Codice di Procedura Penale art. 422 - Attività di integrazione probatoria del giudice 1Attività di integrazione probatoria del giudice 1 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio [430-bis]. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono2. 3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. [4-bis.] 3.
[1] [1] Articolo così sostituito dall'art. 22 l. 16 dicembre 1999, n. 479. [2] [2] Comma modificato dall'articolo 23, comma 1, lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo il primo periodo ha aggiunto il seguente: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.» [3] [3] L'art. 3, comma 1, lett. i), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha dapprima disposto l'inserimento del comma 4-bis, con la seguente formulazione: "4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater". Ai sensi dell'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 », poi dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 », e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 ». Ma, da ultimo, l'art. 2, comma 1 lett. n) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha soppresso il suddetto comma 4-bis. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit.,conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, prevede che le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ». InquadramentoL'udienza preliminare assume forme maggiormente complesse quando si rende necessario integrare il materiale cognitivo a disposizione del giudice. La norma processuale prevede una puntuale disciplina in tal senso, stabilendo che il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere in due casi: a) quando non dichiara chiusa la discussione; b) quando ritiene di non indicare ulteriori indagini ex art. 421-bis. In questo caso, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone imputate in un procedimento connesso, di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. L'audizione e l'interrogatorio delle persone sopra indicate sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine consueto (v. art. 421, comma 2). Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni di garanzia previste degli articoli 64 e 65 Solo su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme della cross examination (artt. 498 e 499). GeneralitàAttività di integrazione probatoria del giudice: sintesi L'attività di integrazione probatoria del g.u.p. viene disciplinata dall'art. 422 . La norma è stata riformulata dall'art. 22, l. n. 479/1999 nella prospettiva di un potenziamento della figura del g.u.p., che può ora disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove se ne «appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere». Nella precedente formulazione, l'art. 422 prevedeva la possibilità che il g.u.p., terminata la discussione, indicasse alle parti i temi nuovi od incompleti sui quali riteneva necessario acquisire «sommarie informazioni ai fini della decisione». Il g.u.p. non poteva di sua iniziativa assumere la prova, differenziando la sua azione da quella riconosciuta al giudice del dibattimento dall'art. 507. L'iniziativa per l'ammissione della prova spettava alle parti ed era imperniata sulla distinzione tra prove a carico, prove a discarico, e sul giudizio (ipotetico) di manifesta (o evidente) decisività. Il supplemento istruttorio era eccezionale ed ancorato alle possibili iniziative di parte ed agli obiettivi unilaterali che ciascuna di esse perseguiva. L'attuale art. 422 individua l'integrazione probatoria come potere “d'ufficio” del giudice. Tuttavia, anche l'imputato può, nel corso della discussione, sollecitare il g.u.p. ad esercitare il potere d'integrazione, giacché la locuzione legislativa prevede l'assunzione dei mezzi di prova integrativi “anche” d'ufficio. Contro l'eventuale rigetto della richiesta non è previsto alcun mezzo d'impugnazione. L'art. 23, comma 1, lett. h) del decreto legislativo attuativo della c.d. riforma Cartabia (d.lg. n. 150/2022), in aderenza al criterio di delega stabilito con l'art. 1, comma 8, lett. c), della l. n. 134/2021 («c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza»), ha inserito nel co. 2 dell'art. 422 c.p.p. la previsione secondo cui, ove il giudice dell'udienza preliminare ritenga di dover disporre un'integrazione probatoria, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, è tenuto a disporre che l'esame si svolga a distanza. La stessa norma come novellata, invece, facoltizza il giudice a disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono. Una delle direttrici dell'intervento