Codice di Procedura Penale art. 300 - Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze 1 .Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze1. 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione [408-411] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [425] o di proscioglimento [129, 529-532]. 2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare [284-286] e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [222 c.p.], il giudice provvede a norma dell'articolo 312 [579, 680]. 3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta [171 s. c.p.] ovvero condizionalmente sospesa [532 2]. 4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata. 4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 2992. 5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive [281-286] quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettere b) o c). [1] Rubrica modificata dall'articolo 13, comma 1, lett. e) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo la parola: «Estinzione» ha inserito le seguenti: «o sostituzione». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [2] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lett. e) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoL'art. 300 regolamenta gli effetti che determinate pronunce definitorie producono sulle misure cautelari personali in corso di esecuzione. Archiviazione e sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere
In genere A norma del comma 1 dell'art. 300, le misure cautelari divengono immediatamente inefficaci quando viene disposta l'archiviazione ovvero viene pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per il fatto e nei confronti della medesima persona in relazione alla quale le misure stesse sono state applicate. In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, c.p.p. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione (Cass. VI, n. 49331/2023). Archiviazione Il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della res judicata, è connotato da un'efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all'art. 414. Pertanto, una volta disposta, al di fuori dei casi indicati nell'art. 345, l'archiviazione di una notizia di reato, non è consentito al P.M. chiedere e al g.i.p. valutare, accogliendola o rigettandola — senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall'art. 414 - l'applicazione di misura cautelare o l'emissione di altro provvedimento che implichi l'attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, si fondi la relativa richiesta su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati o su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l'archiviazione (Cass. S.U, n. 9/2000). Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella nozione di «stesso fatto» sono comprese sia le componenti oggettive dell'addebito — condotta, evento, rapporto di causalità — sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, in quanto l'effetto preclusivo discendente dall'archiviazione condiziona solo la condotta dell'ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento. Ospedale psichiatrico giudiziarioA norma del comma 2 dell'art. 300, quando viene pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale viene contestualmente applicata anche la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice deve provvedere ad applicare provvisoriamente la stessa a norma dell'art. 312 nei confronti dell'imputato che si trova in stato di custodia cautelare. Bisogna tener presente, però, che a seguito della modifica dell'art. 425, per effetto dell'art. 23 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (successivamente modificato dall'art. 2-sexies d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. con modific. in l. 5 giugno 2000, n. 144), che al comma 4 recita: «il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca», deve ritenersi superato il riferimento alla sentenza di non luogo a procedere. È necessario, inoltre, tenere presente l'art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. con modific. in l. 17 febbraio 2012, n. 9, da ultimo modificato dall'art. 1 d.l.31 marzo 2014, n. 52, conv., con modif., . in l. 30 maggio 2014, n. 81, che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e di custodia, a decorrere dal 31 marzo 2015, con le R.E.M.S (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive). La Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 2021, ha dichiarato manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 300, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell'imputato in stato di custodia cautelare, subordina - giusta il rinvio all'art. 312 cod. proc. pen. - l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero. Il ricovero nelle REMS è la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ossia una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato, non la sola tutela del diritto alla salute dell'imputato prosciolto per vizio di mente. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le REMS sono strutture a esclusiva gestione sanitaria e, durante il ricovero, deve essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche, con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. Sentenza di condanna
