Codice di Procedura Penale art. 198 - Obblighi del testimone.Obblighi del testimone. 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice [210] e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità [497] alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [63]. InquadramentoLa disposizione fissa gli obblighi del testimone, principalmente quello dell'obbligo di dire la verità e del diritto al silenzio sui fatti per i quali può emergere una sua responsabilità penale (“privilegio contro l'autoincriminazione”), nonché quello, prodromico, dell'obbligo di presentarsi al giudice. Rinviando alle altre disposizioni del codice che fanno applicazione di tali principi, in tema di utilizzazione e inutilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti e di esclusione dell'obbligo di rispondere, si rammenta la previsione di specifiche sanzioni penali per la reticenza e la falsità della testimonianza. Si consideri, poi, come la giurisprudenza in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. riconosca uno spazio di irrilevanza della reticenza e della falsità quando siano risposte su domande relative a fatti del tutto estranei alla materia oggetto dell'accertamento giudiziale. Da tale giurisprudenza, quindi, si desume il limite all'obbligo del testimone e, per converso, al potere del giudice: – laddove, i temi oggetto della testimonianza non abbiano né direttamente né indirettamente ad oggetto fatti e circostanze che apportino un qualsiasi contributo probatorio, il reato di falsa testimonianza non è configurabile (Cass. VI, n. 34467/2007); – la prova è pertinente e rilevante quando ha una effettiva efficacia probatoria dei fatti e la falsa testimonianza è quindi in grado di influire deviando il corso del processo in termini potenziali (Cass. VI, n. 20656/2012), senza necessità che tale influenza sia effettiva (Cass. VI, n. 51032/2013). Tale pertinenzialità e rilevanza è da estendere anche alle domande dirette a sondare l'attendibilità del teste, essenziali, sia pure indirettamente, ai fini del processo (Cass. VI, n. 41572/2013).
BibliografiaAprile, La prova penale, Milano, 2002; Dipaola, Sull’applicabilità dell’art. 192 commi 2 e 3 c.p.p. alla testimonianza, in Cass. pen. 2000, 489; Morosini, Associazione di stampo mafioso e «testimonianza» dell’imputato aliunde, in Dir. pen e proc. 2003, fasc. 4; Ramajoli, La prova nel processo penale, Padova, 1995; Tonini-Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012. |