riformatore operato con la “Cartabia”, come osservato in dottrina (Toriello) è consistita nella modifica di singole disposizioni codicistiche, così da consentire, previo consenso dell'interessato, la celebrazione a distanza di determinate udienze ed il compimento a distanza di determinati atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Quanto all'udienza preliminare ed all'udienza dibattimentale (nonché all'udienza del rito abbreviato, la cui norma di riferimento rinvia, sul punto, alla disciplina dell'udienza preliminare), nell'art. 422, comma 2, c.p.p., e nel nuovo art. 496, comma 2-bis, c.p.p., è stato inserito un inciso sostanzialmente identico, che consente l'assunzione a distanza delle prove dichiarative, quando ciò è previsto dalla legge o, innovativamente, quando le parti vi acconsentono: consenso che, peraltro, non vincola il giudice, il quale - ovviamente - dovrà preliminarmente accertare la disponibilità della strumentazione tecnica, e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze indicative dell'opportunità, se non addirittura della necessità, di procedere secondo l'ordinario modulo dell'audizione in presenza. Ci si è posti in giurisprudenza il problema della delimitazione di tale potere integrativo. La giurisprudenza della S.C. è unanime nell'affermare che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette (Cass. V, n. 2516/2017; Cass. VI, n. 17385/2016; Cass. VI, n. 7748/2016; Cass. VI, n. 33763/2015). Ciò spiega dunque la ragione per cui la giurisprudenza ha puntualizzato come, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p., nel formulare la prognosi di prevedibile inutilità della fase dibattimentale per effetto della valutazione di insanabile contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori acquisiti dall'accusa, ha l'obbligo di motivare in ordine alla impossibilità di superare tali incertezze mediante l'attivazione dei poteri di integrazione istruttoria di cui agli artt. 421-bis e 422 (Cass. III, n. 28698/2016). I rapporti tra il potere di integrazione probatoria e quello di integrazione delle indaginiIl g.u.p. dispone l'attività integrativa «quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421 ovvero a norma dell'art. 421-bis», vale a dire qualora non dichiari chiusa la discussione — e provveda ex art. 424 — ovvero non reputi necessario pronunciare l'ordinanza con cui indica al p.m. le ulteriori indagini da svolgere. Un primo problema si pone tra il potere di integrazione delle indagini esercitato ai sensi dell'art. 421-bis e quello di integrazione probatoria di cui all'art. 422. La presenza di due norme diverse, che disciplinano i poteri del g.u.p., evidenzia la non alternatività delle prerogative e la possibilità che lo stesso organo possa, attraverso valutazioni prognostiche differenti, pervenire ad iniziative eterogenee concomitanti. Il duplice potere presenta un rapporto di sussidiarietà interna: non è indifferente, in altri termini, che si scelga di attivare il meccanismo di cui all'art. 421-bis anziché quello di cui all'art. 422. Prima di tutto può essere invitato il p.m. a migliorare il panorama di indagine e poi, in seconda battuta, dare corso direttamente all'acquisizione d'ufficio delle prove necessarie ai fini della decisione. All'incompletezza delle indagini preliminari è destinato a porre rimedio l'istituto di cui all'art. 421-bis Se, invece, l'impostazione dell'accusa risulti sufficientemente supportata dagli elementi acquisiti, ma emergono significative lacune per essere stata trascurata l'acquisizione di elementi a discarico, pur individuabili, il g.u.p. può porvi rimedio facendosi carico, in via sussidiaria, dell'integrazione probatoria ex art. 422. La possibilità che siano acquisite prove a discarico rimane, in ogni modo, ancorata ad una pre-deliberazione circa la loro evidente decisività ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere. La riforma delle intercettazioni, attuata con il d.lgs. n. 216/2017, era intervenuta anche con riferimento ai poteri e alle attività del g.u.p. L'intervento era stato attuato mediante l'inserimento di un nuovo comma 4-bis nell'art. 422, prevedendo che la facoltà attribuita al giudice di disporre, anche d'ufficio, in via generale (comma 1) l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, ove abbia ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite, consente l'applicazione “in quanto compatibili” dei nuovi artt. 268-ter e 268-quater. La norma si inseriva nella problematica relativa alla selezione delle intercettazioni nelle fasi successive alle indagini