Codice di Procedura Penale art. 351 - Altre sommarie informazioni.

Aldo Aceto

Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [63, 195 4, 357 2c, 500]. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362 1.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b) [210], procede un ufficiale di polizia giudiziaria [57]. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96]. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto 2.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini 3.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica4.

 

[1] Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 e successivamente dall'art. 13, comma 1, l. 1° marzo 2001, n. 63.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4, d.l. n. 306, cit.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172. e modificato, in sede di conversione dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha inserito il riferimento agli art. 572 e 612-bis, c.p.; e dall' art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 che ha inserito le parole: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini».

[4] Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

Inquadramento

La norma attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di rintracciare ed escutere le persone a conoscenza dei fatti, estranee allo specifico reato per il quale si procede.

Le persone informate dei fatti

La polizia giudiziaria può assumere sommarie informazioni da chi può arrecare un contributo conoscitivo alle indagini. La ricerca e l'identificazione di tali persone è finalizzata proprio a tale scopo che rimane quello fondamentale di ricostruire il fatto e individuarne il colpevole (art. 348, comma 1 e 2, lett. a; art. 349, comma 1; più in generale, nel senso che l'attività della polizia giudiziaria è finalizzata all'applicazione della legge penale, art. 55). Questo spiega perché, per esempio, la denunzia sporta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio debba fornire, se note, le indicazioni utili ai fini della identificazione e del rintraccio delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332).

Pur essendo la persona informata dei fatti obbligata a presentarsi e a rispondere secondo verità (art. 198, richiamato dalla norma in commento tramite l'art. 362), la polizia giudiziaria non ha i poteri coercitivi del pubblico ministero (art. 378), sicché le informazioni vengono rese solo su base volontaria (ferma la possibile configurabilità dei reati di cui agli artt. 378 e 650 c.p.; nel senso che integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero all'assunzione di sommarie informazioni, non potendo in questi casi la polizia giudiziaria procedere all'accompagnamento coattivo dell'interessato, cfr., Cass. I, n. 6595/2016; nel senso, invece, che integra il reato di favoreggiamento personale la condotta omissiva di colui che si rifiuti di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità desumibile dagli articoli 351,362 comma primo, e 198 c.p.p., cfr., Cass. VI, n. 30349/2013; Cass. VI, n. 31436/2004).

Il primo comma della norma in commento impone l'applicazione, anche alle dichiarazioni da assumere da parte della PG, dell'art. 362, comma 1, primo e secondo periodo.

Sicché: a) alle persone già sentite dal difensore non potrà essere chiesto di riferire sulle domande formulate e sulle risposte date; b) devono essere applicate le disposizioni degli artt. 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202, 203 (al cui commento si rimanda).

L'assunzione di informazioni può essere indifferentemente effettuata dall'agente o dall'ufficiale di polizia giudiziaria ma l'atto deve essere assunto dall'ufficiale di polizia giudiziaria quando si tratti di persona informata dei fatti imputata in procedimento connesso o di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) (art. 197, comma 1 e 2). In tal caso l'atto è garantito dall'assistenz a del difensore (d'ufficio o di fiducia).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che  l ' art. 351 , nel disporre che la polizia può assumere le informazioni dalle persone in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini, non subordina l'esercizio di tale potere a specifici limiti di tempo e di luogo. Nè alcun limite spaziale o cronologico è introdotto dal successivo art. 357, c. 1, lett. c), il quale - nell'imporre alla polizia giudiziaria di redigere il verbale per le informazioni assunte a norma dell'art. 351 "nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto" - regola soltanto un onere di forma in vista della utilizzabilità in dibattimento delle informazioni anzidette, a norma dell'art. 500 (Cass. VI, n. 4797/1993 che ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le sommarie informazioni fornite alla polizia giudiziaria, non raccolte e verbalizzate sul luogo e nella immediatezza del fatto, ma in un momento successivo).

La polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee nei casi previsti dall'art. 348, comma 4. Quando però si procede per uno dei delitti indicati dal comma 1-ter o quando si devono assumere informazioni dalla persona offesa che versa nella condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater, la polizia deve avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile che deve essere nominato dal pubblico ministero (non dalla polizia giudiziaria). Si tratta di obbligo il cui inadempimento non rende inutilizzabili le dichiarazioni rese in assenza dell'ausiliario (Cass. IV, n. 16981/2013; Cass. III, n. 22754/2018 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 351, comma 1-ter, in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria senza la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile, come invece disposto dall'art. 391-bis, comma sesto, c.p. per quelle acquisite nel corso di investigazioni difensive, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti la cui diversa disciplina rientra nell'ambito riservato alla discrezionalità del legislatore; Cass. III, n. 8648/2024 ne ha tratto la conseguenza che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria; nello stesso senso, già Cass. III, n. 42899/2009 e Cass. V, n. 32374/2017 ).

Quando assume informazioni da una persona offesa vulnerabile la polizia giudiziaria deve altresì evitare, onde preservarne la genuinità delle dichiarazioni, la reiterazione dell'incombente (a meno che non sia assolutamente necessario) e contatti con la persona sottoposta alle indagini.

La verbalizzazione

L'art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), ha aggiunto il comma 1-quater che attribuisce alla persona chiamata a rendere dichiarazioni il diritto, a semplice richiesta, alla documentazione dell'atto mediante riproduzione fonografica, ferma la effettiva disponibilità della strumentazione tecnica e del personale necessario (non è stata prevista la possibilità, contemplata dall'art. 141-bis, di provvedere, in questi casi, con le forme della consulenza o, magari, nominando un ausiliario di PG).

Lo stesso art. 17, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150, cit., ha aggiunto all'art. 357 i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, per cui, a prescindere dalla richiesta della persona informata dei fatti, quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), si procede normalmente alla documentazione delle informazioni mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (comma 3-bis).

Le dichiarazioni, invece, della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (circostanze di cui deve essere fornita la prova ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni non documentate nei modi testè indicati) (comma 3-ter).

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (comma 3-quater).

Profili di diritto intertemporale

Il comma 1-quater della norma in commento è stato inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, conv., con modif., dalla l. n. 199/2022).

Trattandosi di norma processuale, se ne deve ritenere l'applicabilità a tutti i procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022 e, dunque, a tutti gli atti da compiere successivamente a tale data anche se il procedimento è stato iscritto in epoca precedente.

Il regime processuale delle dichiarazioni

Il comma 1-ter è stato aggiunto dalla l. 1 ottobre 2012 n. 172 ed impone la presenza dell'esperto di psicologia o di psichiatria infantile quando si proceda all'assunzione di sommarie informazione nei confronti di un soggetto minorenne, nell'ambito delle investigazioni per un serie di reati di violenza sessuale analiticamente elencati.

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'esperto nominato dal P.m. può assumere anche la veste del consulente tecnico, il quale può assumere, anche quando abbia partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese dal minorenne offeso dal reato — nella successiva fase dibattimentale — la veste di testimone, non dovendosi ritenere operante nei confronti di questi l'incompatibilità prevista per gli ausiliari del P.m. (Cass. III, n. 3845/2011).

L'inosservanza della disposizione de qua non comporta, come detto, la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi (Cass. III, n. 3651/2014). 

Le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, siccome inserite nel fascicolo del pubblico ministero (art. 433), possono essere utilizzate per contestare il contenuto della deposizione del testimone che le aveva precedentemente rese ma al solo fine di valutare la credibilità del testimone (art. 500, comma 1 e 2, c.p.p.).

Delle precedenti dichiarazioni, infatti, non può essere data lettura e le stesse non possono confluire nel fascicolo del dibattimento a meno che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 500, comma 4 e 5, oppure non vi sia l'accordo delle parti (art. 500, comma 4).

Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che integrano il delitto di favoreggiamento ed il verbale in cui queste sono state raccolte, ai sensi degli artt. 351 e 357, deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento quale corpo di reato (Cass. I, n. 37160/2004secondo cui alcun effetto ostativo all ' utilizzabilità di tali dichiarazioni può avere l'esito del processo principale o il successivo comportamento processuale della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite; nello stesso senso, Cass. VI, n. 11/1997; Cass. VI, n. 8296/1996). Stessa sorte riguarda il verbale delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 351 che si sono rivelate calunniose (Cass. I, n. 17164/2025).

In caso di giudizio abbreviato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, in quanto contenute nel fascicolo del pubblico ministero, sono utilizzabili ai fini della decisione (artt. 438, comma 1, 442-bis, comma 1-bis).

