Codice di Procedura Penale art. 164 - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio 1

Alessandro D'Andrea

Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio1

 

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 12.

[1] [1] Rubrica sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la rubrica precedente alla sostituzione era la seguente: <<Durata del domicilio dichiarato o eletto>>Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

[2] [2] Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1» alle parole «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

Inquadramento

L'art. 164 disciplina la durata della determinazione del domicilio dichiarato o eletto, ritenendo la stessa valida per ogni stato e grado del procedimento, fatte salve le due eccezioni relative alle notificazioni al detenuto e nel procedimento davanti alla corte di cassazione, di cui agli artt. 156 e 613, comma 2.

La durata della dichiarazione o elezione di domicilio

L'art. 164 dispone una regola di carattere generale in ordine alla validità temporale della determinazione del domicilio eletto o dichiarato, come detto estesa ad ogni stato e grado del procedimento, per cui non é valida l'apposizione di clausole al negozio processuale di elezione che limitino ab origine gli effetti della elezione di domicilio nel tempo (Cass. VI, n. 8818/1996).

Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo fino alla conclusione del giudizio di cognizione, senza possibilità di estensione a quello di esecuzione (Cass. III, n. 14930/2009).

Non sussiste dubbio alcuno, invece, in ordine al fatto che la determinazione del domicilio mantiene la sua validità anche nel giudizio di appello ed in quello di rinvio (Cass. IV, n. 5418/1983).

Le eccezioni normativamente previste

La seconda parte dell'art. 164 pone, come detto, due eccezioni alla generale previsione per cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto mantiene validità in ogni stato e grado del procedimento.

La prima riguarda l'ipotesi dell'imputato detenuto, cui, ex art. 156, devono essere notificati gli atti mediante consegna delle relative copie nel luogo di sua detenzione.

È lo stato detentivo, quindi, ad interrompere l'efficacia di ogni dichiarazione o elezione di domicilio, purché la detenzione risulti nota all'autorità giudiziaria. È stato coerentemente affermato che è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto ove il suo sopravvenuto stato di detenzione fosse noto al giudice (Cass. VI, n. 18628/2015).

La seconda eccezione concerne, invece, il giudizio davanti alla corte di cassazione, nel quale, giusto richiamo alla norma dell'art. 613, comma 2, le notifiche devono essere effettuate ai difensori, essendo presso costoro il domicilio delle parti, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per cui gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che sia privo di difensore di fiducia.

In proposito, la giurisprudenza ha precisato che l'elezione di domicilio effettuata in fase di merito presso un avvocato non cassazionista conserva validità anche nel procedimento di cassazione ai fini della notifica dell'avviso di udienza all'imputato, laddove tale ultimo non sia assistito da un difensore di fiducia cassazionista (Cass. II, n. 306/2007), giacché, in caso contrario, detto difensore è costituito, ai sensi dell'art. 613, domiciliatario ex lege della parte (Cass. V, n. 11810/2014).

Oltre alle due eccezioni indicate, nessun'altra deroga sussiste rispetto alla regola generale prevista dall'art. 164, per cui anche nel caso di espulsione dell'imputato dallo Stato gli effetti della dichiarazione o elezione di domicilio permangono in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 34174/2008).

Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

L'art. 10, comma 1, lett. r), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato sia la rubrica del presente articolo, ora denominata «Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio», che il suo dettato normativo, nel senso che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nel precedente testo, per ogni stato e grado del procedimento – con le sole eccezioni relative alle notifiche al detenuto e nel procedimento davanti alla corte di cassazione – ma ha ora efficacia solo per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio («avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale») all'imputato non detenuto, vigendo per quello detenuto la specifica disciplina dettata dall'art. 156, comma 1.

Entrata in vigore della riforma

La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

Bibliografia

Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Potetti, Questioni in tema di notificazioni penali, in Arch. n. proc. pen. 2005, 533.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario