Codice di Procedura Penale art. 203 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. 1. Il giudice non può obbligare [204] gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica (1) a rivelare i nomi dei loro informatori [66 att.]. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191]. 1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni [267 1-bis, 273 1-bis] (2). (1) Ora Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai sensi dell'art. 44 4 l. 3 agosto 2007, n. 124, ma v. disposizione transitoria di cui al precedente art. 44 2. (2) Comma aggiunto dall'art. 7 l. 1° marzo 2001, n. 63. InquadramentoL'art. 203 c.p.p. riconosce agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché ai dipendenti dei servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica la facoltà di non indicare il nome dei loro “informatori”. Si tratta, evidentemente, di una deroga rispetto all'obbligo generale di cui all'art. 198 c.p.p. La funzione di tale segretezza è collegata ad esigenze investigative, in base a scelta non sindacabile dell'operatore e, perciò, diversamente dal “segreto di ufficio”, che è posto nell'interesse dell'Amministrazione, è una facoltà e non un obbligo. Alla scelta di non indicare il nome degli informatori corrisponde la assoluta inutilizzabilità probatoria delle informazioni ricevute dagli stessi, secondo, peraltro, il medesimo schema dell'art. 195, comma 7, c.p.p.: non può essere utilizzata la testimonianza indiretta se il testimone non consenta di individuare ed escutere la fonte diretta. L'inutilizzabilità non può essere superata neanche se viene registrata la conversazione con il confidente (S.U., n. 36747/2003) e messa a disposizione senza, però, fare il nome della fonte, In definitiva, la portata della norma è semplicemente quella di riconoscere tale facoltà di segreto di polizia in quanto la inutilizzabilità delle informazioni confidenziali ribadisce un principio generale. Del resto, se l'ufficiale o agente indica il nome dell'informatore valgono le comuni regole in tema di testimonianza indiretta. Che ciò sia evidente è argomento della Corte cost. (ord. n. 193/2006): l'art. 203 c.p.p. “ ... stabilendo il divieto di acquisizione ed utilizzazione delle informazioni fornite ... dagli informatori che non siano stati esaminati come testimoni, connette tale regime normativo al perdurare del carattere di anonimato della fonte informativa; se, per contro, subentra ad opera del medesimo ufficiale di polizia giudiziaria la rivelazione dell'identità dell'informatore anche in conseguenza della sua morte, le relative notizie perdono, evidentemente, la connotazione di informazioni confidenziali; ... delineandosi così una situazione processuale che – lungi dal ricadere nell'ambito di efficacia dell'art. 203 cod. proc. pen. – non mostra apprezzabili diversità rispetto a quella che trova disciplina normativa nell'art. 195 cod. proc. pen. e, segnatamente, nelle regole di rito che attengono alla testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”. L'affermazione portava a confermare l'utilizzabilità delle informazioni ricevute da un informatore deceduto del quale era noto il nominativo. I soggettiL'informatore dell'articolo in esame è, in base al testo della disposizione, un qualsiasi soggetto che abbia fornito informazioni utili all'indagine agli operanti e del quale non venga fatto il nome. La disposizione non consente di limitare la categoria di soggetti per i quali gli operatori possano avvalersi della facoltà di non fare il nome. La seconda parte del primo comma, ove è detto “se questi non sono esaminati come testimoni”, non sembra escludere che l'informatore possa essere lo stesso indagato-imputato. Invero, la giurisprudenza ha talora (Cass. II, n. 46023/2007) catalogato i cd. “informatori”, definendoli quali “soggetti che, in vista di determinati vantaggi, forniscono alla P.G., occasionalmente ma con sistematicità (e quindi non con riferimento, siccome verificatosi nel caso di specie, ad un singolo episodio che ha visto i dichiaranti coinvolti in qualità di parti offese) notizie riservate”; in termini simili Cass. VI, n. 31739/2003; Cass. VI, n. 42566/2017ha fatto riferimento al rapporto fiduciario e continuativo tra operatore e confidente, con impegno del primo a garantirne l'anonimato. Si consideri, però, che, la disposizione non fa alcun riferimento a sistematicità