Codice di Procedura Penale art. 170 - Notificazioni col mezzo della postaNotificazioni col mezzo della posta 1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali 1. 2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego. 3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
[1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le» alla parola: «Le»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. V. anche l. 20 novembre 1982, n. 890. InquadramentoL'art. 170 disciplina le notificazioni eseguite per mezzo della posta, rinviando a leggi speciali per la regolamentazione delle relative modalità esecutive Tra di esse costituisce testo principale la l. n. 890/1982, avente ad oggetto “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. L'ambito di applicazioneAttesa la scarna indicazione del dettato normativo che si limita a prevedere la possibilità della notificazione per mezzo degli uffici postali e la validità della notifica effettuata da un ufficio postale diverso da quello cui il piego era stato inizialmente diretto, si comprende come l'istituto della notificazione a mezzo posta sia, di fatto, interamente regolato dalla già citata l. n. 890/1982, che significativamente dispone, all'art. 1, che “In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente”. Nel caso in cui l'atto debba essere notificato al di fuori del circondario ove ha sede l'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto risulta, invece, obbligatorio il ricorso alla modalità di notificazione prevista dall'art. 170. Con riferimento al rapporto intercorrente tra le modalità di notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo alle notificazioni all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 prima di procedere alla notificazione a mezzo posta; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale (Cass. V, n. 12451/2005). Le Sezioni Unite hanno precisato che la diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità (Cass. S.U., n. 15/1998). I soggetti legittimatiPer la dottrina (Grilli, 338), la norma dell'art. 170 non contiene nessuna limitazione riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati a fare ricorso a questa forma di notificazione. Conseguentemente, possono effettuare le notifiche a mezzo posta tutti i soggetti titolari di una funzione notificatoria, e cioè: l'ufficiale giudiziario, l'aiutante ufficiale giudiziario, il messo di conciliazione e la polizia giudiziaria. In senso difforme, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che è da escludere che la polizia giudiziaria possa effettuare notificazioni a mezzo posta, atteso che l'art. 170, nel prevedere l'impiego di siffatto mezzo, rinvia alle norme speciali e queste, costituite dalla l. n. 890/1982, fanno menzione del solo ufficiale giudiziario come soggetto legittimato a far ricorso al servizio postale per le notifiche (Cass. V, n. 14980/2005). Le modalità esecutiveLe modalità che l'ufficiale giudiziario deve rispettare per l'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale sono principalmente indicate nell'art. 3 l. n. 890/ 1982, in cui sono specificate le formalità preliminari cui l'ufficiale giudiziario è tenuto. Esse, in particolare, attengono: alla redazione della relazione di notificazione, in cui viene fatta menzione dell'ufficio postale attraverso cui viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (comma 1); alla modalità di presentazione all'ufficio postale della copia dell'atto da notificare in busta chiusa (comma 2); alla contemporanea presentazione dell'avviso di ricevimento (comma 3); alle specificazioni relative dell'ufficio giudiziario indicato come mittente (comma 4). In dottrina (Grilli, 340) si ritiene, tuttavia, che l'omissione di taluno degli adempimenti richiesti dall'art. 3 non determina la nullità della notificazione. Parimenti significativa è, poi, la disposizione dell'art. 7 l. n. 890/1982, che disciplina i modi di consegna del piego da parte dell'agente postale, anche con riferimento ai legittimi consegnatari in ipotesi di assenza del destinatario, altresì regolando le attività dirette a certificare l'avvenuta dazione. In relazione a tali aspetti, la giurisprudenza - ha chiarito che non bisogna riferirsi, ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo posta e della decorrenza dei suoi effetti, al raggiungimento della conoscenza effettiva o reale dell’atto, ma alla conoscenza legale, che viene realizzata con l’osservanza delle modalità esecutive prescritte in ogni forma di notificazione, incombendo all’interessato l’onere di dimostrare che il plico non gli è giunto in ritardo (Cass. V, n. 2100/1997). È stato precisato, inoltre, che la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, in base all’art. 7, comma 6, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall’art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfeziona con la sola spedizione al destinatario della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo (Cass. III, n. 36241/2019). Ancora, è stato affermato che la notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della l. n. 31/2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata (Cass. V, n. 40481/2018). E’ interessante osservare, con riferimento a tale ultimo profilo probatorio, che le Sezioni Unite civili, invece, hanno puntualizzato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Civ. S.U., n. 10012/2021). È nulla, invece, la notificazione a mezzo posta effettuata mediante consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come “incaricata” a ricevere l'atto, di per sé non collocabile tra le figure previste dall'art. 7 l. n. 890/1982, e senza che sia possibile verificare la relazione intercorrente tra detto incaricato ed il luogo e il destinatario della notifica (Cass. VI, n. 27841/2009). È stato chiarito, ancora, che nella notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, l'addetto alla consegna del plico non ha l'onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell'atto corrisponda alla situazione reale, essendo sufficiente ed idonea, ai fini della notifica, la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell'interessato; d'altra parte, la certificazione anagrafica, da cui risulti una diversa situazione, non può prevalere sull'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto ha un valore meramente indiziario della residenza effettiva, potendo comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica (Cass. V, n. 28617/2004). L'agente postale che sia venuto a conoscenza della nuova residenza dell'imputato, posta nello stesso Comune di quella precedente, deve provvedere alla consegna dell'atto a mani proprie dell'imputato, e non al deposito del piego presso l'ufficio postale e avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla nuova residenza, perché la sovrapposizione di questa diversa forma di notificazione determina una nullità d'ordine generale per difetto di