Codice di Procedura Penale art. 225 - Nomina del consulente tecnico.

Aldo Aceto

Nomina del consulente tecnico.

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici [233, 359; 73 att.] in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98] 12.

3. Non può essere nominato consulente tecnico [233] chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222, comma 1, lettere a), b), c), d).

 

[2] La Corte cost. 30 gennaio 2026, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui – per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Inquadramento

Lo scopo della norma è evidente: garantire il contraddittorio pieno ed effettivo attraverso la possibilità delle parti di nominare contraddittori tecnicamente attrezzati, capaci di interloquire con il perito e di intervenire alle operazioni peritali.

Lo “statuto” del consulente di parte

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private possono nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

Il pubblico ministero nomina di regola un consulente iscritto all'albo dei periti (art. 73, disp. att.; si veda anche il commento degli artt. 221 e 359). In tal caso la nomina non deve essere motivata, né tale omissione comporta conseguenze di alcun tipo. Nemmeno sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario della polizia giudiziaria, nominato nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, c. 3, trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio (Cass. III, n. 30906/2018; Cass. III, n. 46769/2011).

Il consulente tecnico della parte privata, ed in particolare dell’imputato (così come della persona sottoposta a indagini), è parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato stesso, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva. La consulenza tecnica ha, dunque, giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto ed è posta a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio. In definitiva, ove l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche, la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico è espressione del diritto inviolabile di difesa. La facoltà di farsi assistere da un tecnico costituisce esplicazione dell’autodifesa, diritto primario garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale, autonomo e ulteriore rispetto a quello alla difesa tecnica (Corte cost., sent. n. 12/2026) Nel processo in absentia la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte. Di conseguenza, la scelta dell’imputato assente di non prendere parte alla dialettica dibattimentale esclude che il giudice possa imporgli strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d’ufficio, quale potrebbe essere una consulenza tecnica di parte. Pertanto, laddove il difensore d’ufficio decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto.

La stessa sentenza Corte cost. n. 12/2026 ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 225, c. 2, nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, c. 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». Per il Giudice delle leggi, per effetto dell’intervento additivo operato dalla stessa Corte con sentenza n. 192 del 2023 – per cui, quando è contestato un delitto compiuto mediante atti di tortura, il giudice può procedere in assenza – si è introdotta una fattispecie ulteriore di assenza non impeditiva circoscritta per il titolo di reato. In tal modo, si è provveduto a un riassetto delle garanzie partecipative dell’imputato, riconoscendo il diritto ad un nuovo processo. Ciò posto, nella eccezionale ipotesi di processo in absentia di cui si tratta, l’integrazione delle garanzie difensive si rende necessaria al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d’ufficio. Per quanto concerne, in particolare, la consulenza di parte, l’impossibilità di riversare sull’assente gli effetti sostanziali del conferimento dell’incarico, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del compenso e delle spese, potrebbe indurre il legale che non sia disposto a sostenere i costi della consulenza a rinunciare all’ausilio tecnico, traducendosi in un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, per i difensori d’ufficio designati nel giudizio principale si pone l’alternativa tra l’assunzione diretta degli oneri derivanti dalla nomina del consulente tecnico, che allo stato attuale non avrebbero la possibilità di recuperare dai propri assistiti, e la rinuncia a fruire dell’ausilio dell’esperto, pur necessario al fine di prendere parte al contraddittorio peritale. Il rilevato vulnus costituzionale è tato “sanato” dalla Corte costituzionale introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili, analogamente a quanto contemplato per il patrocinio per i non abbienti. Deve, tuttavia, trattarsi di un’anticipazione che non comporti in via di principio la sopportazione definitiva degli oneri economici da parte dello Stato, lasciando salvo il diritto di recupero nei confronti degli imputati che si rendano successivamente reperibili, diversamente da quanto avviene per il patrocinio a spese dello Stato, da cui vanno tratte anche le regole concernenti la misura e le modalità della liquidazione delle spettanze del consulente, ferma la possibilità di opposizione, ai sensi dell’art. 84 t.u. spese di giustizia, al decreto di pagamento del compenso emesso a favore dell’ausiliario del magistrato.

Non può essere nominato consulente chi si trovi nelle condizioni di incapacità e incompatibilità previste per il perito (art. 222), con la sola (ed ovvia) eccezione del consulente già nominato nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. La parte può nominare consulente anche il perito precedentemente nominato in procedimento connesso (Cass. V, n. 11308/2020, secondo cui, in tal caso, non sussiste violazione del contraddittorio nel caso in cui il consulente tecnico del pubblico ministero, già nominato perito in altro procedimento connesso celebrato con rito abbreviato, venga ascoltato come teste dibattimentale e, all'esito del suo esame, venga acquisita, nei suoi contenuti essenziali, la relazione già redatta per il procedimento connesso). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, c. 3, – nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del perito d'ufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento –, in quanto l'esigenza di imparzialità cui è preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare l'ufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento, non sussiste nell'ipotesi in cui, al contrario, sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento, con la conseguenza che, trattandosi di situazioni diverse, non vi è violazione dell'art. 3 Cost.; nemmeno sussiste la violazione dell'art. 24 Cost., essendo sufficiente, in tale ipotesi, che il giudice escluda l'utilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Cass. IV, n. 36968/2003).

La giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che le incompatibilità stabilite per il consulente tecnico del pubblico ministero dall'art. 225, c. 3, si applicano esclusivamente alla consulenza disposta in caso di perizia, non in caso di nomina autonomamente disposta nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 359 (Cass. IV, n. 19626/2024Cass. III, n. 24294/2010; Cass. III, n. 5886/1998, secondo cui nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilità richiamate dal comma terzo dell'art. 225 c.p.p., previste, per evidenti ragioni di imparzialità richieste a tale ausiliario del giudice, esclusivamente per il perito di ufficio).

L'attività dei consulenti è disciplinata dall'art. 230 al cui commento si rinvia.

Casistica

La parte civile non ha il potere di formulare richieste probatorie nel giudizio abbreviato ma può, una volta che il giudice abbia d'ufficio disposto perizia, nominare consulenti tecnici (Cass. IV, n. 42117/2021).

Il consulente tecnico, nell'espletamento della propria attività, può prendere visione di tutti gli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento, anche formatisi successivamente al conferimento dell'incarico, non contrastando detta facoltà con la regola dell'“isolamento” della persona citata quale testimone, sancita dall'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. V, n. 25092/2019, in fattispecie relativa ad un procedimento per colpa medica, nel quale il giudice del dibattimento aveva sospeso l'esame dei consulenti medico-legali del pubblico ministero per consentire loro di prendere visione dei verbali di dichiarazioni testimoniali rese in precedenza dai familiari della vittima, dai quali gli esperti avevano ritratto elementi sintomatologici, rivelatisi dirimenti per la rivalutazione tecnica delle conclusioni precedentemente rassegnate).

Si veda però Cass. I, n. 40705/2018 secondo cui la regola stabilita dall'art. 149, disp. att., cod. proc. pen. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte della corte territoriale, dell'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto l'istanza del difensore dell'imputato volta ad ottenere che il proprio consulente tecnico potesse essere presente all'assunzione dei testimoni prima di rendere l'esame) (conforme, Cass. III, n. 10808/2014).

Dà luogo ad una nullità di ordine generale , da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza, il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento (Cass. III, n. 24979/2018; Cass. III, n. 35702/2009; Cass. III, n. 25992/2009). Secondo Cass. V, n. 36052/2020, è invece legittimo, in quanto non lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale chiesto dal difensore per consentire ai consulenti di parte, assenti per loro asserito impedimento, di assistere l'imputato durante l'esame del perito, qualora essi abbiano partecipato agli sviluppi dell'attività peritale ed avuto la possibilità di presentare sia al giudice, sia al perito osservazioni e riserve, in quanto la nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento delle loro attività non devono comportare ritardo alle attività processuali.

L'incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero, né la sovrapposizione dei due ruoli rende di per sé inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all'esperto in ausilio (Cass. III, n. 39512/2017che ha ribadito che nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero non trovano applicazione le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti, previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen., e che non sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici che versino in una delle situazioni di incompatibilità ed incapacità indicate dall'art. 222 cod. proc. pen.; nello stesso senso, Cass. IV, n. 44644/2011).

Non è precluso allo psicologo-psicoterapeuta, che abbia avuto in cura la minore persona offesa nel procedimento, essere nominato consulente tecnico della medesima persona offesa, esulando tale ipotesi dalle cause tassative di incompatibilità di cui all'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. e non avendo valore cogente le raccomandazioni prescritte dalla Carta di Noto (Cass. III, n. 21939/2016).

In tema di perizia disposta in sede rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, il diritto all'ammissione del consulente tecnico a prova contraria non deve essere esercitato entro un termine previsto a pena di decadenza e non è subordinato alla precedente nomina in sede di conferimento dell'incarico peritale ex art. 225 cod. proc. pen., ma solo alla condizione che la richiesta venga effettuata prima della chiusura dell'istruttoria oggetto di rinnovazione dibattimentale (Cass. VI, n. 40750/2016).

È incompatibile con l'incarico di consulente colui che ha assunto la veste di testimone, essendo a tal fine irrilevante la presenza o meno di un formale atto di nomina dell'ausiliario (Cass. III, n. 37166/2016 che ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello di non acquisire, in ragione della indicata incompatibilità, un elaborato redatto, in assenza di una nomina formale di consulente, da un esperto in neuropsichiatria, escusso come testimone nel giudizio di primo grado).

In caso di perizia medica disposta ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., per la valutazione della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, è necessario che sia garantita l'interlocuzione con il consulente tecnico della difesa anche in sede di appello cautelare, la cui disciplina, pur contratta nei tempi, non può scarificare il diritto di difesa, pena l'integrazione di un'ipotesi di nullità generale (Cass. VI, n. 19404/2016 che ha ritenuto viziata l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con cui il Tribunale, dopo aver disposto perizia, aveva impedito che il medico legale nominato dalla difesa partecipasse alle attività peritali e che il difensore ponesse domande al perito). 

Bibliografia

Adorno, Sub. Art. 225, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-Spangher, III, Milano, 2007; Kostoris, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993; Mendoza-Marcon G.-Marcon L., La perizia e la consulenza nel processo penale, Padova, 1994; Scalfati, Consulenza tecnica (dir. proc. pen.),in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 1997.

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