Codice di Procedura Penale art. 336 - Querela 1 .

Aldo Aceto

Querela1.

1. La querela [120 s. c.p.] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Inquadramento

La norma disciplina, sul piano processuale, il modo con cui deve essere proposta la querela.

La querela come condizione di procedibilità

La querela è condizione di procedibilità dell'azione (art. 529) la cui mancanza può e deve essere dichiarata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 129); prima del dibattimento, il giudice, se le parti non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di improcedibilità dell'azione (Cass. S.U., n. 3512/2022, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484, nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata). Anche il tribunale del riesame deve accertare l'esistenza dei presupposti di procedibilità dell'azione penale, soprattutto in conseguenza della modificazione della qualificazione giuridica del fatto (Cass, III, n. 3983/2022; Cass. V, n. 1936/2018).

La querela è mancante quando: a) non è stata materialmente proposta; b) pur avendo denunciato il fatto, la persona offesa non ha espressamente chiesto la punizione del colpevole; c) non è stata proposta nel termine stabilito dall'art. 124 c.p.; d) non sono state rispettate le forme stabilite dall'art. 337; e) non è stata proposta dalla persona offesa (o da chi non ne è il legale rappresentante; secondo Cass. IV, n. 7193/2024, la cassiera del supermercato al cui interno è stato perpetrato un furto, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno; il principio trae alimento da SU, n. 40354/2013 secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela, sicché il responsabile di un supermercato è legittimato a proporre querela; con riferimento ai furti nei supermercati è stata affermata la legittimazione a proporre querela del direttore dell'esercizio (Cass. IV, n. 8094/2014) e del capo reparto Cass. V, n. 11968/2018).

Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36/2018, Cass. II, n. 25341/2021 ha affermato che la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 c.p., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (nello stesso senso, Cass. II, n. 16760/2023; Cass. II, n. 48277/2022; Cass. II, n. 44692/2022);  contra Cass. II, n. 8823/2021,Cass. II, n. 12419/2020, secondo cui, invece, la disciplina transitoria non si applica alla persona offesa che abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell'atto).

Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), l’art. 85, c. 1, stabilisce che per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Fermo il termine dei tre mesi, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2022), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria deve effettuare ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine dei venti giorni i termini previsti dall' art. 303 sono sospesi (comma 2). Nella pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l’art. 346 (al cui commento si rinvia) (art. 85, c. 2-bis).

La giurisprudenza di legittimità è divisa sulla possibilità del pubblico ministero di contestare una circostanza aggravante che renda procedibile d’ufficio un reato divenuto perseguibile a querela per effetto della Riforma Cartabia dopo che sia decorso il termine di tre mesi per proporre querela.

Secondo un primo indirizzo, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (Cass. V, n. 4767/2025; Cass. V, n. 2776/2025; Cass. V, n. 17532/2024 che ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa; Cass. IV, n. 14710/2024, secondo cui il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima; Cass. IV, n. 15098/2024; Cass. IV, n. 17455/2024; Cass. V, n. 14890/2024; Cass. IV, n. 14700/2024; Cass. IV, n. 47769/2023; Cass. IV, n. 50528/2023; Cass. IV, n. 48347/2023; Cass. F, n. 43255/2023)

In senso contrario si è invece affermato che ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129, a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (Cass. V, n. 20093/2024; Cass. V, n. 13775/2024; Cass. V, n. 13776/2024; Cass. V, n. 3741/2024; Cass. IV, n. 44157/2023).

La querela come notizia di reato e manifestazione della volontà di procedere

La querela è, sul piano formale, la denuncia da parte di un privato di una notizia di reato da sporgere nelle forme previste stabilite dall'art. 337 (che rimanda, appunto, all'art. 333); nella sostanza è manifestazione di volontà, è domanda di processo (Cass. IV, n. 16281/2022, spiega che in questa manifestazione di volontà si sostanzia la differenza tra una semplice denunzia e una querela). Per questa ragione la querela deve essere proposta personalmente dalla persona offesa dal reato, da chi ne ha legale rappresentanza o da un procuratore speciale; in mancanza di un rappresentante legale, o in caso di conflitto con questi, la querela può essere sporta da un curatore speciale appositamente nominato (art. 121, 338 c.p.).

È necessario e sufficiente che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (Cass. IV, n. 8486/2022, secondo cui l'istanza di punizione del responsabile per il furto di alcuni materiali in legno era riferibile anche ad ulteriori materiali sottratti, riconosciuti dalla querelante dopo il loro rinvenimento; Cass. III, n. 43610/2021, secondo cui, ai fini della ritualità della querela, l'esposizione del fatto può essere effettuata dal querelante in un momento successivo alla presentazione dell'istanza punitiva ed a sua integrazione, purché nei termini previsti per l'esercizio del relativo diritto, ma può anche mancare qualora l'istanza punitiva si riferisca a un fatto già noto all'autorità destinataria, in quanto oggetto di precedenti dichiarazioni verbalizzate in sede di denunci).

La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del ”favor querelaeCass. IV, n. 10462/2025 secondo cui la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa; Cass. V, n. 2665/2022, che ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di “denuncia querela” da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta; in senso conforme,Cass.II, n. 5193/2020, secondo cui la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.

In senso contrario si è ritenuto che la riserva di costituzione di parte civile contenuta in atto dallo stesso proponente qualificato come denuncia non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali di una valida que rela (Cass. V, n. 17957/2024secondo cui il principio del favor querelae, che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita; nello stesso senso, Cass. F, n. 36001/2012 ). Si tratta di un orientamento più restrittivo secondo il quale la volontà di proporre querela non può essere desunta dalla presentazione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa e da indicazioni finalizzate al rintraccio del colpevole, sia privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Cass. V, n. 50949/2019; Cass. IV, n. 7532/2019 ).

In ogni caso, l'intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell'istanza di punizione (Cass. IV, n. 36127/2024). Per converso, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria (Cass. V, n. 16412/2024).

La verbalizzazione della denuncia come “querela” può costituire utile elemento di valutazione (Cass. II, n. 9968/2022, secondo cui ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale”. In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito; secondo Cass. V, n. 18267/2019, la sollecitazione rivolta all'autorità giudiziaria di “voler prendere provvedimenti al più presto” contenuta nell'integrazione di una precedente denuncia, costituendo manifestazione della volontà di punizione dell'autore del reato, conferisce all'atto valore di querela; conf. Cass. V, n. 6333/2014).  

Si è tuttavia precisato che non costituisce valida querela l'atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querela orale" e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, trattandosi, comunque, di valutazione spettante al giudice di merito che, se assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. II, n. 39673/2023; Cass. III, n. 24365/2023 secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento).  Aceto

Si veda anche la giurisprudenza riportata nella Casistica (§ 3) del commento dell’art. 337.Aldo  

Bibliografia

Aprile-Silvestri, Le indagini preliminari e l'archiviazione, Milano, 2011

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