Codice di Procedura Penale art. 453 - Casi e modi di giudizio immediato.Casi e modi di giudizio immediato. 1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato [405] se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata [65, 294, 299 3-ter, 301 2-ter, 364, 374 2, 388] sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile [159, 160] (1). 1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini (2). 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame (3). 2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso [12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente [18] per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione [17] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419, comma 5 [458 3, 461 1]. (1) Comma sostituito dall'art. 27 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (2) Comma inserito dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (3) Comma inserito dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. InquadramentoIl giudizio immediato previsto nel modello processuale del 1988 risponde ad un'esigenza di “funzionalità del processo”. Tale finalità, nella previsione legislativa, può essere realizzata tramite soluzioni diverse e, segnatamente, o con l'eliminazione di talune fasi del modello ordinario ovvero con la definizione anticipata della controversia. Su tali differenti percorsi, alternativi al modello tipico, si basa la principale classificazione, sul piano strutturale, dei giudizi differenziati in due categorie: quelli di deflazione del dibattimento, che consentono una definizione anticipata della vicenda processuale, e quelli di anticipazione del dibattimento che, saltando l'udienza preliminare, realizzano la contrazione dei tempi processuali approdando direttamente al giudizio. Tra questi ultimi rientra il giudizio immediato che, come il giudizio direttissimo, è contraddistinto dall'assenza di premialità, tipica, invece, dei riti che deflazionano il dibattimento nei quali l'imputato rinuncia alla garanzia del contraddittorio nella formazione della prova. Il giudizio immediato: la ratio e la disciplina delle forme tipiche del ritoIl legislatore ha riunito sotto la medesima terminologia modelli procedimentali molto diversi tra loro, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, accomunati dall'unico dato omogeneo della eliminazione della udienza preliminare quale momento di verifica giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale. Sussistono, tra le varie categorie, delle oggettive divergenze e desta qualche perplessità la scelta del legislatore di ricondurle sotto uno stesso nomen iuris. Tale poliedricità strutturale e funzionale dell'istituto comporta, pertanto, la necessità di individuare più sub-categorie di giudizio immediato cui consegue un assetto normativo diversificato, così da rendere più opportuno parlare, anziché di giudizio immediato, di “giudizi immediati” quali istituti appartenenti alla categoria della alternativa della immediatezza dibattimentale. Un primo sub-modulo, qualificabile come giudizio immediato “tipico”, è attivato dall'impulso del P.m., congegnato quale forma alternativa di esercizio dell'azione penale e subordinato al rispetto di requisiti la cui sussistenza è sottoposta alla verifica giurisdizionale. Tale forma trarrebbe la sua “tipicità” sia dalla sua collocazione nell'ambito del Libro VI del codice di rito, sia dalla sua maggiore frequenza applicativa rispetto alle altre forme di giudizio immediato. Pari autonomia istituzionale e sistematica è riconosciuta al sub-modulo di giudizio immediato conseguente alla volontà processuale dell'imputato manifestata nelle forme previste dall'art. 419, comma 5, insindacabile e da sola sufficiente all'immediato innesto della modalità alternativa. Un tertium genus, caratterizzato da una stretta dipendenza dalla preliminare opzione esercitata dal P.m., è il giudizio immediato cui si perviene a seguito dell'impulso dell'imputato allorché propone atto di opposizione a decreto penale di condanna. A tale catalogazione, deve infine aggiungersi il cosiddetto giudizio immediato “custodiale”, nuovo modello introdotto dal legislatore nel caso di imputato in vinculis, che realizza un esplicito raccordo fra procedimento principale e procedimento incidentale de libertate. Il presupposto processuale che accomuna tutti i modelli è la richiesta, ritualmente esercitata, di una parte cui l'ordinamento riconosce tale possibilità. Emerge cioè un collegamento simbiotico esistente tra il potere di esercizio della opzione alternativa delle parti e la potenziale instaurazione del modulo processuale immediato. Coerentemente con l'ideologia accusatoria proiettata verso un processo di parti, la matrice comune dei modelli ad immediato approccio dibattimentale, è rappresentata dal riconoscimento alle parti (imputato e P.m.) di un ruolo che incide sulla evoluzione della vicenda processuale, quale potere di scelta delle possibili e più convenienti modalità alternative di definizione del processo. Tuttavia sussiste una profonda differenza tra il rito immediato ad istanza del P.m. e quello su richiesta dell'imputato, rappresentata dalla profonda