Codice di Procedura Penale art. 384 bis - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare 1 .Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare1. 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento. 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice2. 2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito3. 2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore4. 2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter5. 2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo6.
[1] Articolo inserito dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. [2] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168. [3] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168. [4] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168. [5] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168. [6] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168. InquadramentoL'art. 384-bis, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 93/2013, conv., con modif., in l. n. 119/2013, stabilisce che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà (non obbligo) di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza (per la cui nozione si rinvia all'art. 382) dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6 (cui si rinvia). La predetta autorizzazione può essere rilasciata: – in forma scritta; – oralmente (ma con successiva conferma per iscritto); – per via telematica. Il provvedimento può essere adottato ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 d.l. n. 11/2009, conv., con modd., in l. n. 38/2009, come successivamente modificato. È prevista l'applicazione degli artt. 385 ss., in quanto compatibili, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 381, comma 3 (cui si rinvia); si prevede, inoltre, che si dia atto della dichiarazione orale di querela nel verbale delle operazioni di allontanamento. I presupposti che legittimano l'allontanamento, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità del fumus commissi delicti di uno dei reati richiamati dall'art. 282-bis, comma 6, c.p.p. devono sussistere ex ante, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione del provvedimento (Cass. VI, n. 17680/2020). La disciplina
I presupposti Il divieto di avvicinamento è applicabile nel caso in cui la convivenza tra l'agente e la vittima, intesa come coabitazione, non sia più in atto, ma sussistano concreti elementi che inducano a ritenere una perdurante e non occasionale frequentazione del domicilio domestico da parte del primo, al fine di ripristinare, contro la volontà della seconda e anche con modalità violente, la pregressa situazione di condivisione dell'abitazione (Cass. V, n. 4572/2023). L'irreperibilità dell'indagato non osta alla convalida del provvedimento che dispone l'allontanamento urgente dalla casa familiare dell'indagato ex art. 384-bis, ove ne ricorrano i presupposti di legge, dovendo il giudice provvedere in ogni caso alla verifica della legalità dell'operato della polizia giudiziaria (Cass. VI, n. 19620/2025). Per disporre la convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, il giudice è tenuto a verificare, anche sulla base degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che espongano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integrità fisica della persona offesa (Cass. VI, n. 3892/2025). Inquadramento Rapporti con l’allontanamento dalla casa familiare Il divieto accessorio di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 384-bis, comma 2-bis, può essere imposto, in ragione dei principi di tassatività e tipicità delle misure limitative della libertà personale, solo congiuntamente all'allontanamento urgente dalla casa familiare, anche nelle forme del divieto di rientro (Cass. V, n. 31704/2024). Il procedimento La conferma dell'autorizzazione verbale all'allontanamento, resa dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, non richiede l'adozione di una forma determinata (Cass. V, n. 27718/2024: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto legittima la conferma contenuta nella richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero). Profili processuali Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare, emesso ex art. 384-bis, comma 2-bis, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, dovendosi ritenere immanente al sistema, secondo una interpretazione conforme al disposto dell'art. 111 Cost., l'interesse alla verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti limitativi della libertà personale (Cass. VI, n. 3892/2025). BibliografiaV. sub art. 381. |