Codice di Procedura Penale art. 275 bis - Particolari modalità di controllo 1 .

Franco Fiandanese

Particolari modalità di controllo1.

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie2 in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti3.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli4 5.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 162d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

[2] L'art. 1, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10, ha sostituito le parole «se lo ritiene necessario» con le parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

[3] Le parole «, ivi inclusa quella operativa,» sono state inserite dopo le parole «fattibilità tecnica» dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 29 novembre 2024, n. 178, conv., con modif., in l. 23 gennaio 2025, n. 4Precedentemente l'art. 12, comma 1, lett. a), l. 24 novembre 2023, n. 168 ha sostituito le parole « , previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia giudiziaria » alle parole « , quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria ».

[4] L'art. 1, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10, ha sostituito le parole «se lo ritiene necessario» con le parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

[5] Vedi la fattispecie di reato introdotta dall'art. 18 d.l. n. 341, cit. Per le modalità di installazione ed uso degli strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis v. il d.m. interno 2 febbraio 2001 (G.U. 15 febbraio 2001, n. 38).

Inquadramento

L'art. 275-bis è stato introdotto dall'art. 16 d.l. n. 341/2000, conv. con modif. nella l. n. 4/2001.

In dottrina è stato osservato che lo scopo perseguito dal legislatore è quello di accentuare le modalità di controllo dell'imputato attraverso una forma di vigilanza a distanza che permetta, senza l'impiego costante delle forze di polizia, di ‘‘monitorarè' un soggetto, verificando il rispetto delle prescrizioni imposte nel provvedimento applicativo o sostitutivo della misura cautelare, e che la nuova norma è sintomatica della volontà del legislatore di incrementare le ipotesi applicative di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, che dovrebbe essere riservata solo a casi marginali, quando nessun'altra misura risulti idonea a fronteggiare le esigenze cautelari nel caso concreto (Spagnolo, 146)

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico: qualificazione giuridica

Nel testo originario della norma la prescrizione delle procedure di controllo mediante braccialetto elettronico era prevista nel caso il giudice le ritenesse necessarie; ma l'art. 1, d.l. n. 146/2013, convertito, con modif., in l. n. 10/2014, ha sostituito l'espressione “se lo ritiene necessario” con quella “salvo che le ritenga non necessarie”.

Prima di tale modifica la giurisprudenza era pacifica nel senso che la previsione di cui all'art. 275-bis, che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del c.d. «braccialetto elettronico» non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, con la precisazione che il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (Cass. II, n. 47413/2003; Cass. V, n. 40680/2012; Cass. V, n. 40680/2012). Un contrasto giurisprudenziale si è, invece, manifestato, soprattutto dopo che la l. n. 47/2015 ha ulteriormente rafforzato il principio di gradualità e il carattere di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, aggiungendo all'art. 275 il comma 3-bis. Da un lato, si è, infatti, ribadito, pur in presenza delle novità legislative, il principio giurisprudenziale secondo il quale il braccialetto elettronico altro non è che una modalità esecutiva della misura domiciliare e non rappresenta una prescrizione che inasprisce la misura, così che, se viene ritenuta dal giudice la idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le concrete esigenze cautelari, la applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa per l'esecuzione della misura, trattandosi di presupposti, all'evidenza, non comparabili tra loro;  con la conseguenza che una volta valutata la adeguatezza della misura domiciliare secondo i criteri di cui all'art. 275, il detenuto dovrà essere controllato con i mezzi tradizionali se risulti la indisponibilità degli strumenti elettronici (Cass. I, n. 39529/2015).  Dall'altro lato, si è, invece,  ritenuto che, a seguito del mutato quadro normativo, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo non può essere più considerata solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare,  costituendo, invece, la regola generale in tema di applicazione della misura degli arresti domiciliari, con la sola eccezione rimessa alla prudente valutazione del giudice in relazione alle esigenze cautelari sottese alla privazione della libertà personale dell'indagato, con la conseguenza che qualora il giudice reputi che il cd. «braccialetto elettronico» sia necessario ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della P.G. o dell'Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., né alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato (Cass. II, n. 46328/2015).

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (n. 20769/2016), le quali hanno affermato i seguenti principi di diritto: gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275, un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti; il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali)(da ultimo: Cass. VI, n. 5543/2018; Cass. II, n. 43402/2019)La conseguenza che se ne trae in tema di impugnazione è che non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa (Cass. V, n. 20136/2024). 

Occorre osservare che l'art. 12, comma 1, lett. a) l. 24 Novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica) ha sostituito le parole: «,quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» con le seguenti:«, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria», formula che non sembra incidere sul principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite, limitandosi a sostituire il concetto di “disponibilità” con quello più generico di “fattibilità tecnica”.  Peraltro, da punto di vista pratico, la dottrina ha sottolineato che la nuova previsione riferendosi al concetto di “fattibilità tecnica” in luogo della “disponibilità”, appare più completa e funzionale della precedente, in quanto collega la modalità di controllo alla concreta attuabilità ed effettiva funzionalità, negli specifici casi e contesti applicativi, dei braccialetti elettronici. Funzionando attraverso il wi-fi la funzionalità di tali dispositivi dipende da fattori tecnici e operativi, anche di natura estrinseca (copertura o meno o lontananza o meno della vittima) indipendenti dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria (MARANDOLA, 190). 

