Codice di Procedura Penale art. 254 bis - (1) Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.(1)Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. (1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48. InquadramentoL'art. 254-bis, — introdotto dalla l. n. 48/2008 —, adegua lo strumento del sequestro probatorio alla cd. prova digitale. Peculiare cura viene, pertanto, dedicata ad assicurare sia la conformità del dato informatico a quello originale e sia al fatto che lo stesso, una volta acquisito, non sia alterabile. Il sequestro di datiProfili generali Il sempre maggiore coinvolgimento della tecnologia nella vita professionale e relazionale delle persone ha comportato un'inevitabile estensione dell'investigazione in tale specifico ambito tenuto conto sia dell'introduzione di alcuni delitti informatici (artt. 615-ter, 640-ter, etc.) che di reati comuni commessi a mezzo di tali sistemi. Modalità del sequestro Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi l'autorità giudiziaria, tutte le volte che deve porre in essere un sequestro di natura informatica presso i soggetti erogatori, può disporre che il vincolo vada selettivamente a riguardare solo i dati utili agli accertamenti investigativi disponendo che gli stessi vengano copiati su appositi supporti. Si è evidenziato, in sede di legittimità, che costituisce oggetto del sequestro il dato informatico di per sé per cui anche nel caso in cui si sia provveduto a copiarlo nella sua impronta originale, — con contestuale restituzione dei beni materiali sui quali essi erano “depositati” —, non fa venire meno le ragioni per l'impugnazione del vincolo - (Cass. III, n. 38148/2015). Contenuto del sequestro informatico A differenza di quanto accade nel mondo fisico, in cui un provvedimento di sequestro probatorio può essere più facilmente mirato alla singola cosa da apprendere, laddove il decreto ha ad oggetto un computer esso dovrebbe necessariamente prevedere una delimitazione del perimetro d'azione. Molto spesso, però, la selezione del materiale utile alle indagini, e da sottoporre a vincolo, è possibile solo successivamente alla copia di tutto il contenuto dell'hard disk del computer con quel che ne consegue in termini di potenziale invasività della sfera di riservatezza del soggetto interessato. Conformità L'acquisizione selettiva dei dati informatici necessita che venga assicurata la conformità della copia all'originale, assicurazione che può essere data solo dalla cristallizzazione di quest'ultimo al momento dell'apprensione. Le modalità di conservazione dei dati acquisitiProfili generali Il dato informatico acquisito in copia necessita di essere preservato nella propria genuinità e posto nella condizione di poter essere sempre ragguagliato al dato originale. Tracciabilità La procedura a mezzo della quale l'autorità giudiziaria, — melius, la polizia giudiziaria su sua delega —, assicura la conformità dei dati in copia a quelli originali necessita di essere tracciata, onde potere, in ogni successivo momento processuale, accedere ad essi garantendosene l'immodificabilità. Costituiscono strumenti utili a tal fine le cd. chiavi di sicurezza che impediscono l'accesso al materiale informatico in copia se non a mezzo di specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria. Gli obblighi del gestoreProfili generali Al di là di quelle che sono le procedure adottate al momento del sequestro informatico, per acquisire la copia del materiale da sottoporre a successive verifiche, ricade in capo all'autorità giudiziaria il dovere di ordinare al gestore del servizio informatico o telematico di conservare i dati in originale. Garanzia Il dovere di conservazione dei dati originali ricadente in capo al gestore del servizio riguarda sia l'aspetto dell'impedimento di ogni accesso agli stessi che quello della loro protezione essendo analogicamente richiamabili gli stessi oneri che riguardano il custode delle cose sequestrate. CasisticaNon è in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità il sequestro di un intero “personal computer” laddove l'estrazione con copia forense di dati mirati presenti concrete, ed effettive, difficoltà di estrapolazione (Cass. V, n. 38456/2019). Non costituisce accertamento tecnico irripetibile, – e, dunque, non è soggetto alla regolamentazione prevista per lo stesso –, l'estrazione dei dati archiviati su un telefono cellulare purché siano rispettate le modalità acquisitive dettate dall'art. 254 bis cod. proc. pen. – (Cass. I, n. 38909/2021). BibliografiaMolinari, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di materiale informatico, in Cass. pen. n. 2/2012; Scarcella, I sequestri, Milano, 2012. |