Codice di Procedura Penale art. 171 - Nullità delle notificazioni.Nullità delle notificazioni. 1. La notificazione è nulla [177 s.]: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [148 3]; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario1; b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1482; c) se nella relazione [168] della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione [110] di chi l'ha eseguita3; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore4 ; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 85; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione [110] della persona indicata nell'articolo 157, comma 3; [h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.]6
[1] Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo la parola: «privata» ha inserito le seguenti: «mittente o»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [2] Lettera inserita dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [3] Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo la parola: «notificata» ha inserito le seguenti: «con modalità non telematiche»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [4] Lettera così modificata dall'art. 7 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3» alle parole: «dall'articolo 161 commi 1, 2, 3»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [5] Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 5) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «inviata copia dell'atto con le modalità» alle parole: «data la comunicazione» e la parola : «prescritte» alla parola: «prescritta»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [6] Lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 6) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoL'art. 171 regola, in un dettagliato elenco, le singole cause che determinano la nullità della notificazione, riconducibili alla mancata o non completa osservanza delle disposizioni dettate in materia. L'elencazione, in quanto speciale, è considerata tassativa, e dunque non estensibile in via analogica, sebbene per qualcuno essa non sia esaustiva, potendo essere catalogate alcune violazioni anche in taluna delle situazioni contemplate dall'art. 178. L'atto notificato in modo incompletoLa lett. a) dell'art. 171 prevede una causa di nullità oggettiva, collegata alla modalità con cui l'atto è stato notificato. È stabilito, infatti, che l'atto è nullo se notificato in modo incompleto, fatta eccezione per i casi in cui la legge consente la notifica per estratto. La nozione di incompletezza utilizzata nella norma non deve essere confusa con quella di interezza, da cui si distingue per il fatto che è ritenuta sufficiente ad escludere la nullità della notificazione la circostanza che l'atto venga notificato nei suoi elementi e nelle sue parti essenziali. L'indicato principio trova conforto anche nelle pronunce espresse dalla giurisprudenza di legittimità. E’ stato affermato, infatti, che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell’ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest’ultima, il cui originale è posto a disposizione dell’interessato con il deposito in cancelleria (Cass. II, n. 27560/2019). Conformemente, è stato ritenuto che qualora l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, ex art. 171, comma 1, lett. a), non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari, nonché degli indizi, quando l'evidenza dell'errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293, comma 3 (Cass. I, n. 1823/2006). L'incertezza assoluta sull'autorità, sulla parte privata richiedente o sul destinatarioL'ipotesi contemplata alla lett. b) prevede una causa di nullità della notificazione di natura soggettiva, collegata alla sussistenza di un'incertezza assoluta sull'autorità, sulla parte privata richiedente ovvero sulla persona del destinatario. Come chiarito dall'inequivoco disposto normativo, deve trattarsi di una nullità assoluta, non essendo sufficiente una mera incertezza generica. Conseguentemente, con riferimento alla persona del destinatario, è stato osservato che non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa. Nel caso specifico, la S.C. ha osservato come l'indicazione della qualità di “incaricata di ricevere le notifiche”, riferita a persona presente nello studio professionale di un avvocato, e che ivi svolga quelle specifiche mansioni, ne permetta, in modo agevole, la pronta identificazione (Cass. fer., n. 29453/2006). In dottrina (Palumbo, 196) l'incertezza sul destinatario è stata per lo più considerata non come ipotesi di nullità, bensì quale caso di inesistenza della notifica, per la mancanza in nuce del vero e proprio obiettivo del procedimento di notificazione. La più recente esegesi giurisprudenziale, superando la vecchia interpretazione che qualificava l'ipotesi in termini di nullità (Cass. II, n. 4497/1998), ha ritenuto, in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. — per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione — non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità. L'assunto è stato affermato, ad esempio con riferimento ad un'ipotesi in cui è stato escluso che possa costituire motivo di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il fatto che tale notifica sia stata effettuata in unica copia al difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo egli anche il difensore di un altro imputato (Cass. VI, n. 36695/2010). La mancata sottoscrizione della relazione della copia notificataLa previsione della lett. c) dell'art. 171 sanziona con nullità la mancata sottoscrizione della relazione della copia notificata da parte di chi l'ha eseguita. Trattasi di una nullità di natura oggettiva, direttamente correlata alla struttura grafica dell'atto. In giurisprudenza vige il generale principio per cui la notificazione è da considerarsi valida, e non è leso nessun diritto di difesa, ogni qual volta non si possa mettere in dubbio la possibilità di conoscenza dell'atto, ovvero l'individuazione del soggetto che lo ha posto in essere. Così, a titolo esemplificativo, è stato affermato che la mancanza o l'indecifrabilità della firma del soggetto che ha posto in essere l'atto non è causa di nullità, giacché non comporta