Con l'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 29 novembre 2024, n. 178, conv. in l. 23 gennaio 2025, n. 4 sono state inserite, dopo le parole «fattibilità tecnica», le parole «, ivi inclusa quella operativa,»; conseguentemente, con il comma 2 del citato art. 7, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è stato inserito il seguente: «Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.».

Con circolare del 13 maggio 2025 (che si può leggere in Jus Penale, 26 maggio 2025), la Direzione generale degli Affari interni sottolinea l'obbligo di attivare i braccialetti elettronici senza ritardi, evidenziando che eventuali ostacoli di natura organizzativa o economica non devono in alcun modo impedire l'avvio del controllo a distanza sui soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. 
E' stato osservato (CASSIBBA - ZACCHÉ, 4 ss.) che la descritta disciplina contemplata dall'art. 97- ter norme att. c.p.p. sconta un serio difetto di coordinamento con quella che regola le cadenze cronologiche per la convalida di una misura precautelare e con quella volta all'applicazione di una misura cautelare coercitiva contestualmente alla convalida medesima. Due i profili critici, derivanti dalle implicazioni del principio della domanda cautelare , in forza del quale il giudice – salva espressa diversa previsione –non è legittimato ad applicare una misura più grave di quella richiesta dal pubblico ministero. Per un verso, viene in rilievo l'ipotesi in cui è disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384- bis commi 1 e 2- bis c.p.p. e la polizia giudiziaria non ha ottemperato al dovere di verificare , entro novantasei ore dall'esecuzione della misura precautelare ex art. 97- ter comma 2 norme att. c.p.p., la sussistenza dei presupposti tecnici della sorveglianza elettronica. In tale eventualità, la disciplina di recentissimo conio comporta negative implicazioni sull'esercizio del potere cautelare di cui è investito il giudice all'esito della convalida, destinate a mutare a seconda del contenuto delle richieste avanzate dal pubblico ministero, ma accomunate dalla mancanza delle necessarie informazioni tecniche sull'operatività del braccialetto elettronico. Se il pubblico ministero non chiede l'applicazione di una misura cautelare più grave di quella prevista dall'art. 282- bis, il giudice potrà applicare le sole misure meno afflittive rappresentate dal divieto di espatrio (art. 281) e dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), ambedue ovviamente inidonee ad assicurare un'adeguata protezione della persona offesa. Da qui, si configura un irragionevole vuoto di tutela per lapersona offesa, in contrasto con la ratio della disciplina di nuovissima introduzione. Viceversa, se il pubblico ministero chiede l'applicazione di una misuracautelare più grave di quella prevista dall'art. 282-- bis., il giudice – in difetto delle necessarie informazioni tecniche sull'operatività del braccialetto elettronico – si trova nell'impossibilità di disporre gli ordini di protezione di matrice penalistica di cui all'art. 282- ter che implicano la necessaria adozione della sorveglianza da remoto (commi 1 e 2). L'organo giudicante sarà, pertanto, vincolato ad applicare (anche se ritenuta non necessaria) una misura più grave di quella in parola, come, ad esempio, il divieto o l'obbligo di dimora (art. 283), per non vanificare l'intervento cautelare aprotezione della persona offesa. Tuttavia, tale provvedimento integra una violazione del principio di proporzionalità: il maggior sacrificio per la libertà personale deriva dal comportamento negligente della polizia giudiziaria, che non ha tempestivamente eseguito le verifiche tecniche richieste. Per altro verso, ai segnalati profili critici, derivanti dal comportamento negligenze della polizia giudiziaria, se ne aggiunge uno ulteriore, nell'eventualità in cui è stato eseguito l'arresto e il pubblico ministero chiede – unitamente alla relativa convalida – l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ex art. 284. La sfasatura temporale fra il termine di al massimo ventiquattro ore dall'arresto imposto sulla polizia giudiziaria affinché l'indagato sia posto a disposizione del pubblico ministero (art. 386 comma 3) dell'arresto da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero e quelli di novantasei ore imposti sulla polizia giudiziaria affinché siano comunicati all'organo procedente gli esiti circa l'accertamento dell'operatività della sorveglianza elettronica (art.97- ter commi 1 e 2 norme att. c.p.p.) implica che quest'ultima possa effettuare simile comunicazione al giudice entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la convalida. Ne segue che il giudice – in applicazione dei poteri assegnatigli dall'art. 391 comma 5 ma in difetto delle necessarie informazioni tecniche circa l'operatività del braccialetto elettronico – potrà applicare non già la misura degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica bensì solo quella degli arresti domiciliari non sorvegliati elettronicamente, che potrebbe, però, rivelarsi inidonea ad assicurare lo scopo cautelare a tutela della persona offesa. Se il pubblico ministero ha, invece, richiesto la custodia cautelare in carcere, il giudice – nell'impossibilità di disporre gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, mancando le informazioni relative alla sua operatività – sarà forzato ad applicare la misura custodia le carceraria, con violazione del principio di proporzionalità analoga a quella appena soprasegnalata, a causa del maggiore e non necessario sacrificio della libertà personale. Resta ovviamente salva la sostituzione in melius della misura carceraria ex art. 299, all'esito delle verifiche compiute dalla polizia giudiziaria circa l'operatività della sorveglianza elettronica, ma l'adozione di un successivo provvedimento cautelare più lieve non rimedia alla già integrata lesione della libertà personale patita dall'imputato. 
Il citato d.l. n. 178 del 2024, ha interpolato, con identico contenuto, l' art. 282- bis comma 6 quarto periodo, per l'allontanamento dalla casa familiare, e l'art. 282-ter,  ter comma 1 quarto periodo, per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche in questi casi si evidenzia come l'effettiva operatività tecnica dello strumento di sorveglianza elettronica integri una condizione per l'adozione della misura. Al fine di rendere effettive le innovazioni, è stato modificato l'art. 276 comma 1- ter, in forza della quale, alla già previste condotte dell'imputato idonee a legittimare la revoca della misura applicata e la sua sostituzione con la custodia cautelare, lo stesso epilogo ora s'impone (salvo che il fatto sia di lieve entità) quando l'imputato ponga in essere «una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento» dello strumento elettronico.
La Corte Costituzionale  n. 173/2024, ha chiarito che il testo dell'art. 275-bis «sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche (“salvo che il giudice le ritenga non necessarie”), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli “semplici” l'eccezione» (più estesamente su tale sentenza v. sub art. 282 – ter § 2).