Condanna passata in giudicato Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari (Cass. S.U., n. 18353/2011). Se si tratta,invece, di misura coercitiva custodiale rimane fermo il principio secondo il quale vinculum libertatis già imposto al condannato conserva efficacia, rimanendo funzionalmente predisposto alla formale instaurazione della fase esecutiva ad iniziativa del P.M. (Cass. VI, n. 1554/1992). Pena estinta o condizionalmente sospesa Il comma 3 dispone che, quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure cautelari perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta o condizionatamente sospesa. È immediatamente impugnabile davanti al tribunale della libertà, ai sensi dell'art. 586, comma 3, l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, dichiara la cessazione della efficacia della misura cautelare personale (Cass. V, n. 18779/2015). In conseguenza della perdita di efficacia delle misure cautelari applicate, in relazione al medesimo fatto, da intendersi nel senso di cui all'art. 649, tali misure non possono essere ripristinate con altro provvedimento nell'ambito dello stesso o di altro procedimento (Cass. V, n. 5399/1998). Durata della custodia non inferiore alla pena irrogata Ai sensi del comma 4, la custodia cautelare perde efficacia quando viene pronunciata sentenza di condanna, anche non irrevocabile, se la durata della custodia già subita sia non inferiore all'entità della pena irrogata. L'entità della pena inflitta in sede di pronuncia di condanna può determinare effetti estintivi delle misure cautelari personali solo se custodiali, sicché la condanna non definitiva ad una sanzione detentiva pari o superiore rispetto al periodo di tempo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura diversa dalla custodia cautelare non comporta la perdita di efficacia di tale misura; l'entità della pena irrogata può essere valutata, in ogni caso, ai fini della proporzionalità della misura (Cass. VI, n. 6248/2025). Il disposto del comma dell'art. 300 rispetta il principio di proporzionalità enunciato al comma 2 dell'art. 275 secondo il quale «ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata». Ma deve tenersi presente che la perdita di efficacia della custodia cautelare consegue ad una condanna per una pena “non inferiore” all'entità della pena irrogata, mentre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Cass. S.U., n. 16085/2011). E' oggetto di contrasto giurisprudenziale il caso in cui, intervenuta sentenza, per stabilire se il periodo di detenzione subita sia almeno uguale all'ammontare della pena inflitta – e dichiarare cessata la misura - si debba tenere conto solo della detenzione a titolo di custodia cautelare per lo stesso titolo, o si possa tenere conto anche della detenzione intervenuta nel frattempo per altro titolo. Secondo un primo indirizzo, in tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena (Cass. I, n. 30831/2006; Cass. II, n. 4152/2015); un diverso orientamento interpretativo, invece, afferma che, ai fini previsti dall'art. 300, comma 4, deve computarsi anche il periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in esecuzione pena per un altro titolo, poiché questa, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 297, comma 5, con lo stato di detenzione derivante dalla misura cautelare, non sospende gli effetti di quest'ultima (Cass. V, n. 47998/2014; Cass. VI, n. 18512/2016; Cass. VI, n. 17750/2017). La previsione di cui all'art. 300, comma 4, relativa al calcolo del presofferto ai fini dell'inefficacia della misura custodiale cautelare, non trova applicazione quando sia stata irrogata, in continuazione con altra condanna, la pena dell'isolamento diurno, trattandosi di sanzione espiabile solo in fase esecutiva e, quindi, non compatibile con lo stato di detenzione cautelare (Cass. V, n. 27804/2013: fattispecie in cui l'imputato era stato condannato all'isolamento diurno per un reato satellite, riconosciuto in continuazione con altro reato per il quale era già stata pronunciata condanna definitiva alla pena dell'ergastolo e la Corte ha escluso la duplicazione della carcerazione per titoli diversi — cautelare e definitivo — dovendo considerarsi insussistente il presofferto). Applicazione della pena su richiesta Il riferimento alla sentenza di condanna contenuto nel comma 4 dell'art. 300 deve ritenersi comprensivo anche della sentenza di cui al comma 2 dell'art. 444, ancorché sottoposta ad impugnazione. Ne deriva che la pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non impedisce la presa in considerazione, sotto il profilo della ammissibilità della richiesta di remissione in libertà dell'imputato, la quale va però rigettata ogni qual volta la custodia già subita dall'imputato, per quel determinato fatto, al momento della pronuncia della sentenza di condanna, è inferiore alla entità della pena irrogata; perché la misura, in tali limiti (quantitativo-temporali), conserva piena efficacia e non soggiace all'automatismo del fenomeno estintivo recepito nell'art. 300 (Cass. VI, n. 1789/1991). In verità, la successiva giurisprudenza ha chiarito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è una vera e propria sentenza di condanna (Cass. S.U., n. 5777/1992), ma l'interpretazione che estende lì applicazione del comma 4 dell'art. 300 anche a tale ipotesi è sicuramente in bonam partem. In caso di più reati unificati dalla continuazione Ai fini sia dell'articolo 303, comma 1, lett. c), sia dell'art. 300, comma 4, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto mantenga efficacia la custodia cautelare, per «condanna» e per «pena inflitta» devono, rispettivamente, intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio del reato continuato (Cass. S.U., n. 1/1997). E' stato