Codice di Procedura Penale art. 204 - Esclusione del segreto.

Pierluigi Di Stefano

Esclusione del segreto.

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 [66 1 att.] fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale [270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis c.p.] nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale 1. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328] su richiesta di parte 2.

1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione 3

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica4.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento 5.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente 6.

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri [66 att.].

 

[1] Le parole da «nonché» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 402l. 3 agosto 2007, n. 124, con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

[2] Per i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale v. anche artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n. 110; art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., nella l. 6 febbraio 1980, n. 15; art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304. V. inoltre sub art. 201.

[3] Comma inserito dall'art. 40 3 l. n. 124, cit., con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

[4] Comma inserito dall'art. 40 3 l. n. 124, cit., con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

[5] Comma inserito dall'art. 40 3 l. n. 124, cit., con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

[6] Comma inserito dall'art. 40 3 l. n. 124, cit., con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

Inquadramento

Si è in presenza di una norma alquanto complessa e di rara applicazione, da leggere, nella versione attuale, unitamente all'art. 202 c.p.p. e all'art. 66 disp. att. c.p.p.

La disposizione, nella versione originaria, aveva la portata di escludere l'obbligo di astensione dal testimoniare degli articoli precedenti (segreto di ufficio, segreto di Stato, segreto di “polizia”) nei processi per reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Tale formulazione, mirata alla finalità dei reati (corrispondente all'aggravante di cui all'art. 270-bis.1 c.p.), rendeva evidente come la norma intendesse escludere l'opponibilità di qualsivoglia segreto laddove fosse in questione la sicurezza nazionale (dello Stato nella sua integrità).

La l. n. 124/2007 , “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” dei reati, ha ampliato l'ambito di esclusione del segreto e ha aggiunto un contenuto non più riferito alla sola astensione dalla testimonianza ma anche alla acquisizione di documenti coperti da segreto.

Nella attuale formulazione, l'art. 204 c.p.p. innanzitutto esclude la possibilità di astenersi dalla testimonianza in ragione del segreto di ufficio o del segreto di Stato quando riguardino “fatti, notizie o documenti” concernenti i reati di:

– devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 cod. pen.);

– associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.);

– scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);

– strage (art. 422 c.p.).

La riforma del 2007 ha in tal modo ampliato lo stesso oggetto della tutela che non è più la sola sicurezza nazionale (dello Stato nella sua integrità) ma anche la sicurezza pubblica con riferimento ai fatti più gravi di violenza e mafia.

Nella disposizione, poi, sono inserite regole di gestione del segreto di Stato, in connessione con la previsione dell'art. 202 c.p.p.

Si noti che testualmente la norma riguarda anche il segreto di “polizia” di cui all'art. 203 c.p.p., ma l'art. 66, comma 1, disp. att. c.p.p. (“procedimento di esclusione del segreto”) dispone che “Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori”. Con tale esclusione (giustificata per evidenti ragioni di tutela, anche della incolumità, delle persone interessate) l'art. 203 c.p.p., il cui unico “oggetto del segreto” consiste nel nominativo dei confidenti, non è più inciso dalla norma in esame.

La disposizione, inoltre, esclude che il segreto di Stato possa, in tutti i casi, essere opposto alla Corte costituzionale (resta, invece, applicabile il segreto di ufficio, con i limiti del primo comma).

Poteri del giudice - interpello del Presidente del CdM

Se il dichiarante oppone il segreto, la valutazione in ordine alle condizioni di esclusione della facoltà di astensione spetta al giudice (“la natura del reato è definita dal giudice”), anche in fase di indagini preliminari, sia che ricorra la categoria generale dei reati a finalità eversiva sia che ricorrano le altre ipotesi di reati nominativamente individuati dalla norma.

Quanto ai poteri del giudice delle indagini preliminari, chiamato a provvedere “a richiesta di parte”, appare ragionevole (non vi sono precedenti noti) che abbia il potere di valutare la corretta qualificazione allo stato degli atti; ma la disposizione non chiarisce se sia necessario che vi sia un corpo indiziario minimo per poter giustificare l'acquisizione di notizie segrete.

Nella fase del giudizio, invece, Il ruolo del giudice di definire la “natura del reato” può rilevare nei casi della “finalità eversiva”, che potrebbe non risultare in termini chiari dalla imputazione, mentre, per le ipotesi dei delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 c.p., vi è necessariamente una previa contestazione formale.

La disposizione potrebbe perciò anche essere anche letta nel senso che spetti al giudice la previa verifica della correttezza della contestazione allo stato degli atti, in considerazione della importanza degli interessi contrapposti, ma non vi è casistica che consenta di trarre conclusioni.

Il secondo comma dell'articolo prevede che “del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri”. Per quanto la previsione appaia testualmente riferita anche al segreto di ufficio, il contenuto della disposizione, letta unitamente al citato art. 66 disp. att. c.p.p. fa comprendere che la previsione riguarda il solo segreto di Stato.

La disciplina, quindi, è nei seguenti termini:

– Il giudice dispone direttamente quanto all'eventuale ordine di deporre se esclude che possa essere opposto il segreto di ufficio per la natura dei reati.

– Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni del primo comma, rigetta l'eccezione e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, in base alla previsione dell'articolo 66, “conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede “.

– il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con “atto motivato”, confermare il segreto escludendo i presupposti dell'articolo “perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto non concerne il reato per cui si procede”.

– Se tale atto non interviene, decorsi trenta giorni dall'interpello dell'autorità politica, il giudice può procedere all'esame del soggetto o al sequestro del documento interessato.

Si noti che il Presidente del Consiglio non ha competenza in ordine alla qualificazione del reato ma esclusivamente a rilevare se il segreto “non concerne” il reato per il quale si procede, espressione che appare riferibile ad una valutazione di pertinenza probatoria e non di utilità.

Quindi, né potere di sindacare la qualificazione del fatto, né potere di valutazione discrezionale e comparazione tra interessi contrapposti.

Si conferma, in definitiva, che mai potrà opporsi il segreto in indagini per i reati in questione e l'ambito proprio della eventuale contestazione della corretta qualificazione dei fatti da parte del giudice, anche laddove si paventino contestazioni strumentali all'accesso a notizie riservate, è quello del conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale. Lo stesso vale a fronte della obiezione sul corretto esercizio del potere da parte della Autorità politica.  

Bibliografia

AA.VV., I servizi di informazione e il segreto di Stato. (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008; Pace, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in Giur. cost. 2008, 4041; Panzavolta, La Corte costituzionale e la cortina del segreto (dell’imputato) sull’accusa di attività “deviata” dei servizi segreti, in Cass. pen. 2012, 3275.

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