Consenso dell'imputato

L'applicazione del “braccialetto elettronico” è subordinata al consenso dell'imputato, manifestato con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura, il quale la trasmette al giudice che ha emesso l'ordinanza e al P.m., insieme con il verbale di cui all'art. 293, comma 1 (art. 275-bis, comma 2).

In dottrina, si è ritenuto che il consenso possa anche essere tacito, mentre il non consenso debba essere espresso (Corso, 1125).

Nel caso in cui l'imputato neghi il consenso, il giudice dovrà applicare nei confronti di tale soggetto la custodia cautelare in carcere, così come prescritto dal comma 1 dell'art. 275-bis.

Con il consenso l'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione degli strumenti di controllo e ad osservare le altre prescrizioni impostegli (art. 275-bis,comma 3). Ai sensi dell'art. 18 d.l. n. 341/2000, conv., con modif., in l. n. 4/2001, la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La nuova fattispecie di reato si cumula sia con quella prevista dall'art. 385 c.p. (evasione), sul piano sostanziale, sia con quella di cui all'art. 276, che disciplina i provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, sul piano processuale (così Spagnolo, 150).

Bibliografia

AA.VV., Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa, a cura di Amodio, Milano, 1996; AA.VV., La carcerazione preventiva, Milano, 2012; Amara, Legge 24 novembre 2023, n. 168 “disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, in Giustizia Insieme, 10 dicembre 2023; Aprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006; Canzio, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretto da Lattanzi-Lupo, III, Agg. 2003-2007, Misure cautelari (Artt. 272-325), a cura di Canzio-De Amicis-Lattanzi-Silvestri-Spagnolo, Milano, 2008; Carcano-Manzione, Custodia cautelare e braccialetto elettronico, Milano, 2001;  Cassibba – Zacché, Sul "braccialetto elettronico"dopo il d.l. n. 178/2024: fra vuoti di tutela per la vittima e violazione del canone diproporzionalità, in Sistema Penale, 12 dicembre 2024; Corso, Commento al codice di procedura penale, sub art. 275-bis, Piacenza, 2008; Cortesi, Gli arresti domiciliari, Torino, 2013; De Caro, in Scalfati (a cura di), Le misure cautelari, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, Torino, 2008; Di Cesare, Commento agli artt. 272-279, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio-Tranchina, Milano, 2012; Grevi, Misure cautelari, in Conso - Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2010; Marandola, I nuovi presidi a tutela della vittima: rimedi pre-cautelari, cautelari e obblighi informativi, in Diritto Penale e Processo, n. 2, 1 febbraio 2024;  Spagnolo, Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, sub art. 275-bis, diretto da Lattanzi - Lupo, III, Agg. 2003-2007, Misure cautelari (Artt. 272-325), a cura di Canzio-De Amicis-Lattanzi-Silvestri-Spagnolo, Milano, 2008; Spangher, Le misure cautelari personali, in Procedura penale teoria e pratica del processo, Torino, 2015.

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