precisato che, al fine di valutare la perdita di efficacia della custodia cautelare, occorre fare riferimento alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura, non rilevando che, per taluno di essi, debba ritenersi superato il termine massimo di custodia di cui all'art. 303, comma 4 (Cass. VI, n. 46798/2023). Al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione (Cass. VI, n. 37701/2023). In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo (Cass. S.U., n. 25956/2009). Allorché il giudice del procedimento principale, nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia provveduto all'individuazione degli aumenti per i reati satelliti rilevanti per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicata solo per essi o alcuni di essi, la lacuna va colmata dal giudice investito della questione cautelare, che, con il limite dell'aumento complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggettiva gravità, secondo l'apprezzamento fattone dal giudice di merito (Cass. S.U., n. 25956/2009, cit.). La successiva giurisprudenza ha precisato che qualora la Corte di cassazione confermi la decisione di condanna di un imputato limitatamente al reato satellite, annullando con rinvio per il reato base, l'eventuale scadenza del termine di fase previsto per tale reato comporta, in relazione ad esso, l'obbligo di scarcerazione dell'imputato, mentre l'eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare per il reato satellite dovrà essere valutata, ai sensi dell'art. 300, comma 4 in relazione alla pena inflitta a titolo di aumento. Tuttavia, se la scarcerazione per il reato base non è stata ancora disposta, nonostante l'avvenuta scadenza del relativo termine, la misura applicata per il reato satellite non perde efficacia, ai sensi del predetto art. 300, comma 4, anche se la sua durata si sia protratta per un tempo non inferiore all'entità della pena inflitta a titolo di aumento, in quanto, in questa ipotesi, in ragione della c.d. doppia conforme, e della necessaria futura modifica del trattamento sanzionatorio, l'unico termine da rispettare è quello previsto dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6 (Cass. II, n. 23559/2014). Bisogna, inoltre, tenere presente il principio secondo il quale, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione (Cass. S.U., n. 23381/2007). Pena pecuniaria sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, detenzione domiciliare sostitutiva: le novità introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”.L'art. 13, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto il comma 4-bis, che ha previsto l'incompatibilità della prosecuzione delle misure cautelari custodiali, in caso di condanna a pena sostitutiva non detentiva prevedendo, altresì, che la condanna alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva sia incompatibile solo con la misura della custodia cautelare in carcere. Nella Relazione illustrativa si legge che, in tal modo, si è voluto risolvere il problema delle esigenze cautelari residue, da un lato, non prevedendo l'estinzione della misura tout court, ma soltanto il divieto di prosecuzione delle misure radicalmente incompatibili; dall'altro, e in tutti i casi, si è ribadita la possibilità di graduare il regime cautelare alla condanna in concreto, richiamando per intero tutti i poteri e le condizioni di sostituzione della misura in corso, di cui all'art. 299 c.p.p., chiudendo la nuova norma con il seguente richiamo: «In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 299». Le scelte dettate dalla complessità del problema, e soprattutto dalla sua peculiarità rispetto agli istituti già esistenti, hanno imposto anche l'integrazione della rubrica dell'articolo 300 c.p.p. con l'inserimento dell'espressione “o sostituzione”, che rappresenta esattamente gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 299 da ultimo citato.
E’ stato esattamente precisato (Serracchiani, 395 ss.) che l’estinzione della misura cautelare custodiale nelle ipotesi regolate dal comma 4-bis è un effetto ex lege della sentenza di condanna a pena sostitutiva, di talché il giudice non deve previamente interloquire con il pubblico ministero. Al contrario, il giudice dovrà previamente acquisire il parere del pubblico ministero laddove intenda sostituire la misura con altra meno grave, e tanto in ragione del richiamo all’art. 299 e, quindi, anche al comma 3-bis di tale disposizione, che prescrive al giudice di sentire il pubblico ministero prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive (o interdittive), di ufficio o su richiesta dell’imputato. Ripristino di misure coercitive per condanna successiva a proscioglimento