preliminari. Infatti, l'apprezzamento di rilevanza di una o più conversazioni o comunicazioni intercettate, di regola operato nella fase delle indagini preliminari, non esclude che possa essere fatto successivamente in fase processuale, sia in udienza preliminare che in dibattimento, che addirittura in sede di giudizio di appello. Per quanto qui di interesse, attraverso il nuovo comma 4-bis aggiunto all'art. 422, si prevedeva che, ove sorgesse in udienza preliminare la necessità di acquisizione di prova decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere, e questa fosse costituita da comunicazioni o conversazione intercettate e non acquisite, alle operazioni di acquisizione potesse provvedere il giudice dell'udienza preliminare, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 268-ter e 268-quater. Si noti, sul punto, come chiarito dalla stessa Relazione illustrativa, che la previsione della trascrizione in fase dibattimentale non preclude che la parte interessata possa richiedere lo svolgimento di questa attività sostanzialmente peritale anche in altra sede, ad esempio nel giudizio abbreviato condizionato proprio ad una tale domanda di prova. E non è d'ostacolo a che una simile richiesta possa essere avanzata già in fase di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 422, ove si ritenga la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. In definitiva, quindi, la trascrizione nelle forme della perizia è oggetto, in via ordinaria, di una richiesta di prova, e come tale trova collocazione, successivamente alle procedure di selezione e di acquisizione, ogni volta che la progressione processuale consente l'esercizio del diritto alla prova. La norma era stata favorevolmente commentata in dottrina (Pestelli,180), osservandosi come il legislatore delegato ha trasformato invece in positivo quello che la legge delega prevedeva specularmente solo in negativo, imponendo de facto sempre e comunque la procedura di selezione e stralcio delle intercettazioni rilevanti, la quale può invero ritenersi che debba effettuarsi non più tardi della conclusione delle indagini preliminari: da un lato, infatti, il nuovo art. 422 comma 4-bis richiama, in quanto compatibili, gli artt. 268-ter e 268-quater ma solo ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere; dall'altro, in fase dibattimentale (e a fortiori in appello), come su visto, le regole da applicare sono quelle ben più restrittive di cui al nuovo art. 472 ultimo periodo, il quale, oltre a non richiamare l'art.268-quater ma solo l'art. 268-ter, prevede che possano essere accolte richieste di acquisizione di intercettazioni solamente in caso di rinnovazione di precedenti “richieste non accolte” oppure se si tratti di richieste di acquisizioni “ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale”. La modifica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lg. n. 216/2017, cit., come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 91/2018, conv., con modif., in l. n. 108/2018, si applicava inizialmente alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019. Successivamente, l'art.1, comma 1139, lett. a), n. 1, l. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) aveva stabilito che la modifica disposta dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216/2017, cit., si applicasse alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il predetto termine, da ultimo, era stato ulteriormente prorogato dall'art. 9, comma 2, lett. a), d.l. n. 53/2019, convertito in l. n. 77/2019. Ne conseguiva, pertanto, che la disciplina dettata dall'attuale ultimo comma dell'art. 422 c.p.p. avrebbe dovuto trovare applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019. Detto termine era stato fatto ulteriormente slittare al 30 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 161/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di intercettazioni” (G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), conv. con mod. in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. n.50 del 28 febbraio 2020) e, da ultimo, con l'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 28/2020, conv., con modif., in l. n. 70/2020, in vigore dal 1* maggio 2020, al 31 agosto 2020. Come è stato osservato dai primi commentatori (Gialuz), la ragione dell'ulteriore proroga è stata determinata dallo scoppio della pandemia influenzale dovuta alla diffusione su scala mondiale del virus Covid-19, che ha impedito evidentemente di completare quelle «complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali» e di effettuare «le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica» in modo da «giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti». Così il d.l. n. 28/2020 ha spostato per l'ennesima volta in avanti le lancette dell'orologio e stabilisce che la nuova normativa si applicherà nell'ambito dei procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, mentre la disciplina della pubblicabilità dell'ordinanza cautelare si applicherà a partire dal 1° settembre 2020. Probabilmente, di tutti i rinvii degli ultimi anni, secondo la richiamata dottrina, quello previsto dal d.l. n. 28/2020 è l'unico dotato di una giustificazione oggettiva e non riconducibile a valutazioni di ordine politico. Per quanto qui di interesse, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 422, c.p.p., rileva l'art. 2, comma 1, lett. n) del d.l. n. 161/2019, conv. con modif. in l. n. 7/2020, con cui viene abrogato il comma 4 bis dell'art. 422 c.p.p. La modifica opera un coordinamento con l'abrogazione degli artt. 268-bis e 268-ter c.p.p. prevista dal medesimo testo normativo. In sostanza, attraverso la soppressione di tale comma, nell'udienza preliminare, l'attività integrativa del giudice riguardante intercettazioni di comunicazioni o conversazioni perde la sua disciplina autonoma per ragioni di coordinamento con il nuovo art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p., pure novellato dal d.lgs. n. 161/2019, conv. con modd. in l. 7/2020, il quale prevede che il momento ultimo per espletare la selezione delle conversazioni utilizzabili e rilevanti e la perizia trascrittiva è quello dell'avviso di conclusione delle indagini. Infatti, se alla trascrizione non si è proceduto dopo concluse le operazioni di intercettazione, si deve necessariamente procedere dopo l'avviso di conclusione delle indagini e prima dell'udienza preliminare. L'abrogazione delle modifiche apportate dal d.lg. n. 216/2017 all'art. 422 c.p.p. (che prevedeva la possibilità di riattivare la procedura di acquisizione delle intercettazioni in udienza preliminare come attività integrativa finalizzata al proscioglimento), dunque, si spiega (Gallo) con il venir meno della fase di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del P.M., senza la quale, secondo il d.lg. n. 216/2017, l'attività di intercettazione sarebbe rimasta fuori dal perimetro probatorio. Ad oggi nulla esclude che anche dopo la selezione di cui all'art. 268 c.p.p., di cui agli artt. 415-bis e 454 le parti, nelle diverse fasi processuali, indichino al giudice nuove conversazioni ritenute rilevanti attraverso richieste integrative di prova. L'individuazione delle fonti di prova dell'attività di indagine assunta dal giudiceAltro problema è quello della individuazione delle fonti di prova dell'attività di indagine assunta dal giudice. L'art. 422, comma 2, prevede esclusivamente testimoni, periti, consulenti tecnici e «persone indicate nell'art. 210», ma non ne formula limitazione tassativa potendosi ammettere mezzi di prova diversi da quelli espressamente riportati dalla norma. Il precedente art. 422 limitava nei termini anzidetti la tipologia dei mezzi di prova attivabili ex art. 422 e la giurisprudenza costituzionale aveva affermato che «l'espressa limitazione dei mezzi di prova che potevano costituire oggetto delle richieste delle parti (erano esclusi, ad esempio, perizie ed esperimenti giudiziali, ricognizioni e confronti) era in linea con l'eccezionalità dell'istituto, con le esigenze di snellezza e di concentrazione dell'udienza preliminare e con la tendenza del nuovo sistema processuale a collocare l'istruzione probatoria nella fase dibattimentale». Sul punto, la Consulta aveva osservato che «L'integrazione probatoria consentita nell'udienza preliminare, per il caso in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il rinvio a giudizio od il proscioglimento, è limitata dall'art. 422 ad alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti, audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato); è, invece esclusa per altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.). Tuttavia, poiché, nel caso di specie, l'integrazione probatoria richiesta concerne l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di Stato) rientrante nell'ampia nozione di “documento” fornita dall'art. 234 del codice, e in quanto tale deve ritenersi consentita dalla suindicata norma, è irrilevante ai fini del giudizio a quo, e quindi inammissibile, la censura, formulata in proposito, di discriminazione, nell'esercizio del diritto di difesa, di chi possa dimostrare l'assenza di responsabilità solo attraverso