Codice di Procedura Penale art. 206 - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici.Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici. 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia (1), all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3. 2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali. (1) Ora Ministro della giustizia, ai sensi del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233. InquadramentoLa norma disciplina due ipotesi: – L’assunzione dell’agente diplomatico italiano in servizio all’estero, caso per il quale la norma prevede quale sia il luogo in cui svolgere l’esame. – L’assunzione di agenti diplomatici di Stati esteri. In questo caso il tema, risolto dalle convenzioni (e consuetudini) internazionali, riguarda la capacità e l’eventuale obbligo di testimoniare di tali agenti. L’agente diplomatico italiano all’esteroIl primo comma individua in modo chiaro l'agente diplomatico/incaricato di una missione diplomatica che debba essere sentito quale testimone durante la sua permanenza all'estero. Anche se non è precisato, il riferimento è indiscutibilmente al personale italiano. In questo caso la norma, introdotta prima della diffusione di efficaci sistemi di videoconferenza, prevede che, previa trasmissione della richiesta tramite il Ministero della giustizia, la prova sia raccolta dall'agente consolare, senza altre specificazioni sulle modalità. Solo nel caso di cui all'art. 205, comma 3, c.p.p. il giudice potrà procedere nelle forme ordinarie. In questo caso, evidentemente, l'“altra necessità” che giustifica la procedura ordinaria (e, soprattutto, la conduzione dell'esame da parte del giudice), potrà essere collegata alla importanza della prova da raccogliere. In tale caso, invero, potrebbe essere applicata anche la recente disposizione di cui all'art. 496, comma 2-bis, c.p.p. che consente, con il consenso delle parti, l'esame dei testimoni a distanza. In assenza di giurisprudenza al riguardo, tale applicazione non può però ritenersi pacifica, potendo valere l'inciso “salvo che una particolare disposizione legge preveda diversamente” ad escludere l'uso della videoconferenza per non essere prevista dall'art. 205 c.p.p. L'agente diplomatico stranieroPer gli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, il secondo comma fa rinvio alle convenzioni e consuetudini. Allo stato, sono applicabili la Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, rese esecutive dalla l. n. 804/1967. In base all'art. 31, comma 2, della prima convenzione, l'agente diplomatico non ha obbligo di testimonianza (“agente diplomatico”, secondo l'art. 1, lett. e), è il capo missione o un membro del personale diplomatico della missione), qualsiasi sia l'oggetto della deposizione. In base all'art. 44, comma 3, della seconda convenzione, i funzionari consolari non sono obbligati a deporre su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni. Per il resto sono soggetti ai normali obblighi del testimone. In pratica, ricorre una situazione comparabile a quella degli artt. 199 e 200 c.p.p., il chiamato alla testimonianza ha, per l'ordinamento processuale, facoltà e non obbligo di astensione, in base a sua scelta non sindacabile dal giudice. BibliografiaRuggieri, La particolare disciplina dell’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, dei grandi ufficiali dello Stato e degli agenti diplomatici, in Galantini - Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998, 49. |