Codice di Procedura Penale art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili.

Aldo Aceto

Accertamenti tecnici non ripetibili.

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione [392 1f; 116, 117 att.], il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato [90, 91] e i difensori [96, 97, 101] del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici [233; 73 att.].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2 [373 1e].

3. I difensori [96, 97, 101] nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve [230].

3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti1.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini [99] formuli riserva di promuovere incidente probatorio [392, 393], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa2.

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati [191] nel dibattimento34.

 

[1] Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199..

[2] Comma inserito dall’art. 1, comma 28, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1,  comma 95, l. n.103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[3] Comma così modificato dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

[4] Le parole da « Fuori» a « comma 4-bis,» sono state inserite dall’art. 1, comma 29, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1,  comma 95, l. n. 103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Inquadramento

La norma disciplina le modalità di svolgimento (e la sorte) degli accertamenti irripetibili.

I presupposti di applicazione della norma. Il conferimento dell’incarico e la riserva di incidente probatorio

La norma contempla l'ipotesi che gli accertamenti tecnici di cui all'art. 359 riguardino persone, cose o luoghi che possono mutare, a prescindere dall'accertamento stesso. L'art. 117, disp. att., estende tale ipotesi ai casi in cui le cose, i luoghi o le persone mutino proprio a causa dell'accertamento.

In tal caso, il P.M. ha due opzioni: a) chiedere che si proceda con incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. f; b) procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili.

La norma in commento si occupa proprio di quest'ultima opzione investigativa disciplinandone le scansioni procedurali in termini in tutto e per tutto analoghi a quelli previsti per la perizia (nomina del consulente, citazione dello stesso per il conferimento dell'incarico, avviso alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai relativi difensori del giorno stabilito per la convocazione del CT, conferimento dell'incarico, facoltà degli avvisati di intervenire sia nella fase del conferimento che in quella degli accertamenti successivi).

Nei confronti della persona sottoposta alle indagini deve essere emessa informazione di garanzia e, ove il difensore di fiducia non sia già stato nominato, deve essere notificata la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio di cui all'art. 369-bis, pena la nullità di tutti gli atti successivi.

Se il procedimento è iscritto a carico di ignoti e non sia di conseguenza possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero, i relativi esiti sono comunque utilizzabili in caso di successiva identificazione dell'autore del reato (Cass. II, n. 27813/2024; Cass. I, n. 52872/2018in tema di prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti; in senso conforme, Cass. II, n. 45929/2011; Cass. II, n. 37708 2008; Cass. I, n. 6293/1996ritiene irrilevante l'identificazione dell'autore del reato nel corso delle operazioni peritali, rilevando esclusivamente che non fosse noto al momento del conferimento dell'incarico, sicché il mancato avviso al difensore dell'inizio delle  operazioni non integra nessuna nullità, qualora il difensore, nominato dalla persona indagata successivamente al conferimento dell'incarico, non abbia comunicato al consulente di ufficio di voler partecipare alle operazioni peritali anche mediante la nomina di un consulente di parte).

L'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha aggiunto il comma 3-bis che consente alle parti private, loro difensori e consulenti di partecipare a distanza, previa autorizzazione del P.M., non solo al conferimento dell'incarico ma anche (non si sa con quale pratica fattibilità) agli accertamenti.

Poiché l'accertamento tecnico irripetibile confluisce nel fascicolo del dibattimento (art. 431, comma 1, lett. c) ed è destinato a costituire prova contro l'imputato, alla persona sottoposta alle indagini (e solo a lei), la norma attribuisce la facoltà di esprimere la riserva di promuovere incidente probatorio. La sola espressione della riserva sterilizza il conferimento dell'incarico, ma il pubblico ministero può procedervi se, alternativamente: a) la persona sottoposta a indagini non formula richiesta di incidente probatorio entro dieci giorni, decorsi i quali la riserva perde efficacia; b) ritenga che l'accertamento, se differito, non possa più essere utilmente compiuto con identiche prospettive di risultato.