le prove escluse» (Corte cost. n. 190/1991). Si noti che la Cassazione ha ritenuto non abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga di ufficio la ricostituzione del fascicolo processuale ex art. 112, ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, poiché si tratta di esplicazione di un potere finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria (Cass. II, n. 50406/2014). Si è ancora aggiunto che nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma 3, senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, (Cass. III., n. 44011/2015). In senso conforme, Cass. II, n. 41012/2018, in cui la Corte ha escluso che la produzione nel corso della discussione dell'attestazione a firma di ufficiale di polizia giudiziaria della prova dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, in ottemperanza del decreto del pubblico ministero, realizzi alcuna lesione del diritto di difesa poiché è elemento di conoscenza a disposizione permanente delle parti ex art. 335 c.p.p. Il g.u.p., se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove fissa la data della nuova udienza, disponendo la citazione delle persone di cui siano stati ammessi l'audizione (testimoni, periti e consulenti tecnici) o l'interrogatorio (persone indicate nell'art. 210). Il provvedimento di diniego di accertamenti supplementari giudicati superflui adottato dal g.u.p. nel corso dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 non è però impugnabile, non essendo previsto avverso di esso alcun mezzo di gravame (Cass. I, n. 12990/2001). Interessante è poi l'affermazione secondo cui il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova (Cass. VI, n. 1400/2015, riguardante una fattispecie relativa a richiesta di rinnovazione dell'istruzione in giudizio abbreviato d'appello mediante acquisizione di verbali di dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, che la S.C. ha ritenuto inammissibile in quanto, nel giudizio abbreviato, le prove integrative di natura dichiarativa devono essere assunte dal giudice, ai sensi dell'art. 422). L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nell'ordinanza sono condotti dal g.u.p. mentre il p.m. e i difensori possono porre domande, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2, per la discussione. L'assunzione si sviluppa secondo un sistema d'acquisizione della prova diverso da quello tipico della fase dibattimentale. Esaurita la fase d'integrazione probatoria, l'imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio ad opera del g.u.p. Su richiesta di parte, il g.u.p. dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme dell'esame incrociato previste, per il dibattimento, dagli artt. 498 e 499 Il g.u.p. dichiara, poi, aperta la nuova discussione ed il p.m. e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Gli ulteriori interventi della giurisprudenza di legittimitàLimitando l'attenzione ai soli interventi della Cassazione successivi alle modifiche introdotte dalla legge Carotti, la Suprema Corte ha anzitutto, affermato che l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti disposta dal giudice ai sensi dell'art. 422, come modificato dalla l. n. 479 del 1999, non rientra nella fase delle indagini preliminari (caratterizzate dalla finalizzazione all'esercizio dell'azione penale, dalla direzione da parte del P.M. e dalla segretezza); ne consegue che non è applicabile, durante tale fase, la proroga della custodia cautelare, attinente soltanto alla fase delle indagini preliminari, né può essere ordinata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, espressamente esclusa in relazione alle esigenze di acquisizione probatoria (Cass. II, n. 4352/2000). A seguito della novella formulazione degli artt.421, comma 4, 422, 424, comma 3, e 425 e dell'inserimento nello stesso codice dell'art.421-bis ad opera della l. n.479/1999, si è poi chiarito che la sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa quando gli elementi acquisiti, anche all'esito dell'istruttoria compiuta d'ufficio dal giudice, risultino non idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero siano insufficienti o contraddittori, sicché il decreto che dispone il giudizio assorbe l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione ed il mantenimento di una misura cautelare. Ne consegue che la preclusione dell'esame di tale presupposto nelle impugnazioni de libertate non introduce nel sistema un limite irragionevolmente discriminatorio e gravemente lesivo del diritto di difesa posto a fondamento della sentenza della Corte cost. n. 71/1996 con la quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità degli artt.309 e 310 nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dopo che era stato disposto il giudizio a norma dell'art.429 (Cass. II, n. 10675/2001). In senso difforme, tuttavia, la Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla l. n. 479/1999, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata, non risultando alterata la portata della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 309 intervenuta con sentenza della Corte cost. n. 71/1996 (Cass. S.U., n. 39915/2002). Si è ancora affermato che la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta fino al momento in cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara chiusa la discussione e quindi anche dopo l'eventuale emissione dei provvedimenti di integrazione delle indagini o delle prove, che non possono che precedere la chiusura della discussione (Cass. I, n. 12887/2009). Da ultimo, si è chiarito che l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 422, comma 3, c.p.p. sulle modalità di conduzione dell'esame dei testimoni, determina la nullità relativa dell'atto, cosicché la stessa deve essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso relativo alla nullità assoluta dell'esame testimoniale condotto dalle parti anziché dal giudice: Cass. II, n. 48926/2016). CasisticaAttività di integrazione probatoria del giudice Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 422, la stessa può così sintetizzarsi: a) il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove (tra cui, dopo la riforma in materia di intercettazioni di cui al d.lgs. n. 216/2017, rientrano anche conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite), delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere in due casi: a) quando non dichiara chiusa la discussione; b) quando ritiene di non indicare ulteriori indagini ex art. 421-bis; b) in questo caso, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone imputate in un procedimento connesso, di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio; c) l'audizione e l'interrogatorio delle persone sopra indicate sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine consueto (v. art. 421, comma 2); d ) quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza, mentre ha facoltà di disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono; e ) successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni; f ) in ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni di garanzia previste degli articoli 64 e 65; g ) solo su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme della cross examination (artt. 498 e 499). BibliografiaAmodio, Lineamenti della riforma, in Amodio, Galantini, Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Milano, 2000; Aprile, Giudice unico e processo penale, Milano, 2000; Aprile, Ancora una pronuncia della Corte Cost. in materia di (presunta) incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare in caso di ammissione del giudizio abbreviato, in Nuovo dir. 2002, 181; Aprile - Saso, L'udienza preliminare, Milano, 2005; Barazzetta, Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare ed i riti speciali, in Indice pen. 2000, 501; Bargis, L. 1 marzo 2001, n. 63 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione, in Leg. pen. 2002, 279; Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano, 2000, 101; Bricchetti, L'impedimento del difensore rinvia la causa, in Guida dir. 2000, 1; Bricchetti - Pistorelli, L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai riti alternativi, Milano, 2003; Caraceni, Giudice dell'udienza preliminare e «nuovi» poteri istruttori, in Foro it. 2001, 309; Caraceni, Poteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale, Milano, 2007; Cardella, La circolazione probatoria extraprocessuale, in Crit. pen. 2002, 141; Cassibba, La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare, in Cass. pen. 2006, 1230; Cassibba, L'udienza preliminare, Milano, 2007; De Caro, L'integrazione investigativa e probatoria nell'udienza preliminare, in Kalb, Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Milano, 2000, 419; De Caro, Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, Napoli, 2003; Della Sala, Il termine per la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare, in Foro ambr. 2003, 62; De Risio, Udienza preliminare, incompatibilità del G.U.P. e sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove: natura e incongruenza nell'evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in Giur. merito 2004, 5, 948; Di