Codice di Procedura Penale art. 420 quater - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato 1 .Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato 1. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. 2. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza. 4. La sentenza contiene altresì: a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà; d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore2. 5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546. 6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata. 7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.
[1] Gli attuali artt. 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies sono stati introdotti in sostituzione dell'originario art. 420 dall'art. 19, comma 2, l. 16 dicembre 1999, n. 479. Articolo successivamente sostituito dall'art. 9 l. 28 aprile 2014, n. 67. Per l'applicazione v. l'art.15-bis, l .n. 67, cit. , il testo precedente era il seguente: «Contumacia dell'imputato. 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. 2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore. 3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. 4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. 5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424. 6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente» e, da ultimo, sostituito dal l' articolo 23, comma 1, lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; il testo precedente era il seguente: <<Sospensione del processo per assenza dell'imputato. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili>>. [2] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o) l. 19 marzo 2024, n. 31 che ha sostituito la parola «ottobre» alla parola «settembre» e la parola «marzo» alla parola «febbraio». InquadramentoL'art. 1, comma 7, lett. e) della legge delega n. 134/2021 (c.d. “riforma Cartabia”), nel riformare la disciplina processuale penale, inseriva uno specifico criterio di delega, disciplinando l'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per procedere in assenza e le ulteriori ricerche dell'imputato disposte dal giudice abbiano dato esito negativo. Il principale nodo problematico è stato rappresentato dalle caratteristiche da attribuire a tale sentenza, dalla disciplina delle sue conseguenze e dalle modalità di riapertura del processo. La pronuncia di cui all'art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero (a tal fine si è modificato l'art. 143-bis disp.att.). Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato, sulla base della legge delega, nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione. Si tratta, invero, di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, durante il quale sono previste ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo. Tuttavia, la delega prevede che mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza debba assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. A tal fine si è previsto di fare rinvio alla disciplina ‘operativa' dell'incidente probatorio. Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche che, altrimenti, sarebbero infinite. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato, per l'effetto previsto dal comma 2. Per questa ragione si è effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche, e in ogni caso con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., la prescrizione resta sospesa. La legge delega prevede che il destinatario della sentenza di non doversi procedere sia avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Ai fini della più efficace trasposizione di tale previsione, si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'espresso avviso della riapertura del processo. Per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, la successiva ripresa del procedimento possa incappare in problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura. Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà. Per questo aspetto si è previsto che nella sentenza sia specificato che l'udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno; b) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo, se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno. Con indicazione anche del luogo in cui l'udienza si terrà. Informazioni che saranno ulteriormente dettagliate dalla polizia giudiziaria allorché avrà rintracciato l'imputato e gli avrà notificato la sentenza, perché in quel momento sarà tenuta a dare avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini di cui sopra. Da ciò la conseguente norma di attuazione (art. 132-ter, disp. att., c.p.p.) che onera i dirigenti degli uffici giudicanti di adottare provvedimenti organizzativi che assicurino la celebrazione di udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater (nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2), il primo giorno non festivo del mese di marzo e il primo giorno non festivo del mese di ottobre di ogni anno (notandosi, però, che per un difetto di coordinamento, la norma attuativa reca ancora l’originaria dicitura “febbraio” e “settembre”, su cui v. infra). Con indicazione anche del luogo in cui l'udienza si terrà. Informazioni che saranno ulteriormente dettagliate dalla polizia giudiziaria allorché avrà rintracciato l'imputato e gli avrà notificato la sentenza, perché in quel momento sarà tenuta a dare avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini di cui sopra. Da ciò la conseguente norma di attuazione che onera i dirigenti degli uffici giudicanti di adottare provvedimenti organizzativi che assicurino la celebrazione di udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater (nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2), il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno. In ragione della circostanza che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è del tutto sui generis, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca, è