Codice di Procedura Penale art. 256 - Dovere di esibizione e segreti.

Enrico Campoli

Dovere di esibizione e segreti.

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato [202, 204] ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [103 2]12.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio [201] o professionale [200], l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro3.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato [202, 204], l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato [129]4.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204 [66 att.].

 

[1] Per la disciplina del segreto di Stato, v. artt. 39-42 l. 3 agosto 2007, n. 124.

[2] L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato il presente comma inserendo, le seguenti parole: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».

[3] La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto, 11 marzo 1993, n. 81, su cui v., amplius, sub art. 266, ha affermato che l'art. 256 c.p.p. «nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni».

[4]  Per la disciplina del segreto di Stato, v. artt. 39-42 l. 3 agosto 2007, n. 124.

Inquadramento

L'art. 256 si preoccupa di bilanciare la necessità di sottoporre a vincolo probatorio determinate cose, — sempre nel rispetto dei canoni generali dettati dall'art. 253 —, con il rispetto del segreto professionale/d'ufficio e, soprattutto, con il segreto di Stato opposto in sede d'esecuzione.

Segreto professionale e d'ufficio

Profili generali

Il richiamo nominativo agli articoli 200 e 201, e quello in fatto al segreto di Stato (art. 202) rende manifesto il campo d'azione in cui il provvedimento motivato di sequestro probatorio deve svilupparsi.

Soggetti interessati

Il potere di intercessione all'agire dell'autorità giudiziaria in sede di sequestro probatorio è riconosciuto solo in capo a ben individuati soggetti, quelli nominativamente indicati dagli artt. 200 e 201.

Disciplina d'intervento

L'opposizione consentita ai soggetti interessati, — da esprimere motivatamente per iscritto —, di non dar luogo alla consegna immediata di ogni cosa, cartacea, documentale o informatica, in loro possesso per ragioni professionali può essere dall'autorità giudiziaria sottoposta a verifica sempre che il sequestro venga ritenuto indispensabile al prosieguo delle indagini.

L'art. 256, comma 2, implicitamente regolamenta il potere di opposizione dei soggetti cui viene riconosciuto il diritto di avvalersi del segreto professionale o d'ufficio, potere che laddove si estrinseca l'autorità giudiziaria ha, a sua volta, il potere di sottoporre ad accertamenti qualora ne dubiti.

È per tale ragione che l'autorità giudiziaria può tanto formulare il decreto motivato nelle forme ordinarie di cui all'art. 253, — quando alcuna opposizione è stata formulata —, quanto in quelle di cui all'art. 256, comma 2 — laddove, invece, l'opposizione è stata formulata ed allo stesso tempo l'autorità giudiziaria, ritenuta comunque indispensabile l'acquisizione, dubita della sua fondatezza - (Cass. II, n. 41786/2014).

Accertamenti dell'autorità giudiziaria

Profili generali

Tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria ritenga che l'opposizione formulatale in sede di sequestro probatorio dal soggetto interessato sia erronea o mendace ha, sempre che ritenga l'apprensione indispensabile, il potere di sottoporla ad accertamenti.

Natura degli accertamenti

Il tipo di accertamenti che l'autorità giudiziaria ha il potere di disporre non ha limiti di alcuna natura potendo la stessa disporre ogni approfondimento in forza dei poteri investigativi riconosciutile.

All'esito degli stessi, qualora ritenga che gli accertamenti abbiano la capacità dimostrativa di elidere la fondatezza del segreto professionale/d'ufficio oppostole, l'autorità giudiziaria — con decreto motivato anche sul punto e, pertanto, oggetto di controllo in sede di gravame — ordina di procedere al sequestro probatorio.

Segreto di Stato

Profili generali

La materia d'interesse, con la l. n. 124/2007, è stata completamente riordinata, riconoscendo nella Presidenza del Consiglio dei Ministri l'organo in cui si concentrano i poteri di direzione e coordinamento degli apparati di sicurezza.

