D'Andrea

Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 1571.

[1] [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. q) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «degli articoli 148 e» alle parole: «dell'articolo». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

Inquadramento

La disposizione dell'art.163 è una norma di rinvio, che estende l'applicazione delle formalità indicate dall'art. 157, in quanto compatibili, alle notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, di cui ai due articoli che la precedono.

Ambito di applicazione

Il rinvio operato dall'art. 163 alle formalità previste dall'art. 157 ha stimolato diverse interpretazioni finalizzate ad individuare gli esatti limiti entro cui la previsione generale dettata per la prima notificazione all'imputato non detenuto possa essere applicata anche alle notifiche nel domicilio dichiarato o eletto, di cui agli artt. 161 e 162.

La linea esegetica prevalente ritiene che il rinvio all'art. 157 non abbia ad oggetto i luoghi di effettuazione della notifica, chiaramente esplicati nel disposto degli artt. 161 e 162, bensì le persone consegnatarie dell'atto (in particolare conviventi e portiere), oltre a quelle specifiche forme di tutela della riservatezza indicate dal comma 6 dell'art. 157. Vi è stato anche chi, in termini generali, ha individuato nei commi dal 3 al 7 dellart. 157 le norme applicabili alle notifiche nel domicilio dichiarato o eletto.

Parte delle superiori affermazioni si ravvisano anche nei pronunciamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stata ritenuta, ad esempio, la validità di una notificazione effettuata mediante consegna ad un collaboratore del difensore, e non direttamente a quest'ultimo, presso lo studio legale ove l'imputato abbia eletto domicilio, sul presupposto che l'atto sia comunque pervenuto in modo corretto presso il luogo indicato ex art. 157 (Cass. I, n. 10612/2015).

Soprattutto complessa è stata l'esegesi riguardante la possibilità di estendere il rinvio effettuato dall'art. 163 anche alla previsione di chiusura contenuta nell'art. 157, comma 8, che indica quale extrema ratio, nel caso di impossibilità della notificazione, l'effettuazione di essa mediante deposito dell'atto presso la casa comunale ove l'imputato abita o esercita abitualmente la sua attività lavorativa.

A soluzione di un complesso contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno chiarito come la notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile eseguire presso il domicilio eletto per il mancato reperimento del domiciliatario, deve essere effettuata, dopo lo svolgimento delle previste ricerche, mediante consegna dell’atto stesso al difensore e non attraverso il suo deposito presso la casa comunale (Cass. S.U., n. 28451/2011)

Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

L'art. 10, comma 1, lett. q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha esteso, unitamente a quelle previste dall'art. 157, anche le formalità fissate dal novellato art. 148, in quanto applicabili, alle notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto, di cui agli artt. 161 e 162. L'interpolazione è stata disposta al fine di effettuare con modalità telematiche anche le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto, consentendo la notificazione di atti diretti all'imputato o alle altre parti private direttamente attraverso l'invio dell'atto alla casella di posta elettronica certificata.

Entrata in vigore della riforma

La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

Bibliografia

Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008;  Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993.

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