divenuto necessario disciplinare gli effetti della sentenza sui provvedimenti cautelari, reali e personali, non su quei provvedimenti che adottati proprio in considerazione di una loro strumentalità all'accertamento in corso (come i sequestri probatori). Tutti provvedimenti che, altrimenti, perderebbero efficacia in presenza di una sentenza di non luogo a procedere. Peraltro, rispetto all'ipotesi più grave (quella in cui sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza) è la stessa delega a richiedere che siano previste opportune deroghe alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere. In ragione di ciò, con la previsione di cui all'art. 420-quater, comma 7, si è stabilito che in deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch'essi fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In modo connesso si è dovuto disciplinare con un'apposita modalità la ripresa dell'udienza, almeno per il caso in cui ad essere rintracciato sia un soggetto ricercato (anche) per l'applicazione di una misura custodiale. GeneralitàLa previsione della legge delega L'art. 1, comma 7, lett. e) della legge delega n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia), nel riformare la disciplina processuale penale, inseriva uno specifico criterio di delega: «e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;». Con tale criterio di delega si mirava a disciplinare l'ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per procedere in assenza e le ulteriori ricerche dell'imputato disposte dal giudice avessero dato esito negativo. La soluzione della sospensione del processo prevista per tale eventualità dalla l. n. 67 del 2014, la quale lasciava in una sorta di limbo tutti i processi nei quali non era possibile procedere in assenza, viene sostituita dall'art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2022 con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. La disciplina transitoria L'art. 89, d.lgs. n. 150/2022, nel dettare le disposizioni transitorie in materia di assenza, contempla anche una previsione riferita alla disciplina dettata dall'art. 420-quater, c.p.p. Come è noto, la riforma Cartabia ha previsto che quando il giudice ha già effettuato il controllo sulla regolare costituzione delle parti e pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, debbano proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. Come eccezioni a questa regola l'art. 89 ha ritenuto possibile prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni, a partire dalla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, quando non si è dichiarata l'assenza ma sono state già disposte le ricerche di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale anteriormente vigente e l'imputato non è stato ancora rintracciato. In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal d. lgs. n. 150/2022, con applicazione delle norme conseguenti. La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi dopo l’entrata in vigore della riforma “Cartabia”, ha ritenuto affetta da abnormità, sostanziandosi nell'esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato resa, ai sensi del nuovo testo dell'art. 420-quater c.p.p., prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore delle modifiche all'indicata norma introdotte dall'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150 (Cass. V, n. 32298/2023). La ratio della nuova previsione e le caratteristiche della sentenza di NDPCome bene evidenzia la dottrina (Mele), attraverso la nuova previsione dell'art. 420-quater, c.p.p., il legislatore ha perseguito sia lo scopo di deflazione, sia quello di recuperare efficienza al sistema dal momento che tale pronuncia definisce il procedimento, evitando che esso rimanga pendente e che il giudice ogni anno debba disporre nuove ricerche dell'imputato. In questo senso la dottrina (Gialuz) evidenzia la «portata deflativa della manovra e la significativa incidenza sullo stesso disposition time, posto che tutti i casi di emissione della sentenza di non doversi procedere, invece di essere computati come pendenti finiranno tra i procedimenti definiti».Tuttavia, quella prevista dall'art. 420-quater costituisce una pronuncia sui generis le cui caratteristiche costituiscono un nodo problematico, tanto da essere definita dalla dottrina (Mangiaracina), una «sentenza ‘bifronte'». Si tratta senz'altro di sentenza in rito, che prescinde da ogni accertamento di merito. La sua pronuncia prescinde, altresì, dalla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità, dal momento che il nuovo art. 420-quater non richiama l'art. 129 c.p.p., in ciò discostandosi da quanto previsto dalla precedente formulazione dell'art. 420-quater, che invece stabiliva che l'ordinanza di sospensione del processo fosse emessa «sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 129». Essa è inappellabile ed ha un'efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata ad essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali indicati nella sentenza stessa, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata (art. 420-sexies), prestandosi ad essere assimilata alla sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 72-bis c.p.p. per il caso di incapacità irreversibile dell'imputato. La sua definitività è ancorata al decorso di un temine stabilito ad hoc dal legislatore ed individuato nel decorso del doppio dei termini di prescrizione previsti dall'art. 157 cod. pen., termine che può in concreto essere anche molto lungo e la cui previsione si giustifica al fine di evitare che l'interessato si sottragga maliziosamente allo svolgimento del processo. Per tutto tale lasso di tempo, la pronuncia di tale sentenza determina la sospensione della prescrizione, secondo quanto dispone l'art. 159, ultimo comma, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022. La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul tema della