Codice di Procedura Penale art. 377 - Citazioni di persone informate sui fatti.

Aldo Aceto

Citazioni di persone informate sui fatti.

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [91] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità della persona;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo [46 att.] in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [225, 233, 359, 360], dell'interprete [143] e del custode [259] delle cose sequestrate.

Inquadramento

È norma che disciplina la forma dell’atto con cui il pubblico ministero cita le persone informate dei fatti

La citazione della persona informata dei fatti

La norma deve essere letta in correlazione con l’art. 362 e indica i requisiti formali dell’atto con cui il pubblico ministero convoca dinanzi a sé le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini. L’obbligo del convocato di presentarsi è stabilito dall’art. 198; l’ammonimento del possibile uso della forza per garantirne l’adempimento ha funzione informativa e premonitrice. Il potere di accompagnamento del testimone recalcitrante non è in questo caso filtrato dall’autorizzazione del giudice (art. 376).

Esso è previsto dall’art. 133 a favore del giudice che, in caso di assenza ingiustificata, può anche comminare un’ammenda; l’art. 377 attribuisce al pubblico ministero il potere di accompagno manu militari ma non quello di infliggere l’ammenda.

Obbligati a presentarsi al pubblico ministero, se del caso anch’essi con la forza, sono il consulente tecnico, l’interprete e il custode delle cose sequestrate (per analogo potere del giudice, si veda l’art. 133). 

Bibliografia

Andreazza G., sub art. 377, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Vol. V, Milano, 2017.

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