Codice di Procedura Penale art. 181 - Nullità relative.Nullità relative. 1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179, comma 2, sono dichiarate su eccezione di parte [274 1a, 292 2; 244 1b trans.]. 2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326 s.] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392 s.] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [419 s.] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare [447, 449, 453, 459, 550], le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 [244 1b trans.]. 3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429, 450 2, 456, 552] ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [428], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice. 4. Le nullità verificatesi nel giudizio [438 s., 444 s., 465 s.] devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. InquadramentoL'art. 181 disciplina le nullità relative che, per espressa indicazione del comma 1, sono di natura diversa da quelle previste dagli artt. 178 e 179, comma 2, e quindi distinte sia dalle nullità generali che da quelle assolute originanti da disposizioni speciali. Le nullità relativeLa disposizione dell’art. 181 completa il quadro normativo codicistico riguardante la categoria delle nullità e dei relativi regimi sanzionatori prevedendo le nullità relative. Il metodo “per esclusione”, utilizzato dal legislatore nell’art. 181, comma 1, per effettuare la loro individuazione, consente di comprendere come le nullità relative siano tutte speciali. Per individuare una nullità relativa, cioè, serve che essa sia prevista da una disposizione speciale, purché tale ultima non qualifichi la nullità come assoluta. Il primo comma dell'art. 181 si conclude prevedendo che le nullità relative sono dichiarate su eccezione di parte, e cioè su eccezione della parte interessata, in coerenza con quanto previsto dall'art. 182, comma 1. Il legislatore, quindi, ha rimesso alla parte il potere di condizionare il controllo del giudice sulla regolarità di un atto. Finché l'eccezione di parte non interviene, e cioè il relativo diritto potestativo non viene esercitato, l'atto è solo invalidabile, e il giudice non può dichiarare la nullità, ma solo rinnovare l'atto da essa affetto. Gli effetti dell'atto, precari sino alla proposizione dell'eccezione di parte, diventano stabili solo a seguito dell'inutile decorso del termine prescritto a pena di decadenza. Si tratta di una soluzione senz'altro coerente con i principi del rito accusatorio e del ruolo di terzietà in esso riservato al giudice, pur sussistendo, tuttavia, il rischio che un'eccezione di parte dolosamente ritardata possa determinare, per invalidità derivata, la nullità dell'intera attività processuale successivamente svoltasi, in palese contrapposizione al principio della ragionevole durata del processo. Proprio al fine di scongiurare l'indicato rischio, il legislatore ha sensibilmente ridotto, rispetto alle nullità a regime intermedio, i termini entro cui eccepire le nullità relative. La giurisprudenza ha osservato che il principio fissato dal comma 1 dell'art. 181, secondo il quale le nullità relative sono dichiarate su eccezione di parte, si riferisce alle sole situazioni giuridiche esaurite e concluse, di fronte alle quali il solo potere del giudice sarebbe quello di dichiarare la nullità. Detto principio non vale, invece, in quelle situazioni in cui, per potestà originarie, sussiste ancora nel giudice la capacità di provvedere, in modo certo, alla soddisfazione di quello stesso interesse che l'atto nullo assicura in modo precario ed eventuale. L'interpretazione letterale della suddetta norma, infatti, non può portare a stravolgere lo spirito della riforma introdotta nella materia de qua dal nuovo codice di rito, che è quello di tendere a ridurre la possibilità di intoppi processuali e non quello di lasciare in vita situazioni affievolite, che potrebbero tardivamente travolgere il procedimento, fin quando la parte interessata conservi il diritto potestativo di eccezione (Cass. VI, n. 2919/1991). Le nullità relative presentano tre caratteristiche tipizzanti, e cioè: la sanabilità; la dichiarabilità solo su eccezione di parte; la limitazione temporale, da rispettare a pena di decadenza, entro cui proporre l'eccezione. I termini per l'eccezioneI commi 2, 3 e 4 dell'art. 181 stabiliscono i vari termini entro le cui le nullità relative devono essere eccepite. Il quadro complessivo di tali norme consente, quindi, di individuare i diversi tempi di rilevazione di esse da parte dell'interessato, che mutano tra loro a seconda della particolare tipologia di atto viziato — sempre che non si tratti di atti cui la parte stessa abbia assistito, in tal caso dovendosi applicare i differenti termini di cui all'art. 182, comma 2. In primo luogo, il comma 2 dell'art. 181 dispone che le nullità relative concernenti gli atti delle indagini preliminari, quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424, di solito identificato in quello con cui il g.u.p. dichiara la chiusura della discussione nell'udienza preliminare. L'indicato termine, infatti, non sembra potersi identificare con quello della successiva lettura in udienza della sentenza di non luogo a procedere o del decreto che dispone il giudizio, considerato che, dopo la chiusura della discussione, né le parti possono svolgere una qualche attività o interloquire con il giudice, né tale ultimo può procedere a nessuna rilevazione ex officio. La giurisprudenza ha affermato che l'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase (Cass. IV, n. 11350/2008). La seconda parte del comma 2 dell'art. 181 prevede, poi, che quando manchi l'udienza preliminare, le nullità debbano essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, e cioè entro la decisione solutoria delle questioni preliminari all'apertura del dibattimento. Lo stesso termineexart. 