ricorribilità o meno per cassazione della sentenza di non doversi procedere introdotta dall'art. 420-quater, c.p.p. Sul punto, la S.C ha affermato che la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p, trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo (Cass. II, n. 50426/2023 che, in motivazione, ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater c.p.p). Si è poi chiarito, con riferimento alla sentenza di non doversi procedereex art. 420-quater c.p.p., che la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato (Cass. V, n. 809/2024, che, in motivazione, ha ulteriormente precisato come la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, c.p.p.). L’incerto status del soggetto destinatario della sentenza di NDPL'incerta natura della sentenza ex art. 420-quater lascia altresì nel dubbio lo status assunto dalla persona nei cui confronti è pronunciata (Mele). Se è vero, infatti, che la Relazione illustrativa afferma che, poiché essa definisce il processo, il soggetto nei cui confronti è emessa «non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato», tuttavia tale conclusione non sembrerebbe armonizzarsi con la previsione secondo la quale, durante il tempo delle ricerche, le misure cautelari custodiali non perdono efficacia (art. 420-quater, comma 7). Il contenuto “misto” della sentenza di NDPLa sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo presenta un contenuto peculiare e inedito in quanto, se da un lato definisce il procedimento, sia pure nel modo particolare che si è detto, presentando perciò le caratteristiche di una sentenza, al contempo dispone la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata fissandone il termine, e contiene altresì la vocatio in iudicium della stessa (Mangiaracina). Tale pronuncia, infatti, reca tutta una serie di avvertimenti rivolti al soggetto prosciolto che hanno lo scopo di renderlo edotto che vi è un processo pendente a suo carico e che questo sarà riaperto, nonché quello di informarlo del giorno e del luogo in cui si svolgerà l'udienza di prosecuzione. A tal fine l'art. 23, d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto un meccanismo automatico di fissazione dell'udienza, stabilendo che, nel caso in cui la persona sia rintracciata nel primo semestre dell'anno, essa è fissata il primo giorno non festivo del mese di ottobre, mentre quando il rintraccio avvenga nel secondo semestre, l'udienza è fissata il primo giorno non festivo del mese di marzodell'anno successivo . Nella sua originaria previsione, l'udienza, ove il rintraccio fosse avvenuto nel primo semestre, avrebbe dovuto essere fissata il primo giorno non festivo di settembre, mentre ove fosse avvenuto nel secondo semestre dell'anno, avrebbe dovuto essere fissata il primo giorno non festivo del medese di febbraio dell'anno successivo. Il c.d. collegato Cartabia (d.lg. 31/2024) ha modificato la disposizione, come di seguito: la parola «settembre» è sostituita dalla seguente: «ottobre» e la parola «febbraio» è sostituita dalla seguente: «marzo». Si tratta, dunque, di una minima modifica resa necessaria dall'esigenza di coordinare le scadenze processuali alle fasi e ai tempi giudiziari. La modifica introdotta all'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, è infatti volta a garantire una migliore organizzazione posto che la prima settimana del mese di settembre è a ridosso del c.d. periodo cuscinetto, che segue immediatamente al periodo feriale (così la Relazione ministeriale al c.d. collegato Cartabia, pag. 22). Tale modifica è stata favorevolmente salutata dalla dottrina (Gialuz) la quale ha infatti osservato come il c.d. collegato Cartabia (d.lgs. 31/2024), sia intervenuto “anzitutto su norme che hanno generato problemi applicativi: un esempio paradigmatico è quello della rettifica del nuovo art. 420-quater c.p.p. in relazione all'udienza fissa di prosecuzione del giudizio in assenza. Il riferimento al primo giorno non festivo del mese di settembre ha generato perplessità nella prassi, posto che si tratta di una giornata che ricade nel periodo di sospensione feriale; opportunamente, dunque, l'art. 2, comma 1, lett. f) dello schema di decreto in esame prevede la prosecuzione nel primo giorno non festivo del mese di ottobre”. Correlativamente, per assicurare l'attuazione di tale disposizione, è stato introdotto l'art. 132-ter disp. att. c.p.p. il quale stabilisce che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con la sentenza di non luogo a procedere nei giorni stabiliti dal comma 5 dell'art. 420-quater. Il c.d. collegato Cartabia (d.lgs. 31/2024), sicuramente a causa di una svista, non ha provveduto a modificare di conseguenza l'art. 132-ter, disp. Att. c.p.p., che reca ancora la parola «settembre» anziché «ottobre» e la parola «febbraio» anziché «marzo». Si registra pertanto un difetto di coordinamento tra il disposto dell'art. 420-quater, comma 4, lett. b) e l'art. 132-ter disp. att. c.p.p. In tal modo (Mele) si è inteso sollevare il giudice dall'onere di eseguire tale adempimento volta per volta e accorciare i tempi per la sua celebrazione, evitando di dover eseguire una ulteriore notifica del provvedimento di fissazione. Si è, altresì, voluto realizzare l'effetto di conoscenza del processo direttamente attraverso la notifica della sentenza, allo scopo di scongiurare il rischio che alla nuova udienza si ripresentino le stesse criticità che avevano portato alla sentenza di non luogo a procedere. Ulteriore contenuto della pronuncia è, infatti, l'avvertimento che se la persona non comparirà all'udienza senza che ricorra alcuno dei casi di cui all'art. 