e venalità o quantomeno ricerca di vantaggi da parte degli informatori. Semplicemente, si tratta di casi in cui si riconosce il segreto “di polizia” a fronte, peraltro, della assoluta inutilizzabilità probatoria delle informazioni. Del resto, proprio perché nome e caratteristiche dell'informatore non sono destinate ad essere note, la catalogazione non ha particolare ragione d'essere (nei casi concreti delle sentenze citate, del resto, la definizione di “informatore” non aveva alcuna finalità per la decisione; soprattutto non si può affermare che, sulla base della lettera della disposizione, possa escludersi la facoltà dell'operante di omettere il nominativo di un confidente che non rientri nella data catalogazione). Cass. VI, n. 36720/2001 , invece, esclude che rientri nella categoria dell'”informatore” la parte lesa; nel caso concreto, difatti, affermava che tali non fossero le persone offese che avevano parlato in via confidenziale con la polizia giudiziaria rifiutando qualsiasi verbalizzazione e le cui dichiarazioni erano state, però, registrate. Ma, a ben vedere, in questo come in altri casi simili, la polizia giudiziaria aveva chiaramente fatto i nomi dei soggetti da cui aveva ricevuto le informazioni. Il caso, quindi, non trovava disciplina nell'articolo 203 c.p.p. bensì nell'art. 195 c.p.p. Fasi diverse dal dibattimentoLa disposizione è stata modificata nel 2001 dalla l. n. 63/2001 “giusto processo” che ha esteso la previsione di assoluta inutilizzabilità anche alle fasi diverse dal dibattimento, inserendo anche un richiamo nell'art. 267 c.p.p., per affermare in termini più netti che le informazioni dei confidenti, in quanto non verificabili, non possono essere utilizzate quali indizi ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni di conversazioni. Secondo la giurisprudenza, difatti, prima di tale riforma le informazioni confidenziali consentivano anche da sole di fondare il quadro indiziario ai fini delle intercettazioni nei processi di criminalità organizzata (Cass. S.U., n. 919/2004). In conseguenza di tale innovazione, le informazioni confidenziali possono essere utilizzate da stimolo per la polizia giudiziaria solo per avviare le indagini nel cui contesto, poi, individuare elementi probatori autonomi per disporre intercettazioni (Cass I, n. 11640/2020); dette informazioni possono essere, inoltre, utilizzate al solo fine di individuare il mero dato del numero di utenza telefonica in uso al dato soggetto, informazione non “probatoria ” (Cass. VI, n. 18125/2020). La giurisprudenza ha anche espressamente affermato che le informazioni confidenziali non possono essere usate neanche a fini di riscontro ex art. 192, comma 3, c.p.p. in sede di giudizio abbreviato (Cass. V, n. 80/2006). Anonimato
La disposizione ha uno specifico oggetto, ovvero l'attribuzione della facoltà di omettere il nominativo del confidente, e non preclude l'utilizzazione di fonti di prova il cui nominativo sia temporaneamente omesso per ragioni legittime. Si è perciò affermato che sono utilizzabili ai fini delle intercettazioni le informazioni fornite dall'agente sotto copertura, pur se il suo nominativo non è ancora disvelato ma è destinato ad esserlo (Cass. IV, n. 25247/2016). Lo stesso vale con riferimento alla disciplina di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite conosciute per ragioni di lavoro (cd whistleblower), garantendo che non sia diffuso il suo nome. Difatti, tale riserbo è previsto nell'ambito amministrativo ma non consente l'anonimato nell'eventuale successivo processo penale; la dichiarazione, quindi, è utilizzabile in fase di indagine anche se temporaneamente la sua identità non è diffusa (Cass. VI, n. 9047/2018).
BibliografiaAA.VV., I servizi di informazione e il segreto di Stato. (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008; Balsamo, Testimonianze anonime ed effettività delle garanzie sul terreno del “diritto vivente” nel processo di integrazione giuridica europea, in Cass. pen., 2006, 3008; Bronzo, Le modificazioni in tema di informazioni confidenziali [artt. 7, 10 e 23 l. 63/2001], in AA.VV., Guida alla riforma del giusto processo. Lo stato della giurisprudenza e della dottrina, a cura di Lattanzi, Milano, 2002; Canzio, Sub art. 7 l. 1 marzo 2001 n. 63, in Leg. pen. 2002, 221; Bruno, Informatori di polizia, in Dig. d. pen., vol. VII, Torino, 1993, 2. |