alcuna incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto, essendo garantita l'autenticità dell'atto stesso dalla responsabilità assunta dall'organo notificatore circa la conformità della copia all'atto originale con l'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana (Cass. IV, n. 7658/2005). La violazione delle disposizioni riguardanti la persona del destinatarioLa lett. d) prevede una causa di nullità di natura soggettiva, concernente l'ipotesi in cui vengano violate, nel procedimento di notificazione, le disposizioni riguardanti la persona a cui deve essere consegnata la copia. In proposito la giurisprudenza ha affermato che il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), che, inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere assoluto ex art. 179 (Cass. VI, n. 5722/2015). Non costituisce, invece, causa di nullità della notificazione ma semplice irregolarità la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157, comma 7, e dall'art. 59 disp. att. (Cass. IV, n. 34271/2012). La notifica effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (Cass. III, n. 12280/2000). Il mancato avvertimento nei casi previsti dai primi tre commi dell'art. 161La previsione dell'art. 171 sanziona con nullità, alla lett. e), lo specifico caso in cui, pur non essendo stati effettuati gli avvertimenti previsti dai primi tre commi dell'art. 161, la notificazione sia stata ugualmente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore. In proposito, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notificazione esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato (Cass. I, n. 32880/2014). Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate dall'art. 157, comma 8La lett. f) dell'art. 171 indica, quale causa di nullità della notificazione, l'ipotesi in cui sia stata omessa l'affissione o non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8. Si tratta, cioè, del caso in cui l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale non sia stato affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonché nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non dia comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La S.C. ha chiarito che la mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157, comma 8, e destinata all'interessato, dell'attestazione — da parte dell'ufficiale giudiziario — dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dell'atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poiché la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che — attraverso il deposito o la raccomandata — sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza non può esser considerata, quindi, nell'ottica del disposto dell'art. 168, comma 2, determinante la nullità prevista dall'art. 171, lett. f) (Cass. V, n. 1140/1992). È nulla, poi, la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in quanto, da un lato, la previsione di cui all'art. 158 non consente di presumere il ricevimento di quest'ultima e dall'altro l'art. 171, lett. f), sancendo la nullità della notificazione ove non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8, si riferisce all'intera procedura prevista da quest'ultima norma, ivi compresa quella relativa al ricevimento della raccomandata (Cass. II, n. 14818/2003). La mancata sottoscrizione dell'originale dell'atto notificatoLa previsione della lett. g) sanziona con nullità la mancata sottoscrizione dell'originale dell'atto notificato da parte della persona indicata nell'art. 157, comma 3, e cioè da parte del portiere o di chi ne fa le veci. Al pari dell'ipotesi sub c), si tratta di una nullità di natura oggettiva, direttamente correlata alla struttura grafica dell'atto. La giurisprudenza ha evidenziato come sia valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata (Cass. III, n. 35866/2007). La mancata osservanza delle modalità prescritte dal giudice nel decreto ex art. 150La lett. h) dell'art. 171 prevede, infine, la nullità della notificazione nel caso di mancata osservanza delle modalità prescritte dal giudice nel decreto di cui all'art. 150, ove l'atto non sia comunque giunto a conoscenza del destinatario. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)L'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto significative modifiche alla norma di previsione delle nullità delle notificazioni, in primo luogo introducendo, coerentemente con la generalizzata previsione delle modalità telematiche quali sistema principale di effettuazione delle notifiche, una speciale causa di nullità alla lettera b-bis), riguardante l'ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all'art. 148, comma 1, idonei ad assicurare la certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, l'identità del mittente e del destinatario dell'atto, nonché l'integrità dell'atto stesso. Sono stati, poi, apportate correzioni ad ipotesi di nullità già previste dall'art. 171, in particolare riguardanti: la lett. b), in cui è stato incluso anche il caso in cui l'incertezza assoluta attenga all'identità della parte privata mittente; la lett. c), in cui è stato chiarito che la relazione della copia notificata priva di sottoscrizione si riferisce, in via esclusiva, alle notifiche effettuate con modalità non telematiche; la lett. e), relativa alla notifica irritualmente eseguita mediante consegna al difensore senza che il soggetto abbia ricevuto gli avvisi di legge, in cui è stato sostituito il riferimento all'art. 161, commi 1, 2 e 3 c.p.p., con quello agli «articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3»; la lett. f), che ha introdotto l'ipotesi in cui non sia stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'art. 157, comma 8 ; la lett. h), che è stata soppressa, in coerenza con l'intervenuta abrogazione dell'art. 150. Entrata in vigore della riforma La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum. BibliografiaBartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Macrillò, Nullità derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto, in Dir. pen. e proc., 2005, 715; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Vitale, voce Notificazione (dir. proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano, 2006, 3822. |