In genere Il comma 5 disciplina il caso in cui è vengano disposte misure coercitive nei confronti dell'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere e che viene successivamente condannato per lo stesso fatto, quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera b). L'art. 300, comma 5 trova applicazione tutte le volte in cui vi sia stata una precedente pronuncia di proscioglimento a seguito di dibattimento. (comprensiva della sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 529 e di quella di assoluzione disciplinata dall'art. 530), ovvero una sentenza di non luogo a procedere, di cui all'art. 425, emessa all'udienza preliminare, l'una o l'altra riformata. Se, dunque, occorre una «successiva condanna», la competenza ad emettere il provvedimento coercitivo spetta al giudice dell'impugnazione, sicché il pubblico ministero non può, per lo stesso fatto, iniziare un nuovo procedimento ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di custodia in carcere. Pertanto, rispetto ai fatti per i quali sia stata pronunciata l'assoluzione, il giudice per le indagini preliminari è privo del potere di adottare l'ordinanza custodiale, trovandosi in una situazione di incompetenza funzionale (Cass. V, n. 1919/1995). Al giudice dell'impugnazione è inibita l'adozione di misure coercitive a carico dell'imputato prosciolto, prima della pronuncia della sentenza che, riformando quella di primo grado, sia stata essa emessa all'udienza preliminare od all'esito di dibattimento, elimini la decisione con cui è stata riconosciuta l'infondatezza della pretesa punitiva esercitata dall'accusa (Cass. I, n. 5543/1995). L'ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa, ai sensi dell'art.300, comma 5, nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto deve contenere soltanto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e non anche l'indicazione degli specifici elementi indiziari di accusa, da ricavarsi unicamente dalla sentenza di condanna (Cass. I, n. 2218/1998). Le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma 5, per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare Le condizioni ed i limiti di cui all'art. 300, comma 5, operano, viceversa, nella diversa ipotesi di riforma in malam partem della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione (Cass. S.U., n. 8/2000). In virtù della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima (Cass. S.U., n. 8/2000, cit.). Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione se si procede per fatto diverso da quello per cui è intervenuta la sentenza di non luogo a procedere, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 649 (Cass. VI, n. 33300/2001). Interrogatorio di garanzia L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma 5, nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto non comporta l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294, non potendo essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura (Cass. I, n. 41204/2006). Impugnazioni Il rimedio che si può esperire per impugnare l'ordinanza di ripristino di misura coercitiva ex art. 300, comma 5, è quello dell'istanza di riesame ex art. 309, in applicazione del principio secondo il quale sono impugnabili con istanza di riesame i provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare, ricorrendo tale ipotesi tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare (Cass. S.U., n. 44060/2024). Del resto, secondo la Corte, la nuova misura cautelare che segue alla pronuncia di condanna in appello viene adottata dopo un nuovo giudizio di merito che può essere arricchito da nuove prove o da diverse valutazioni relative alla ricostruzione del fatto, all'intensità del dolo, alla personalità dell'indagato e al riconoscimento di circostanze del reato, che sono idonee a condizionare sensibilmente il quadro cautelare. Pertanto, si impone al giudice di rivalutare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), attraverso un accertamento – che contiene sicuramente degli elementi di novità, in quanto fondato su basi diverse rispetto a quelle oggetto del vaglio del giudice che ha adottato la misura cautelare genetica – effettuato sulla base dei fatti emersi nel corso del processo, anche di secondo grado, e che può comportare, a dimostrazione dell'autonomia del nuovo Anche la dottrina ha osservato che è indubbio che la nuova misura susseguente a sentenza di condanna in appello difficilmente può non considerarsi autonoma dalla prima, apparendo quanto meno problematico parlare di “reviviscenza” di un'ordinanza che ha perso efficacia e che viene sostituita da un provvedimento il quale certamente ha un contenuto di novità. Il giudice di seconde cure che emette la misura ha, infatti, il compito di “rivalutare” le esigenze cautelari alla stregua dei fatti emersi nel processo, anche sopravvenuti, e mediante un accertamento necessariamente effettuato su basi diverse rispetto a quelle oggetto di verifica operata in sede di emissione della ordinanza genetica, poi venuta meno (Garuti, 295). E' stato anche posto in rilievo, come tale soluzione risulta maggiormente garantista, atteso che appronta in favore dell'imputato una maggiore tutela del suo diritto di difesa, tenuto conto del carattere interamente devolutivo del riesame, della non necessità di esporre, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, i contestuali motivi di ricorso e della brevità dei termini previsti dal codice di procedura penale (per la fissazione dell'udienza, per la trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà da parte del pubblico ministero e per la decisione) a pena di inefficacia della misura (Pignata, 18). Perdita di efficacia anche della misura patrimonialeLa misura patrimoniale dell'ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, le quali per effetto della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, rimangano prive di mezzi adeguati, eventualmente disposta dal giudice ex art. 282-bis, ha carattere provvisorio ed è accessoria rispetto alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare. In caso di sentenza di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa perdono efficacia sia la misura cautelare personale, sia quella patrimoniale (Cass. VI, n. 11361/2003). 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