Bitonto, Profili dispositivi dell'accertamento penale, Torino, 2004; Di Bitonto, Le indagini del Pubblico Ministero dopo l'esercizio dell'azione penale: linee generali e recenti modifiche, in Ind. pen. 2001, 755; Di Chiara, Sistema delle incompatibilità e natura dell'udienza preliminare: appunti sul più recente espandersi dell'area del «giudizio» pregiudicabile, in Giur. cost. 2002, 3297; Diotallevi, La possibilità di rivalutare i gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui è stata applicata una misura cautelare dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio: le Sezioni unite ricompongono il quadro giurisprudenziale tra pronunce della Corte costituzionale e arrets di legittimità, in Cass. pen. 2003, 405; Frigenti, La prova nell'udienza preliminare, in Giur. merito 2009, 118; Frioni, Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, Riv. it. dir. e proc. pen. 2002, 538; Galantini, La nuova udienza preliminare, in AA.VV., Giudice unico e garanzie difensive, Milano, 2000, 107; Galantini, Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, in Cass. pen. 2002, 1840; Galati - Zappalà, L'udienza preliminare, in AA.VV., Diritto processuale penale, Milano, 2011; Garuti, La nuova fisionomia dell'udienza preliminare, in Peroni, Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, Padova, 2000; Garuti, L'udienza preliminare, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010; Garuti, L'udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa tra indagine e processo, in Riv. pen. 2000, 869; Gialuz, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare, in www.sistemapenale.it, 1° maggio 2020; Giordano, Nuovi poteri istruttori del Gup e regola di giudizio, in Riv. pen. 2000, 977; Grosso, Il processo penale dopo la «Legge Carotti», II, Artt. 20-23, in Dir. pen. proc. 2000, 284; Maffeo, L'udienza preliminare: tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Napoli, 2008; Marandola, Due significative novità per il processo penale: l'avviso della chiusura delle indagini preliminari e i nuovi poteri probatori del giudice dell'udienza preliminare, in Studium iuris 2001, 1130; Mastrogiovanni, Le modifiche alle modalità di esercizio della difesa, in Kalb (a cura di), Le recenti modifiche al Codice di Procedura penale: commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. l. Carotti) integrata e corretta dal Decreto-Legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito, con modificazioni, in Legge 5 giugno 2000, n. 144, I, Milano, 2000, 225; Moretti, Indagini del pubblico ministero ed estensione delle garanzie difensive, in Indice pen. 2001, 407; Normando, La nuova udienza preliminare: la «riscrittura» dei parametri di utilità del giudizio, in Kalb (a cura di), Le recenti modifiche al Codice di Procedura penale: commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. l. Carotti) integrata e corretta dal Decreto-Legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito, con modificazioni, in Legge 5 giugno 2000, n. 144, I, Milano, 2000, 249; Pansini, Con i poteri istruttori attribuiti al Gup il codice retrocede al sistema inquisitorio, in Dir. e giust. 2000, 61; Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, 180, in www.penalecontemporaneo.it; Potetti, Il principio di completezza delle indagini nell'udienza preliminare e il nuovo art. 421-bis, in Cass. pen. 2000, 2148; Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, 210, in www.penalecontemporaneo.it; Ranaldi, Udienza preliminare ed incompatibilità «a la carte», in Giur. cost. 2002, 3307; Scalfati, La riforma dell'udienza preliminare, tra garanzie nuove e scopi eterogenei, in Cass. pen. 2000, 2812; Scaccianoce, La completezza delle indagini nel procedimento di archiviazione e nell'udienza preliminare: omogeneità di finalità?, in Indice pen. 2008, 2, 511; Siracusano, La completezza delle indagini nel processo penale, Torino, 2005; Spangher, I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema, in AA.VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Milano, 2000, 167; Spangher, Le ricostruzioni - molto diverse - della Corte Costituzionale sul ruolo dell'udienza preliminare, in Giust. Civ. 2001, 1963; Tabasco, Sui limiti dei poteri integrativi del giudice dell'udienza preliminare, in Giust. Pen. 2008, 3, 118; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011; Toriello, L’udienza preliminare, in Relazione su novità normativa la “riforma Cartabia”, Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione, 2, 2023, 19 ss.; Ubertis, Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2007, 18.
|