intervento dell'imputato nel procedimento (Cass. I, n. 17528/2012). È ritenuta valida, invece, la notifica effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 l. n. 890/1982, il plico sia depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma 5, l. n. 890/1982, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Cass. V, n. 40728/2006). La copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia da notificare all'imputato costituisce piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, atteso che alcuna disposizione prescrive che tale copia debba essere autenticata a pena di nullità (Cass. I, n. 18543/2009). L'art. 8 l. n. 890/1982 disciplina, con modalità particolareggiata, le conseguenze derivanti dalle varie ipotesi di rifiuto di ricevere il piego o di assoggettarsi ad adempimenti connessi all'acceptio da parte del destinatario dell'atto, o di soggetti abilitati in sua vece, e ciò anche in relazione al diverso momento in cui, secondo i diversi casi, la notificazione deve considerarsi eseguita. La norma è stata attinta da declaratoria di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni dei commi 2 e 3 dalla sentenza della Corte cost. n. 346/1998. In particolare, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2, per contrasto con i disposti degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. Conseguentemente alla pronuncia indicata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l'immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni, in quanto, prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza, occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso (Cass. III, n. 8516/1999). Coerentemente la dottrina (Piziali, 1710) ha affermato che la regolarità della notificazione è subordinata all'accertamento che, esaurite le formalità ex art. 8, comma 2, l. n. 890/1982, venga inviata una raccomandata di avviso al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Il comma 3 dell'art. 8 l. n. 890/1982 è stato, invece, riconosciuto incostituzionale nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. In proposito è stato osservato, infatti, che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dell'istituto processuale delle notificazioni non può, comunque, non essere rappresentato dal diritto di difesa del notificatario, per cui deve escludersi che la diversità della disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Le Sezioni Unite hanno affermato che la diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione; per cui ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità (Cass. S.U., n. 15/1998). È stato chiarito, poi, che nonostante l'art. 8 l. n. 890/1982, si riferisca sia alle notificazioni a mezzo posta, che alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (art. 10 l. n. 890/1982, cit.), la sentenza della Corte cost. n. 346/1998 , riguarda esclusivamente le notificazioni eseguite per mezzo del servizio postale, previste rispettivamente dagli artt. 170 e 149 c.p.c., e non le ipotesi di notificazioni con il deposito dell'atto presso la casa comunale (previste rispettivamente dagli artt. 157 e 140 c.p.c.), cui segue la comunicazione a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto deposito presso la casa comunale (Cass. VI, n. 3488/2000). È stata riconosciuta, quindi, la nullità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale quando dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato non risulti il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall'art. 8, comma 2, l. n. 890/1982. Il principio è stato, in particolare, applicato, in un'ipotesi di notifica dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna, con riguardo ad un avviso di ricevimento che non faceva menzione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato dell'avviso di deposito del piego raccomandato all'ufficio postale (Cass. I, n. 49365/2013). Non è affetta da nullità, invece, la notifica effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale, seguito dal ritiro dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale da parte di persona non identificata e la cui sottoscrizione risulta illeggibile, dal momento che l'assenza della necessaria annotazione ad opera dell'addetto dell'ufficio circa la riferibilità del ritiro ad un delegato del destinatario dell'atto induce a concludere che al compimento di tale operazione abbia provveduto l'interessato personalmente (Cass. VI, n. 35679/2015). L'art. 8 l. n. 890/1982 prevede, infine, due specifici momenti determinanti la certezza giuridica dell'avvenuta notificazione. Il primo è indicato nel comma 4, che espressamente prevede che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Il secondo momento, invece, è previsto nell'ultimo comma, laddove si precisa che qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso. Con riferimento, poi, al comma 5, la giurisprudenza ha affermato che é valida la notifica — ancorché in costanza di elezione di domicilio presso il difensore che ha rinunciato al mandato difensivo — effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 l. n. 890/1982, il plico sia depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma 5, l. n. 890/1982, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Cass. II, n. 17307/2019). Deve essere osservato, infine, come l'ultimo comma dell'art. 170 svolga un'importante funzione di coordinamento con le disposizioni della l. n. 890/1982, laddove espressamente prevede che qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari. La fattispecie dell'irreperibilità trova, infatti, disciplina nell'art. 9, comma 4, l. n. 890/1982, in cui viene disposto che tale circostanza deve essere documentata dall'agente postale con attestazione datata e sottoscritta nell'avviso di ricevimento. E' stato autorevolmente affermato che è affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3 (Cass. II, n. 57801/2018). Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)L'art. 10, comma 1, lett. z), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto una modifica al testo dell'art. 170 volta a precisare che la notificazione con il mezzo della posta può essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notifica con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio. Entrata in vigore della riformaLa modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum. BibliografiaBartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Carbone-Frangini-Spirito, Le notificazioni, Milano, 2004; Cerqua, Lenotificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gallucci, Notificazioni con il mezzo della posta e nullità processuali: quale disciplina dopo la sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, in Cass. pen. 1999, 1384;Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Piziali, Le notificazioni a mezzo posta: riflessi problematici sul processo penale di una recente sentenza costituzionale, in Cass. pen. 1999, 1705. |