Se ricorre una delle due ipotesi, il P.M. può procedere al conferimento dell'incarico ma se il giudice ritiene che l'accertamento avrebbe potuto essere effettuato anche in sede di incidente probatorio i relativi risultati non possono essere direttamente utilizzati nel dibattimento, se non previa escussione del consulente e successiva acquisizione della relativa relazione. L'utilizzabilità è piena, invece, in caso di richiesta di giudizio abbreviato.

Un'ipotesi particolare di accertamento tecnico non ripetibile è l'autopsia, espressamente prevista dall'art. 116 disp. att. quando per la morte di una persona sorge il sospetto di un reato. In tal caso, l'autopsia è espressamente prevista e consentita ai fini della ricerca (ed eventuale acquisizione) della notizia di reato.

Profili di diritto intertemporale

Il comma 3-bis è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022 (art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, conv. con modif., dalla legge n. 199/2022).

Trattandosi di norma processuale, se ne deve ritenere l'applicabilità a tutti i procedimenti pendenti alla data del 30/12/2022 e, dunque, a tutti gli atti da compiere successivamente a tale data.

Casistica

In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360 comma primo c.p.p. sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità (Cass. IV, n. 20093/2012 che ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto utilizzabile, in un processo per omicidio colposo da responsabilità medica, l'esame autoptico eseguito senza previo avviso al difensore del ricorrente, in quanto gli indizi a suo carico erano emersi solo a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico; Cass. I, n. 37072/2004 che ha precisato che l'espletamento della autopsia costituisce accertamento tecnico irripetibile in base alla previsione dell'art. 116 disp. att. c.p.p. e che, quando ricorrano i presupposti per dare gli avvisi, si possa ricorrere a comunicazioni semplificate e informali, come quella data oralmente nel corso dell'interrogatorio dell'indagato).

Il pubblico ministero che procede ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso non solo alla persona il cui nominativo è già iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento (Cass. IV, n. 33404/2008; Cass. II, n. 34745/2018).

La consulenza tecnica medico legale ha natura di atto non ripetibile disciplinato dall'art. 360 c.p.p. che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, va inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), c.p.p. ed è, pertanto, utilizzabile indipendentemente dall'esame dibattimentale del consulente, anche in relazione al fatto che l'accertamento tecnico non ripetibile è caratterizzato da una forma di contraddittorio che può estrinsecarsi o attraverso l'obbligo di avviso al difensore, oppure attraverso la facoltà, riconosciuta alla persona sottoposta alle indagini, di formulare riserva di promuovere incidente probatorio (Cass. IV, n. 38583/2019).

In tema di accertamenti irripetibili, qualora sia stata formulata riserva d'incidente probatorio, il P.M. può legittimamente disporre di procedere solo se sussiste l'oggettiva necessità di immediata esecuzione dell'indagine tecnica e cioè l'impossibilità assoluta di effettuarla, con identiche prospettive di risultato, in un momento successivo (Cass. V, n. 43413/2013 che ha ritenuto inutilizzabili degli esami sclerometrici eseguiti per accertare la compromissione della statica di alcuni manufatti, in quanto compiuti su materiali non deperibili nel breve periodo).

In tema di accertamenti tecnici non ripetibili, l'imputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360, comma quarto, c.p.p., decade dalla possibilità di sollevare, successivamente, l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., sotto il profilo della mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'atto (Cass. II, n. 43716/2010).

L'omissione dell'avviso all'indagato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che, se tempestivamente dedotta o eccepita, può essere dichiarata anche nella fase cautelare, a differenza della patologia processuale prevista dall'art. 360, commi 4, 4-bis e 5, c.p.p., che, invece, configura una vera e propria inutilizzabilità relativa, rilevabile solo in fase dibattimentale (Cass. I, n. 12400/2021).

In tema di accertamenti tecnici irripetibili, qualora l'avviso relativo a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni sia stato ritualmente notificato alle parti, l'omissione di ulteriori comunicazioni formali a quest'ultime circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle attività, non costituisce causa di nullità, gravando sui difensori l'onere di procurarsi tali informazioni personalmente o attraverso la presenza di un proprio consulente di parte (Cass. III, n. 31640/2019).  

Bibliografia

 Mari A., Sub art. 360, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Vol. V, Milano, 2017.

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