La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare o a seguito di giudizio direttissimo determina la sanatoria delle nullità non assolute (Cass. V, n. 44215/2022secondo cui la nullità del verbale di sommarie informazioni non sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che lo ha redatto, prevista dall'art. 142 ha carattere relativo, sicché, ove l'imputato acceda al rito abbreviato, l'atto può essere utilizzato ai fini della decisione) e la utilizzabilità delle dichiarazioni non assunte in violazione di un divieto probatorio (quali sono, per esempio: a) le segnalazioni anonime, Cass. V, n. 47064/2019;  b) le dichiarazioni rese in violazione dell'art. 203, comma 1-bis, Cass. V, n. 80/2005; c) le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura o quelle ottenute con le tecniche e le metodiche indicate dall'art. 188) (artt. 438, comma 6-bis, 452, comma 2); d)   i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore (Cass. VI, n. 1269/2025 che ha ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica).

 Più in generale, il divieto probatorio esclude il potere tuot court di assumere la prova, prima ancora che disciplinarne le modalità formali di assunzione.

Analoga previsione non è applicabile in caso di giudizio abbreviato richiesto a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato (l'art. 458, comma 2, non richiama il comma 6-bis dell'art. 438).

Casistica

 Le guardie particolari giurate di una associazione zoofila riconosciuta "ex lege", nominate con decreto prefettizio (nella specie Organizzazione Internazionale Protezione Animali), pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, atteso che esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica, sicché il verbale di sommarie informazioni da loro redatto rientra nella nozione penalistica di atto pubblico (Cass. V, n. 42639/2024 che ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p., resa nei confronti di una guardia zoofila che, in un verbale di sommarie informazioni, aveva attestato falsamente lo stato di abbandono di un animale esotico). 

In tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 – con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità – considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione (Cass. S.U., n. 40517/2016).

Il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, c.p.p., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Cass. I, n. 27854/2021Cass. S.U., n. 33583/2015).

Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato connesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga sentita in qualità di testimone invece che con le garanzie riservate all'imputato di reato connesso ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistito (Cass. I, n. 29770/2009 che ha ritenuta inutilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti dalla vittima di un'estorsione, già incriminata per favoreggiamento degli autori della medesima).

L'omessa indicazione, nel verbale di assunzione di informazioni rese nella fase delle indagini, del nominativo dei verbalizzanti , nonché l'omessa sottoscrizione del verbale da parte di chi lo ha redatto, integrano la nullità prevista dall'art. 142, che ha natura relativa, con conseguente onere della parte di eccepirla, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto (Cass. I, n. 40700/2015, che ha ritenuto intempestiva l'eccezione proposta per la prima volta dal difensore dell'indagato in sede di procedimento di riesame, in quanto, ai sensi dell'art. 182, la stessa avrebbe dovuto essere dedotta, a pena di decadenza, nell'udienza di convalida del fermo).

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato, che l'operatore di polizia giudiziaria risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività rientrante nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole (Cass. III, n. 31745/2020);

contra Cass. II, n. 198/1997 , secondo cui non può essere utilizzato ai fini cautelari, in applicazione del divieto posto dall'art. 191, il contenuto di una comunicazione telefonica pervenuta all'apparecchio a disposizione dell'indagato al quale abbia risposto di sua iniziativa un operatore della polizia giudiziaria che tale contenuto abbia poi riferito; in assenza di autorizzazione dell'interessato, infatti, siffatto comportamento integra una violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), dalla quale non può che derivare l'inutilizzabilità degli elementi così acquisiti).

L'omessa indicazione, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, non costituisce né causa di nullità, né causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute (Cass. III, n. 11450/2019 che ha precisato che il verbale è nullo, ai sensi dell'art. 142, in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute. La stessa sentenza ha aggiunto che il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 c.p.p. non si applica alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari).

Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 c.p.p. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poiché, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Cass. V, n. 9976/2018).

Contra , Cass. VI, n. 21937/2003, secondo cui le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191; ne consegue che la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell'art. 273, non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell'imputato.

È utilizzabile l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria da persona che si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del relativo verbale di sommarie informazioni (Cass. I, n. 27979/2016 che ha precisato che l'utilizzo del contenuto di siffatta intercettazione non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto).  

Bibliografia

 D’Alessio, Sub art. 351, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, V, Milano, 2017.

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