Codice di Procedura Penale art. 289 - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio [28, 29, 31 c.p.], il giudice [279] interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti1. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione [314-360 c.p.], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale [357 c.p.] o dell'incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.], anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 2942. 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
[1] Relativamente ai reati ministeriali, l'art. 10 4 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, stabilisce che «nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio». Attesa l'abrogazione dell'art. 140 c.p. (v. art. 217 coord.), il divieto di cui sopra deve intendersi riferito alla corrispondente misura interdittiva. [2] Comma modificato dall'art. 2 1 l. 16 luglio 1997, n. 234 e dall'art. 7, l. 16 aprile 2015, n. 47 che ha aggiunto l'ultimo periodo. InquadramentoIl provvedimento in esame interdice temporaneamente, in tutto o in parte, all'imputato che sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio le attività inerenti all'ufficio o al servizio. Tale misura trova corrispondenza nella pena accessoria dai pubblici uffici (art. 28 c.p.). La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare e, pertanto, la esclusione non riguarda gli assessori. Peraltro, è legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, nonostante il divieto previsto dall'art. 289, comma 3, di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, poiché tale disposizione non può essere interpretata in termini estensivi, pena la violazione del principio di uguaglianza (Cass. VI, n. 44896/2013: nella specie era stato applicato il divieto di dimora; Cass. VI, n. 20405/2014: nella specie erano stati applicati gli arresti domiciliari); Cass. V, n. 39485/2023: fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale). Deroga ai limiti edittaliQualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. Obbligo del previo interrogatorioLa decisione sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio presenta la particolarità di dovere essere preceduta dal previo interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Sul punto, la Corte cost. n. 229/2000, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 289, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui impone al giudice per le indagini preliminari il previo interrogatorio dell'indagato, poiché tale norma amplia la sfera delle garanzie — con particolare riguardo al diritto di difesa — dei soggetti in favore dei quali opera e la sua ratio è rinvenibile nell'esigenza, la cui attuazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipatamente che la sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico. Il previo interrogatorio dell'indagato è necessario in ogni caso, indipendentemente dal titolo di reato contestato. Sarebbe, infatti, erroneo ritenere che la garanzia riguardante la misura interdittiva ex art. 289 possa costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione, poiché la ratio della garanzia, che è quella di assicurare l'autotutela del soggetto nel procedimento incidentale, sostiene la norma in esame anche con riferimento ai reato comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualità soggettive dell'agente (Cass. V, n. 1931/1998; Cass. V, n. 2794/1998; Cass. I, n. 15794/2011) (sul punto v. anche sub art. 287, § 1). L'interrogatorio preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa. Infatti, nonostante l'art. 293, comma 3, secondo cui il giudice, unitamente all'ordinanza, debba depositare la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa, faccia riferimento esplicito all'ordinanza emessa cui segue l'interrogatorio, la necessità che gli stessi atti vengano posti a disposizione della difesa e dell'indagato anche nell'ipotesi di cui all'art. 289, comma 2, secondo periodo, emerge dalla circostanza che, in caso contrario, verrebbe a realizzarsi una compressione del diritto della difesa che non può ritenersi salvaguardato con la formale contestazione degli elementi di prova a mente di quanto previsto dall'art. 64 e 65. In tal senso deve essere inteso il disposto di cui all'art. 294, comma 3, che, prevedendo che mediante l'interrogatorio il giudice valuta la permanenza delle condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari di cui agli artt. 273,274 e 275, c.p.p., pur riferendosi alle finalità ed allo schema dell'interrogatorio che segue l'emissione della misura cautelare personale, non può non essere presente e caratterizzare la funzione che esso assume in ipotesi di emissione successiva a detto atto. Pertanto, è stato affermato che il rifiuto opposto dal giudice procedente alla richiesta del difensore o dell'indagato di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta della misura determina una nullità a regime intermedio dell'interrogatorio e del conseguente provvedimento, da ritenersi sanata se non eccepita prima dell'interrogatorio stesso (Cass. V, n. 8977/2022). Ne consegue, altresì, che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa (Cass. VI, n. 26929/2018). E' stato, altresì, precisato che non è necessario il preventivo interrogatorio quando la misura interdittiva sia stata richiesta in via cumulativa o alternativa all'emissione di misura coercitiva; tale interpretazione è imposta dalla scelta legislativa di separare le fattispecie in cui si discute esclusivamente di misura interdittiva (nel qual caso vi è una sorta di presunzione di minor urgenza e di minore rilievo dell'elemento sorpresa quale tutela della genuinità, o dell'efficacia, degli effetti dell'applicazione) da quelle in cui si discute, contestualmente, anche di misure coercitive (Cass. VI, n. 11886/2016; Cass. VI, n. 41124/2016). Secondo un orientamento giurisprudenziale, il tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, in quanto costui ha la possibilità di esaminare tutti gli atti trasmessi dall'accusa e presentarsi dinanzi all'organo collegiale per far valere le proprie ragioni, chiedendo di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo necessario che tale facoltà sia indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza (Cass. VI n. 2416/2000; Cass. VI, n. 16712/2009; Cass. VI, n. 20444/2009; Cass. VI, n. 25195/2012; Cass. II, n. 29132/2013 ; Cass. VI, n. 14958/2019). Nella giurisprudenza, però, è rinvenibile un diverso orientamento che ritiene presupposto indefettibile per l'emissione della misura interdittiva il previo interrogatorio dell'indagato, indipendentemente dall'organo che abbia disposto la misura medesima e, quindi, da effettuarsi anche da parte del giudice dell'appello cautelare (Cass. II, n. 5041/1998; Cass. VI, n. 2304/2000; Cass, VI, n. 2412/2000; Cass. V, n. 33338/2010), con la conseguenza che la violazione di tale obbligo, vulnerando il diritto di difesa, determina la nullità generale, ex art. 178, comma 1, lett. c). Un diversa interpretazione afferma che nel procedimento conseguente all'appello del pubblico ministero, qualora siano allegati ulteriori atti di indagine, il tribunale del riesame deve procedere a un nuovo interrogatorio dell'indagato, anch'esso preceduto dalla previa ostensione al predetto e al suo difensore di tali atti, la cui omissione determina la nullità per violazione del diritto di difesa (Cass. V, n. 13810/2019). Principio di proporzionalitàÈ illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 (Cass. VI, n. 32402/2010; Cass. VI, n. 11806/2013; Cass. VI, n. 13093/2014) Inabilitazione dell'esercizio della professione notarileV. sub art. 290. BibliografiaAmato, Sub art. 289, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio- Dominioni, III, II, (Artt. 272-325), Milano, 1989; Aprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006; Cerqua, Le misure interdittive, in AA.VV., Le misure cautelari personali, a cura di Spangher- Santoriello, Torino, 2009, 406; Ferrajoli, voce Misure cautelari, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1996, XX, 1; Gasparini, voce Misure cautelari personali, in Dig. d. pen., Torino, 2000, 469; Peroni, Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali, Milano, 1992; Peroni, voce Misure interdittive (diritto processuale penale), in Enc. dir., Milano, IV Agg., 2000, 739; Scalfati (a cura di), Le misure cautelari, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, Torino, 2008; Spangher, Le misure cautelari personali, in Procedura penale teoria e pratica del processo, Torino, 2015.; Tabasco, Sub art. 287, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda- Spangher, I, Milano, 2010, 3031. |