491, comma 1, è, quindi, fissato dalla norma del comma 3 dell'art. 181 per eccepire le nullità relative concernenti: il decreto che dispone il giudizio; gli atti preliminari al dibattimento; le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice — anche se tali ultime possono pure essere dedotte con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. La giurisprudenza ha osservato che, atteso il principio di tassatività che vige in materia di impugnazioni, non è esperibile alcuna impugnazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare abbia respinto una eccezione di nullità, trattandosi di provvedimento da considerare meramente strumentale rispetto alla decisione da adottare all'esito di detta udienza (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere). Ove la dedotta nullità sia effettivamente sussistente, essa potrà quindi essere fatta valere, in caso di rinvio a giudizio, solo nella fase successiva al detto rinvio e segnatamente, quando si tratti di nullità relative, solo in sede di trattazione delle questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 (Cass. I, n. 4688/1993). È stato poi affermato, con riferimento al dies a quo da cui poter iniziare ad eccepire le nullità relative, che il ritardato deposito di intercettazioni non comporta la loro inutilizzabilità, non essendo detta sanzione prevista dall'art. 271, comma 1, per siffatti vizi. Esso non può peraltro essere dedotto prima del termine indicato dall'art. 181, comma 2, termine al quale, concludendosi le indagini preliminari, è rimandata la verifica della validità degli atti espletati durante le indagini, nell'interno del procedimento principale (Cass. VI, n. 4391/1995). La norma del comma 4 dell'art. 191 prevede, infine, che le nullità verificatesi nel corso del giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della sentenza definitiva. L'indicato principio, afferente alla conversione delle nullità relative in motivi di gravame, deve ritenersi applicabile anche a tutte le nullità relative ritualmente eccepite ma non dichiarate dal giudice. CasisticaAnche le nullità relative sono state oggetto di individuazione in diverse decisioni della giurisprudenza di legittimità. Allo scopo di offrine una rappresentazione esemplificativa, deve, in primo luogo, essere osservato che nel procedimento conseguente all'appello avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo, l'acquisizione di atti da parte del giudice al di fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 127 (applicabile in forza del richiamo dell'art. 322-bis all'art. 310) viola il principio del contraddittorio, determinando una nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 181, in quanto il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione utilizzabile ai fini della decisione (Cass. III, n. 5935/2015). La violazione da parte del pubblico ministero del termine per la presentazione dell'imputato al giudice per il procedimento con il rito direttissimo non comporta una nullità di ordine generale, ma relativa, che, in quanto tale, deve essere dedotta e nei termini di cui all'art. 491, comma 1, rientrando fra quelle previste dall'art. 181 (Cass. VI, n. 34558/2014). Nel rito abbreviato, la nullità derivante dall'illegittimo diniego della richiesta di trattazione in pubblica udienza del giudizio integra un'ipotesi di nullità relativa, e non assoluta o a regime intermedio, atteso che il regime di pubblicità opera a richiesta dell'imputato (Cass. I, n. 27231/2015). La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. V, n. 34515/2014). Tale principio è stato, tuttavia, contraddetto dalla più recente evoluzione interpretativa, per la quale la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. IV, n. 42481/2024). Allo stesso modo, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura di nullità relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 (Cass. III, n. 19649/2019). L’inosservanza del termine di quindici giorni per la presentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace, previsto dall’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, determina una nullità relativa, ai sensi dell’art. 181, comma 3, che deve essere necessariamente eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1 (Cass. I, n. 32748/2019). L’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, a pena di decadenza. (Cass. I, n. 23719/2024). La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599, determina, allo stesso modo, una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 (Cass. II, n. 3663/2016). In tema di procedimento di prevenzione, infine, la violazione dell'obbligo di procedere, su richiesta di parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale deve essere eccepita dalle parti presenti, a pena di decadenza, prima che venga compiuto il primo atto del procedimento o, se non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto (Cass. V, n. 3590/2015). BibliografiaAngeletti, Le invalidità dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti del processo cautelare, Torino, 2007; Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Carcano-Izzo, Arresto, fermo e misure coercitive nel nuovo processo penale, Padova, 1990; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXI, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXXIII, 2005, 1; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597. |