Codice di Procedura Penale art. 257 - Riesame del decreto di sequestro.

Enrico Campoli

Riesame del decreto di sequestro.

1. Contro il decreto di sequestro [253; 229 coord.] l'imputato [60, 61, 99], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [263] nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 3241.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].

[1]  Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) l. 6 giugno 2025, n. 82 che ha inserito le parole: «nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale» dopo la parola: «restituzione».

Inquadramento

L'art. 257 legittima l'impugnabilità del provvedimento di sequestro probatorio, — la cui esecuzione non è sospesa dal gravame —, riconoscendo l'interesse a farlo sia all'imputato/indagato che a colui che si determina come avente diritto.

Alternativamente all'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame la parte interessata può innestare la procedura di restituzione di cui all'art. 263.

Con la legge n. 82/2025

L'impugnabilità del decreto di sequestro probatorio

 

Profili generali

Sono sottoponibili ad impugnazione tutti i decreti di sequestro probatorio e lo strumento adottato, al riguardo, dal legislatore è quello del riesame ex art. 324.

Interesse

Tutte le volte in cui le cose sequestrate sono state già restituite,- così come quando si è provveduto alla restituzione previa copia della documentazione in sequestro —, non v'è più interesse all'impugnazione e l'eventuale gravame va dichiarato inammissibile.

In tema di sequestro probatorio, l’interesse dell’imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, in quanto l’indagato ha diritto di chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Cass. V, n. 8207/2018;Cass. V, n. 34167/2019).

I soggetti interessati (legittimati) all'impugnazione

 

Profili generali

Il decreto di sequestro probatorio è impugnabile sia dall'imputato/indagato che dal soggetto che si legittima come avente diritto alla restituzione.

Alternativamente all'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame la parte interessata può innestare la procedura di restituzione di cui all'art. 263.

tra i soggetti titolati all'impugnazione sono state inserite anche “le associazioni e gli enti di cui all'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale”, così rafforzando il piano di intervento generale disciplinato in materia di reati contro gli animali.

Difensore

Sia per la proposizione al pubblico ministero dell'istanza di restituzione, cui può far seguito la successiva opposizione ex art. 263, comma 5, che per l'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame il mandato difensivo ricevuto dall'imputato/indagato non legittima lo stesso anche per il soggetto terzo estraneo al reato che reclama la restituzione in proprio.

Quest'ultimo, difatti, deve rilasciare apposita procura non potendo il difensore dell'indagato/imputato legittimarsi presso l'autorità giudiziaria anche per l'eventuale terzo interessato, pena l'inammissibilità della richiesta.

La procedura di riesame

 

Profili generali

Il richiamo all'art. 324 comporta l'applicabilità dell'intera disciplina in esso prevista per le impugnazioni delle misure cautelari reali.

Pur non rappresentando il sequestro probatorio, canonicamente, una misura cautelare reale prevale nella decisione del legislatore la sua assimilabilità al regime dei vincoli sulle cose.

Termine

Il termine dei dieci giorni per impugnare il decreto di sequestro probatorio non può che decorrere dal momento in cui il soggetto interessato ha ricevuto rituale avviso o comunicazione dello stesso.)

Peculiarità

Mentre per le decisioni in tema di misure cautelari personali è prevista la distrettualità dell'organo di gravame per quanto riguarda, invece, le misure cautelari reali (ed i sequestri probatori) il comma 5 dell'art. 324 prevede che sulla richiesta di riesame decida “il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento”.

Ulteriori peculiarità delle decisioni in tema di impugnazioni reali sono date dal fatto che la decisione di annullamento può essere parziale in merito al sequestro vigente e non può mai avere ad oggetto le cose di cui è obbligatoria la confisca ex art. 240, comma 2.

È per tale ragione che, in sede di legittimità, si è avuto modo di sostenere che la somma di denaro, allorquando sia connessa al delitto di riciclaggio, anche nell'eventualità che le esigenze probatorie siano decadute, non possa essere restituita atteso il disposto di cui all'art. 324, comma 7, secondo cui essa può essere oggetto di confisca obbligatoria ex art. 648-ter c.p. quale ipotesi speciale del disposto di cui all'art. 240, comma 2.

La rimessione dinanzi al giudice civile

Così come è riconosciuto al giudice in sede di opposizione ex art. 263, comma 5 — al cui dettagliato esame qui si rimanda —, anche il tribunale del riesame tutte le volte in cui la proprietà del bene in sequestro è oggetto di controversia, ove non sia in grado di decidere, può rimettere la decisione al giudice civile mantenendo il vincolo.

Vizi

In sede di gravame può essere annullato un decreto di sequestro probatorio che non tenga conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza del vincolo come nel caso in cui venga sequestrato, a fini probatori, l'intera memoria del personal computer di un giornalista mentre di contro appare corretta una procedura che discerna le notizie di interesse investigativo, da estrapolare e copiare su apposito supporto (Cass. VI, n. 24617/2015).

Casistica

La persona avente diritto alla restituzione, legittimata al ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.., avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, va identificata in colei al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (Cass., II, n. 41107/2019).

Nel valutare la proporzionalità del sequestro (probatorio) informatico in relazione all'esigenze di accertamento del reato – tali da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle fonti – occorre  declinare la stessa sotto gli “specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale” costituendo essi il perimetro rimesso alla valutazione del Tribunale del riesame : esula, invece, dai poteri riconosciuti a quest'ultimo, quello di disporre “la distruzione  dei cloni ottenuti con la copia forense” – (Cass., VI, n. 13165/2020). Quella della distruzione è, difatti, una modalità operativa che non è riconducibile ai poteri di annullamento, conferma o revoca parziale del sequestro riconosciuti in sede di gravame per cui laddove l'organo di impugnazione dovesse rilevare l'ultroneità del vincolo va disposta la restituzione all'avente diritto, “legittimato se del caso a sollecitarla, quale forma consentita di reintegro nel possesso esclusivo dei dati”.

Se il sequestro probatorio non ha avuto esecuzione l'indagato non ha interesse a proporre richiesta di riesame non essendo stata prodotta alcuna lesione della sfera giuridica dell'interessato – (Cass., VI, n. 3465/2021).

L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia della data dell'udienza camerale - fissata per il riesame de provvedimento genetico di sequestro probatorio Campoli Enrico - integra una nullità di ordine generale dell'udienza e dell'ordinanza che la definisce ma alla stessa non consegue una perdita d'efficacia del vincolo, il quale si verifica solo nell'ipotesi in cui il Tribunale non si pronunci entro il termine sancito dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. – (Cass. III, n. 11635/2025).

Bibliografia

Adorno, Il riesame delle misure cautelari reali, Milano, 2004.

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