Codice di Procedura Penale art. 204 - Esclusione del segreto.Esclusione del segreto. 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 [66 1 att.] fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale [270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis c.p.] nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale 1. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328] su richiesta di parte 2. 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione 3. 1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica4. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento 5. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente 6. 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri [66 att.].
[1] Le parole da «nonché» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 402l. 3 agosto 2007, n. 124, con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007. [2] Per i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale v. anche artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n. 110; art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., nella l. 6 febbraio 1980, n. 15; art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304. V. inoltre sub art. 201. InquadramentoL'art. 204 delinea una serie di limiti al segreto d'ufficio, al segreto di Stato e al segreto di polizia (non altresì al segreto professionale): in particolare, non possono essere oggetto di segreto i fatti, le notizie e i documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale e i delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e strage (art. 422 c.p.). Una deroga alla regola è contenuta nell'art. 66 disp. att., che prevede che nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 non sono compresi i nomi degli informatori: ne consegue la facoltà di non rivelare i nomi dei confidenti neppure nei procedimenti per i reati indicati dalla norma. L'art. 66 disp. att. scandisce, inoltre, la procedura c.d. di interpello: quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato se non interviene la conferma. Il segreto non è opponibile neppure per le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in caso di violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista dall'art. 17 ss. l. n. 124/2007 per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, cioè quando questa è stata esclusa a seguito della procedura di interpello. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza, non potendo essere fine a se stesso, e non è opponibile alla Corte Costituzionale. Questioni di legittimità costituzionaleNella prima decisione adottata dalla Corte Costituzionale, nell'ambito del conflitto di attribuzioni sollevato con riferimento alla vicenda c.d. Abu Omar – che aveva condotto alla incriminazione per sequestro di persona di funzionari dei servizi segreti che avevano collaborato nelle c.d. extraordinary rendition degli apparati di sicurezza statunitensi –, è stata affermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla l. 3 agosto 2007, n. 124. La disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale e alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell'art. 52 Cost. in relazione agli artt. 1 e 5 Cost. Il segreto in oggetto pone necessariamente un problema di interferenza con altri principi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale: in quest'ambito, l'apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. In materia, il Presidente del Consiglio gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica (Corte cost. n. 106/2009. – I precedenti interventi della Corte cost. in tema di segreto, citati, sono Corte cost. n. 410/1998, Corte cost. n. 110/1998, Corte cost. n. 86/1977 e Corte cost. n. 82/1976). Con una successiva pronuncia la Corte Costituzionale ha specificato che “l'apposizione del segreto di Stato e la determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal summenzionato segreto [...] spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri”, il cui potere “è connotato da ampia discrezionalità”; “sono, pertanto, esclusi sia l'acquisizione e l'utilizzazione da parte dell'autorità giudiziaria di elementi di conoscenza coperti dal segreto di Stato sia il sindacato dei giudici comuni sull'apposizione del segreto, in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica”. Pertanto, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio – in relazione all'ordinanza del 28 gennaio 2013 con la quale era stata ammessa la produzione, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da alcuni imputati – la Corte costituzionale ha affermato che non spettava alla Corte d'Appello l'acquisizione di interrogatori resi dagli imputati in relazione a fatti in ordine ai quali è riscontrabile la sussistenza del segreto di Stato. Quest'ultimo può essere apposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 l. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Quanto affermato non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Anche qualora la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova – con la conseguente applicabilità delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato a norma degli artt. 202, comma 3, e 41, comma 3, Cost. – non sarebbe ravvisabile alcuna antinomia con i concorrenti principi costituzionali, in considerazione della preminenza dell'interesse alla sicurezza nazionale alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato (Corte cost. n. 24/2014). Sotto il codice previgente la Corte costituzionale aveva chiarito che il segreto politico-militare, può trovare legittimazione solo quando si tratta di agire per la salvaguardia dei supremi, imprescindibili interessi dello Stato (quali la indipendenza nazionale, l'unità e l'indivisibilità ed i caratteri riassunti nella formula di «Repubblica democratica»), per cui mai potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento in sede giurisdizionale di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Di conseguenza, al criterio oggettivo della materia – che andrebbe meglio definita in sede legislativa – si deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine, il quale può essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati, anche se non sono da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile (Corte cost. n. 86/1977). Ambito e caratteristiche dell'esclusione del segretoL'art. 17 l. n. 124/2007 prevede che gli appartenenti ai servizi di sicurezza o, in casi del tutto eccezionali, i terzi che con essi collaborino, possano avvalersi di una causa di giustificazione in relazione ai fatti di reato commessi nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, purché debitamente autorizzati preventivamente ai sensi degli artt. 17 e 18 l. n. 124/2007, con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata. Se tale autorizzazione viene data il segreto è opponibile. Sempre nell'ambito della vicenda c.d. Abu Omar, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (all'esito di conflitto di attribuzione risolto da Corte cost. n. 24/2014) che può essere ritualmente apposto il segreto di Stato, con decisione discrezionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche agli ordini e alle direttive che, impartiti dal Direttore del servizio di sicurezza agli appartenenti alla struttura, siano in qualche modo collegati a fatti di reato, in applicazione di quanto disposto con sentenza della Corte cost. n. 24/2014 (Cass. I, n. 20447/2014): il principio è stato affermato con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte, con una pronuncia che ha preso atto della portata spiccatamente “innovativa” della giurisprudenza costituzionale affermatasi con la sentenza n. 24 del 2014, e pur esprimendo un palpabile dissenso con le argomentazioni della Consulta, ha annullato senza rinvio la condanna dei pubblici ufficiali imputati del reato di sequestro di persona, aggravato dall'abuso dei poteri inerenti alle loro funzioni, in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato, includendo – in ossequio alla pronuncia costituzionale – anche le condotte c.d. extrafunzionali degli appartenenti ai servizi di sicurezza nell'ambito di applicazione del segreto di Stato). CasisticaL’opposizione da parte dell’imputato del segreto di Stato, confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se determina il divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie coperte da segreto, impone al giudice procedente di emettere sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 41, comma 3, l. n. 124/2007, solo quando l’acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo (Cass. VI, n. 1198/2015. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di imputati di delitto di peculato in ragione della contraddittorietà della motivazione con cui il g.u.p. aveva escluso l’utilità dell’approfondimento dibattimentale, ritenendo indispensabili contributi conoscitivi coperti dall’opposto segreto, sebbene avesse considerato dimostrata, anche a prescindere dall’apporto di questi, l’origine pubblica delle risorse impiegate dagli imputati per fini palesemente non istituzionali). BibliografiaAA.VV., I servizi di informazione e il segreto di Stato. (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008; Pace, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in Giur. cost. 2008, 4041; Panzavolta, La Corte costituzionale e la cortina del segreto (dell’imputato) sull’accusa di attività “deviata” dei servizi segreti, in Cass. pen. 2012, 3275. |