Codice di Procedura Penale art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente. 1. Se l'imputato [60, 61] è interdetto [414 c.c.; 32 c.p.], le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale. InquadramentoL'art. 166 prevede una specifica regolamentazione delle notificazioni riguardanti l'imputato interdetto ovvero infermo di mente, stabilendo che, in tali casi, esse debbano essere eseguite, rispettivamente, presso il tutore o il curatore speciale. Ambito di applicazioneLa norma dispone, sia per l'imputato interdetto che per quello infermo di mente — cioè trovantesi nella condizione di accertata incapacità, di cui all'art. 70 — che la notificazione sia eseguita rispettando le stesse modalità dettate dagli articoli precedenti, con la sola eccezione che essa deve essere effettuata presso il tutore o il curatore speciale. Per la giurisprudenza la norma non trova necessaria applicazione nel caso in cui l'imputato non sia stato ancora interdetto, non sia stato ancora dichiarato processualmente incapace ai sensi dell'art. 71, comma 1, ovvero sia stato dichiarato incapace ma in un altro procedimento (Cass. VI, n. 674/2011). L'art. 166 non si riferisce, inoltre, all'imputato cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale (Cass. V, n. 37673/2012). L'ambito applicativo del disposto normativo, poi, non si estende neanche alle ipotesi di inabilitazione, in ragione di quanto chiarito nella sentenza della Corte cost. n. 116/2009, per la quale l'indicato aspetto non risulta considerato nella formulazione dell'art. 166. Le conseguenze dell'inosservanza della normaIn assenza di una specifica previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quali sono le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle modalità formali previste dalla disposizione in esame, in particolare precisando che, in caso di omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166, si determina una ipotesi di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 9064/2013). BibliografiaVedi sub art. 164. |