Apparati di sicurezza

Gli organi, (melius, i soggetti ad essi appartenenti, individuati dall'art. 202, comma 1), con cui l'autorità giudiziaria interloquisce al momento di porre in essere un sequestro probatorio su documenti, cose, atti e dati informatici, — da acquisire in originale ovvero in copia mediante riproduzione su appositi supporti —, sono quelli individuati dall'art. 2, comma 2, l. n. 124/2007, e cioè oltre al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, (Dis), “....l'AISE e   l'AISI”.

Procedura in materia di segreto di Stato

Profili generali

Al momento dell'esecuzione del sequestro probatorio sulle cose sopra menzionate i soggetti, cui è riconosciuta la titolarità degli apparati di sicurezza, hanno la facoltà di opporre — a mezzo di dichiarazione scritta — il segreto di Stato.

Informazione del Presidente del Consiglio dei ministri

Allorché l'autorità giudiziaria, in sede di sequestro probatorio, si vede opporre la sussistenza del segreto di Stato ove non intenda recedere dal proprio proposito di sottoporre a vincolo le cose oggetto del provvedimento ha l'immediato obbligo di informazione nei confronti dell'esecutivo onde porre il Presidente del Consiglio dei ministri nell’opzione di confermare la sussistenza del segreto di Stato ovvero di rimanere silente.

Esiti dell'interlocuzione

Nel primo caso il Presidente del Consiglio dei Ministri emetterà apposito provvedimento nel quale espliciterà che il materiale oggetto del decreto di sequestro probatorio non può essere acquisito dall'autorità giudiziaria in quanto “coperto” dal segreto di Stato.

Discende da tale opposizione che laddove l'autorità giudiziaria fondi il proprio assunto accusatorio sulla indispensabilità del vincolo probatorio il procedimento può anche essere definito con il doversi procedere.

Decorsi, invece, sessanta giorni dalla notificazione della richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri senza che quest'ultimo adotti il provvedimento di conferma della sussistenza del segreto di Stato l'autorità giudiziaria può porre in esecuzione il decreto di sequestro probatorio.

Conseguenze del diniego

Così come sancito nell'art. 270-bis è da ritenere che anche in questa materia dinanzi ad un diniego di intervento da parte dell'esecutivo e, quindi, nei casi di opposizione del segreto di Stato da parte di quest'ultimo, l'autorità giudiziaria può adire la Corte Costituzionale sollevando conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37, comma 4, l. cost. n. 87/1953 con tutte le conseguenze (anche di non reiterabilità) che esso comporta.

Le deroghe dell'art. 204

Profili generali

Le regole generali in tema di segreto professionale/d'ufficio e di segreto di Stato trovano espressa deroga per alcune fattispecie di reato nominativamente indicate dall'art. 204, comma 1.

Opposizione

Nell'eventualità che sia opposto il segreto è compito del giudice delineare la natura del reato e, quindi, escludere o meno la possibilità di esecuzione del decreto di sequestro probatorio.

Competenza

Il giudice che deve decidere riguardo alla natura del reato per stabilire se ricorre o meno una delle fattispecie previste dall'art. 204, comma 1, va individuato in quello che procede (art. 279): prima dell'esercizio dell'azione penale è il giudice per le indagini preliminari.

Causa di giustificazione

L'art. 17 l. n. 124/2007 introduce la “causa di giustificazione prevista” per gli appartenenti ai Servizi di sicurezza ragion per cui tutto ciò che esula dalla “copertura” della stessa, — all'esito dell'apposita procedura prevista per accertarne la sussistenza —, esclude la possibilità di poter opporre il segreto.

Casistica

In tema di sequestro probatorio l'esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli artt. 200 e 201 c.p.p. non deve essere preceduta dall'avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale (nella specie, connesso all'attività di giornalista) o di ufficio e può dunque essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni sino all'opposizione, per "iscritto", del limite (Cass., VI, n. 9989/2018).

Il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'indagato o dall'imputato: quest'ultimo possono opporre al magistrato penale solo il segreto di Stato (Cass. III, n. 36775/2024).   

Bibliografia

V. sub art. 253.

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