Codice di Procedura Penale art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura.

Franco Fiandanese

Custodia cautelare in luogo di cura.

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere [85 c.p.], il giudice [279], in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero [73], adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [95 att.]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Inquadramento

La custodia cautelare in luogo di cura non è misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, di cui al precedente articolo 285, dovendosi invece ritenere che trattasi, nell'uno e nell'altro caso, di unica misura attuata con diverse modalità.

Proprio per questa ragione la giurisprudenza ha affermato che, quando il giudice ritenga che siano venute meno le ragioni giustificatrici della custodia in luogo di cura, può disporre la custodia in carcere senza necessità di apposita richiesta del pubblico ministero, formulata ai sensi dell'art. 291, comma 1 (Cass. I, n. 4374/1993)

Condizioni di applicazione

Ai sensi del disposto degli artt. 73 comma 3, e 286 il ricovero provvisorio in struttura ospedaliera è collegato semplicemente alla sussistenza di esigenze di cura di una infermità mentale. Ne consegue che è illegittimo il diniego della richiesta di adottare la misura cautelare della custodia in luogo di cura in sostituzione della custodia in carcere, quando la decisione sia ancorata soltanto all'esigenza di difendere la collettività dal pericolo di commissione di nuovi reati anziché alla constatazione della sussistenza, o meno, di una vera e propria infermità mentale e delle conseguenti, eventuali, necessità di cura incompatibili con la custodia in carcere, poiché tra le condizioni per la tramutazione della misura non è richiesto il requisito dell'assenza di pericolosità dell'indagato (Cass. Fer., n. 2698/1990; Cass. VI, n. 1824/1992: la S.C. ha precisato che la norma, con riferimento al tempus commissi delicti, è da riferire tanto alla persona che si sospetti infermo di mente tunc et nunc, quanto, per l'espresso rinvio derivante dall'art. 73, comma 3, all'infermo di mente soltanto nunc; Cass. I, n. 393/1995; Cass. I, n. 1274/1997). In alternativa, il giudice può disporre l'assegnazione dell'indagato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici all'interno degli istituti penitenziari (art. 111 comma 5, d.P.R. n. 230/2000 - Regolamento sull'ordinamento penitenziario) (Cass. IV, n. 3518/2004).

D'altro canto, in caso di pericolosità dell'indagato l'ordinamento appresta il rimedio dell'applicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 312, della opportuna misura di sicurezza (Cass. I, n. 3149/1991).

Bibliografia

Aimonetto, L'incapacità dell'imputato per infermità di mente, Milano, 1992; Aprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006; Scalfati (a cura di), Le misure cautelari, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, Torino, 2008; Spangher, Le misure cautelari personali, in Procedura penale teoria e pratica del processo, Torino, 2015.

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