Codice di Procedura Penale art. 413 - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.

Enrico Campoli

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato [90, 91] può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412, comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste [405, 408, 411, 415] entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Inquadramento

L'art. 413 prende in esame la possibilità che l'indagato o la persona offesa, in presenza dell'inerzia del pubblico ministero, statuita dall'art. 412, comma primo, chiedano al procuratore generale presso la corte d'appello, competente territorialmente, di disporre l'avocazione delle indagini preliminari.

Ove giunga alla determinazione di avocare le indagini il procuratore generale si determinerà entro trenta giorni, in questo caso decorrenti, non dal proprio decreto, come nell'ipotesi di cui all'art. 412, comma 1, bensì dal momento del ricevimento della richiesta.

La domanda di avocazione dell'indagato o della persona offesa

Profili generali

Il procuratore generale presso la corte d'appello può essere destinatario di una richiesta di avocazione delle indagini preliminari.

Tale diritto sollecitatorio trova spazio nell'art. 413 il quale assegna sia all'imputato che alla persona offesa la facoltà di chiedere al procuratore generale l'esercizio del potere di cui all'art. 412, comma 1.

Inazione

La facoltà concessa alle parti private del procedimento di chiedere al procuratore generale l'avocazione delle indagini preliminari può svilupparsi sia nei procedimenti nei confronti di persone note (mod. 21), — nell'ambito dei casi in cui il pubblico ministero non abbia, nei termini fissati dalla legge o prorogati dal giudice, assunto alcuna determinazione ex art. 405 —, sia nei procedimenti contro ignoti (mod. 44).

In relazione ai procedimenti nei confronti di persone note per i quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale (nel qual caso trova spazio applicativo la richiesta della persona offesa) ovvero non ha presentato la richiesta di archiviazione (nel qual caso interessato a sollecitare la definizione è la persona sottoposta alle indagini) esiste un obbligo generale di comunicazione.

L'art. 127 att. sancisce, difatti, che la segreteria del pubblico ministero trasmetta settimanalmente l'elenco dei procedimenti noti (cd. modello 21) per i quali i termini, — concessi dalla legge o prorogati dal giudice —, siano decaduti senza che tale organo si sia determinato in alcun modo.

Istruttoria

Così come sancito dall'art. 372 il procuratore generale può svolgere, in relazione alla richiesta di parte, la necessaria istruttoria acquisendo presso l'ufficio del pubblico ministero tutte le informazioni necessarie per assumere la propria decisione.

Nella prassi applicativa, l'istruttoria trova espletamento nell'interlocuzione cartacea, — ed a mezzo delle necessarie vie gerarchiche —, con il pubblico ministero titolare delle indagini ma nulla vieta che, sempre a mezzo di provvedimenti ufficiali, sia richiesta la trasmissione (in copia) di tutti gli atti del procedimento o l'accesso, in visione, degli stessi per le valutazioni utili.

L'esercizio dell'avocazione su richiesta di parte

Profili generali

Il decreto motivato di avocazione delle indagini preliminari adottato dal procuratore generale, all'esito dell'istruttoria, costituisce una delle due alternative alla richiesta formulatagli dalle parti private.

Diniego dell'avocazione

Sebbene non sia prevista, dall'art. 413 l'adozione di un provvedimento espresso di diniego alla richiesta di avocazione delle indagini presentata dall'indagato o dalla persona offesa tale onere lo si ricava, sistematicamente, dall'art. 121

Atteso il riconoscimento in capo al procuratore generale del potere di decisione in merito alla richiesta di parte può ritenersi che ricada su di esso anche quello di provvedere, “senza ritardo e, comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni”, così come statuito per il giudice dall'art. 121, comma 2.

Le determinazioni del procuratore generale in seguito all'avocazione su richiesta di parte

Profili generali

Una volta adottato il decreto di avocazione sono attribuiti al procuratore generale tutti i poteri di indagine, destinati a colmare eventuali inerzie del pubblico ministero.

Indagini: termine

A differenza di quanto statuito dall'art. 412, comma 1, nel caso in cui l'avocazione sia adottata in relazione ad una richiesta di parte, il termine entro il quale il procuratore generale deve determinarsi è più breve in quanto i trenta giorni non vengono conteggiati dal momento del suo provvedimento bensì dal momento della richiesta.

È in questo spazio temporale che possono svolgersi le indagini preliminari necessarie a che il procuratore generale si determini in uno dei modi di cui all'art. 405: solo in seguito all'eventuale fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, potrà concedere ulteriore termine per l'espletamento di indagini (integrative) coartate.

Casistica

Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione ai sensi dell'art. 413 c.p.p. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità (Cass. III, n. 15128/2017).

Bibliografia

Aprile - Silvestri, Le indagini preliminari e l'archiviazione, Milano, 2011; Varone, L'archiviazione della notizia di reato, Milano, 2015.

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