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata dal difensore. Gli effetti della sentenza di NDP sulle misure cautelari detentive e sui sequestriDiversa è, invece, la disciplina per l'ipotesi in cui la persona nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata era destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere. In questo caso, proprio in ragione della pendenza di tale misura, ed al fine di assicurare che la celebrazione dell'udienza di prosecuzione avvenga con celerità, essa è fissata dal giudice con un provvedimento ad hoc, il quale è appositamente notificato all'imputato, al suo difensore, alle altre parti e al pubblico ministero almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Ulteriore peculiarità della sentenza di non doversi procedere è costituita dal suo effetto derogatorio della previsione di cui all'art. 300 c.p.p.. La sua pronuncia, infatti, non determina la perdita di efficacia delle misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere, conseguendo tale effetto solo alla sopravvenuta non revocabilità della medesima a seguito del decorso del tempo indicato nel comma 3. In tal senso dispone espressamente l'art. 420-quater, comma 6, il quale stabilisce, altresì, che anche i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, conservativo e preventivo conservano il loro effetti fino a quando la sentenza non è più revocabile. Tale previsione (Mele) appare del tutto coerente con la caratteristica della pronuncia in esame, la quale, come si è visto, per tale arco temporale definisce solo parzialmente il processo, mentre proseguono le ricerche della persona che, ove abbiano esito positivo, porteranno alla revoca della sentenza. Le modifiche alla disciplina transitoria in materia di assenzaIl c.d. collegato Cartabia (d.lgs. 31/2024), inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 89 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 (Disposizioni transitorie in materia di assenza). La modifica ha lo scopo di “raccordare la disposizione sostanziale di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all'articolo 420-quater c.p.p. Con la norma transitoria, si esplicita, cioè, che il richiamo all'articolo 420-quater c.p.p. implica il richiamo al termine più ampio per le ricerche previsto dalla menzionata disposizione (ovvero in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede). Per l'effetto, nella sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater c.p.p., per i reati commessi precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati” (così la Relazione ministeriale al c.d. collegato Cartabia, pag. 26). Le modifiche introdotte dal "collegato Cartabia”Si è già detto dei singoli “innesti” operati dal d.lgs. 31/2024 nelle pertinenti parti del commento alla recente novella. In estrema sintesi, con riferimento alle modifiche al codice di procedura penale, l'articolo 2 del collegato Cartabia interviene sull'articolo 420-quater, che, avuto riguardo al contenuto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato reca, per effetto della modifica apportata al comma 4, una diversa modulazione dei mesi di riferimento per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo (che coincidono ora con i mesi di marzo e di ottobre, in luogo di febbraio e settembre) in modo da evitare che detta udienza possa cadere a ridosso della fine del periodo feriale. Rispetto al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 recante norme di «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con l'art. 8 del collegato Cartabia viene modificato l'articolo 89, a cui è stato aggiunto un comma 5-bis volto a chiarire il termine di durata delle ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, (fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede) in tutti quei procedimenti aventi ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale. Anche in questo caso l'inserimento di un nuovo comma nel corpo della norma transitoria si è reso necessario per raccordare la disposizione sostanziale di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – con la previsione processuale di cui all'articolo 420-quater c.p.p.
CasisticaLa sentenza di NDP per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 420-quater, la stessa può così sintetizzarsi: a ) se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. b ) la sentenza ha il consueto contenuto, con in più, alcune indicazioni funzionali allo scopo per la quale è pronunciata ed, in particolare: 1) l'intestazione “in nome del popolo italiano” e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; 2) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; 3) l'imputazione; 4) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; 5) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; 6) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; 7) la data e la sottoscrizione del giudice; c ) con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza; d ) la sentenza comprende anche alcune indicazioni funzionali alla vocatio in iudicium dell'assente e, in particolare: 1) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 2) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno; b) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà; d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore. e ) decorso il termine sopra indicato (comma 3) senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata; f ) quanto alle misure cautelari detentive ed ai sequestri, si prevede che le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile; analogamente, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile. BibliografiaBricchetti - Pistorelli, Così «scompare» il processo in contumacia, in Guida dir. 2014, 21, 92; Bricchetti - Pistorelli, Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito, in Guida dir. 2014, 21, 96; Bricchetti - Pistorelli, Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative, in Giuda dir., 2014, 21, 105; Conti - Tonini, Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza «consapevole», in Dir. pen. proc. 2014, 509; Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in sistemapenale.it, 29 gennaio 2024; Quattrocolo, Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona, in www.penalecontemporaneo.it. |