Codice di Procedura Penale art. 223 - Astensione e ricusazione del perito.

Aldo Aceto

Astensione e ricusazione del perito.

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37].

Inquadramento

Il perito ha il compito di “far conoscere la verità”; oltre che “competente”, “capace” e “compatibile”, deve essere “terzo” ed apparire tale.

Le cause di astensione e ricusazione. La loro denunzia

Il perito deve astenersi nei casi previsti dall'art. 36 e può essere ricusato per gli stessi motivi, ad esclusione di quello previsto dall'art. 36, lett. h) (gravi ragioni di convenienza). La positiva indicazione delle cause di astensione e ricusazione e la evidente diversità delle funzioni svolte, ostano, secondo la giurisprudenza, a improponibili applicazioni al perito delle cause di astensione e ricusazione specificamente previste per il giudice dagli artt. 36 e 37 (Cass. III, n. 25313/2019; Cass. VI, n. 43797/2012; Cass. IV, n. 10713/2000). Del resto, lo stesso art. 221, c. 1, non vieta in termini assoluti che, in caso di perizia nulla, il nuovo incarico venga affidato allo stesso perito (su questo argomento fa leva Cass. V, n. 33013/2017, secondo cui non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell'art. 223, c. 2, le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice – esclusa l'ipotesi riferita alle “gravi ragioni di convenienza” – sono applicabili anche alla posizione processuale del perito).

La dichiarazione di astensione e la richiesta di ricusazione devono essere presentate al più tardi prima che il perito abbia dato il proprio parere dovendo evitarsi che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso (Cass. IV, n. 2356/2018, che ha individuato il termine ultimo nell'invio ai consulenti di parte della bozza di relazione peritale, valutando tale atto come esternazione del parere, seppur in via provvisoria; nello stesso senso Cass. IV, n. 6714/2005; Cass. IV, n. 37771/2003; è soluzione oggi certamente applicabile al caso, positivamente disciplinato dal nuovo comma 1-bis dell'art. 501, dell'invio alle parti della relazione scritta non oltre sette giorni prima dell'udienza fissata per l'audizione del perito).

La decisione del giudice

Competente a decidere sulla dichiarazione di astensione o ricusazione è lo stesso giudice che ha disposto la perizia. Si applicano, al riguardo, le norme sulla ricusazione del giudice.

L'ordinanza con cui il giudice decide sulla ricusazione del perito non è appellabile, con le forme previste dall'art. 41, ma ricorribile per cassazione (Cass. IV, n. 18799/2016 che ha precisato che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma quinto, cod. proc. pen. all'osservanza delle norme sulla ricusazione del giudice “in quanto applicabili” rimanda all'art. 41 cod. proc. pen. e, attraverso quest'ultimo, alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.; in senso conforme, Cass. IV, n. 7287/2009; Cass. IV, n. 26431/2003).

Casistica. Rinvio

Non costituisce causa di ricusazione del perito , ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 cod. proc. pen., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualità, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell'imparzialità del perito (Cass. III, n. 32395/2021);

non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi dell'art. 36, lett. a) e d), cod. proc. pen., il fatto che questi sia stato oggetto di denunzia penale da parte del ricusante , poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte; mentre l'interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito (Cass. V, n. 6805/2015);

l'inosservanza da parte del perito dell'obbligo di astensione non determina una nullità generale ed assoluta degli atti compiuti riconducibile alle gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, lett. h) cod. proc. pen. (Cass. III, n. 15933/2020);

costituisce valido motivo di ricusazione del perito, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'avere espletato in altro processo l'incarico di consulente tecnico della parte civile , essendo ravvisabile l'interesse a mantenere il pregresso rapporto professionale al fine di ottenere ulteriori incarichi, con i correlativi interessi anche economici (Cass. IV, n. 46237/2019; nel caso di specie, il perito aveva già svolto, in altro processo, l'incarico di consulente della Associazione Familiari e vittime dell'amianto, costituita parte civile);

in forza della tassatività delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non è ammissibile l'estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice con riferimento alle specifiche funzioni giurisdizionali espletate nel processo (Cass. III, n. 25313/2019 pronunciata in fattispecie relativa al conferimento al medesimo perito dell'indagine tecnica su alcune piante di marijuana, dopo che era stata dichiarata nulla, per mancato avviso al difensore dell'imputato, la precedente perizia, nella quale la Corte ha precisato che le cause di incompatibilità del perito non riguardano, a differenza di quelle stabilite ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice, ipotesi di attività compiute nel procedimento penale, ad eccezione del caso di cui all'art. 222, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.);

non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa , a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico (Cass. IV, n. 50362/2014; Cass. I, n. 44736/2014 che, in applicazione di tale principio, ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell'associazione Legambiente, già costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati). 

Bibliografia

R. Adorno, Perizia (dir. proc. pen.), Enc. Dir., Annali, Vol III, Giuffrè, 2010, pagg. 885 e segg.; F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2012, pagg. 781 e segg.; Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, Giuffrè 2013, pag. 289; P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, 2020, pagg. 332 e segg.; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, 2002, pag. 246 e seg.; G. Ubertis, Sistema di procedura penale, Giuffrè, 2020, Vol. II, pagg. 268 e segg.; P. Palladino, sub art. 223, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè, 2017, pagg. 344 e segg.; G. Conso, V. Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2008, pag. 345 e seg.; vedi anche sub art. 220.

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