Codice di Procedura Penale art. 234 bis - Acquisizione di documenti e dati informatici (1).

Enrico Campoli

Acquisizione di documenti e dati informatici (1).

1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43.

Inquadramento

L'art. 234-bis, introdotto dalla l. n. 43/2015 consente — previo consenso del soggetto titolare —, l'acquisizione all'estero di documenti e dati informatici, anche nell'eventualità che essi non siano disponibili al pubblico ovvero siano riservati e protetti dalla sfera privata.

L'acquisizione dei documenti e dei dati informatici all'estero

 

Profili generali

Anche la prova documentale necessita di essere parametrata sia all'evoluzione informatica che all'internazionalizzazione delle condotte, intendendosi per quest'ultima sia l'evidente traccia documentale che ogni soggetto straniero, ora residente nel territorio italiano, lascia nel proprio paese d'origine e sia gli illeciti legati alla circolazione, sempre più intensa, delle merci e delle persone, anch'essa strettamente legata alla formazione di atti documentali.

Modalità di acquisizione

La declinazione dell'acquisizione documentale ovvero, all'occorrenza, dei dati informatici custoditi all'estero necessita di essere parametrata, nello strumento prescelto, alle situazioni investigative che si presentano.

Volta per volta i protocolli delle indagini, — ed il loro sviluppo legato alle rogatorie internazionali ovvero ai rapporti con autorità giudiziarie straniere con le quali può anche non esserci uno specifico trattato che regolamenta i rapporti tra Stati —, sviluppano necessità acquisitive che devono sempre tenere ben presente due direttrici, il rispetto sia delle norme processuali dello Stato in cui l'acquisizione documentale viene sviluppata che dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Tipologia

Nel concedere ampio spazio all'acquisizione si è anche conseguentemente esteso il campo d'applicabilità non solo a quanto già disponibile al pubblico, — cioè a documenti e dati informatici di accessibilità comune ed aperta a terzi —, bensì anche a quelli tutelati da specifiche normative di riservatezza.

Il consenso del titolare

Profili generali

L'acquisizione ha quale suo presupposto legittimante il consenso del soggetto interessato, consenso che il legislatore riconosce in modo assorbente nel titolare dello stesso, il quale non necessariamente coincide con l'imputato/indagato.

Libertà di forma

Non sono sancite dal legislatore forme di espressione del consenso, le quali possono essere manifestate in qualsiasi modo ovvero in qualsiasi modo accertate, e documentate, dall'autorità giudiziaria al momento dell'acquisizione.

Casistica

Ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero, direttamente dalle amministrazioni competenti, non si applica la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria (Cass., II, n. 4152/2020). 

La decriptazione del dato informatico – quest'ultimo acquisito a mezzo della messaggistica scambiata con sistema Blackberryin sede di intercettazioni – può essere svolta ex art. 234 bis cod. proc. pen. a mezzo della richiesta, alla società produttrice del sistema operativo, di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili – (Cass., VI, n. 18907/2021).

Bibliografia

Riccardo - Ranaldi, Processo penale e prova documentale, Padova, 2004.

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