disomogeneità della ratio sottesa alle due attività di impulso del rito alternativo. Nel giudizio immediato su richiesta dell'organo di accusa, l'imputato “subisce” la scelta in conseguenza della quale viene privato, senza il suo consenso e senza beneficio premiale, delle garanzie della udienza preliminare mentre nel giudizio immediato attivato su sua espressa richiesta, lo stesso agisce secondo proprie strategie processuali in virtù delle quali rinuncia spontaneamente alle garanzie suddette. È importante evidenziare, inoltre, come nel giudizio immediato cosiddetto “tipico”, l'impulso dato dal P.m. con la richiesta del rito alternativo, quale forma di esercizio della azione penale, deve necessariamente essere sottoposto al controllo giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti e sulla correttezza delle modalità operative prescelte, mentre la richiesta di rito immediato che provenga dall'imputato è svincolata da qualsiasi presupposto, caratterizzata dalla più ampia discrezionalità e sottratta a qualsiasi controllo, in quanto espressione di una rinuncia al diritto disponibile dell'imputato di ottenere una prima verifica giudiziale ed in contraddittorio sulla imputazione. Nel caso di giudizio immediato richiesto dall'imputato, quindi, non sussistono perplessità in ordine alla compatibilità dello stesso con il sistema accusatorio e con i principi costituzionali, mentre taluni dubbi in tal senso sono stati prospettati per il rito ad impulso del P.m. Nel giudizio immediato tipico, infatti, la semplificazione del rito si giustifica non sulla base di una scelta volontaria delle parti, come avviene nel modello “consensuale”, ma in virtù di presupposti processuali predefiniti a livello legislativo, la cui sussistenza, tuttavia, viene asserita dal P.m. e poi verificata dal giudice in assenza di contraddittorio, neanche meramente cartolare, sugli stessi. Esso è, in tal senso, caratterizzato da una impronta “autoritativa” che consente all'organo di accusa di condizionare l'epilogo processuale con spazi di discrezionalità interna dai quali l'imputato viene assolutamente escluso, benché si tratti di “scelte” di cui egli stesso sarà destinatario. Si realizza così la compressione di alcune fondamentali manifestazioni del diritto di difesa, prima fra tutte la verifica, nel contraddittorio delle parti, sulla sussistenza e sulla idoneità dei presupposti del rito ritenuti dal P.m. Tale ordine di considerazioni, come detto, non si pone per le ipotesi di giudizio immediato richiesto dallo stesso imputato, il quale è sempre libero di rinunciare a talune garanzie, quali quelle sottese alla celebrazione della udienza preliminare, per perseguire interessi difensivi di cui ha la piena ed assoluta titolarità. Il giudice ha il potere-dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.m. di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1-bis e ter e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma 1, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi, e, una volta compiuta, tale valutazione non può essere oggetto di ulteriore sindacato (Cass. V, n. 4729/2020, in fattispecie relativa a richiesta del P.m. che, pur richiamando l'ipotesi di cui all'art. 453, comma 1, recava, per errore, nell'intestazione il riferimento all'ipotesi di "immediato custodiale" di cui al comma 1-bis). La riforma CartabiaSecondo quanto esposto nella Relazione illustrativa, la delega ha inteso fornire indicazioni al legislatore delegato funzionali a favorire la trasformazione del giudizio immediato in rito alternativo. È prevista innanzitutto la possibilità di chiedere il patteggiamento all'udienza (di nuova previsione) di cui all'art. 458, comma 2-bis. Altre modifiche hanno riguardato l'avviso all'imputato della possibilità di chiedere la definizione del procedimento con l'istanza di sospensione con messa alla prova. In tal senso, in primo luogo, la modifica dell'art. 456, comma 2, con la quale è stata recepita la sentenza della Corte costituzionale 14 febbraio 2020, n. 19 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenesse l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. È stata apportata una sostanziale modifica anche alla disciplina della notifica del decreto che dispone il giudizio immediato per effetto del nuovo art. 157-ter. Le altre modifiche hanno avuto riguardo alla disciplina del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena richiesti dall'imputato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato. In tal senso, è stato previsto che il giudice, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato fissa «in ogni caso» l'udienza per la «valutazione della richiesta». Non sembra esistere, quindi, margine di discrezionalità da parte del giudice in ordine alla modalità con la quale procedere, altrimenti non avrebbe senso la previsione che la fissazione dell'udienza debba avvenire «in ogni caso». Lo scopo della norma e della mancanza di qualsiasi discrezionalità da parte del giudice è stato individuato nella possibilità di consentire all'imputato, in caso di rigetto del giudizio abbreviato, di chiedere un altro rito alternativo (abbreviato senza integrazione probatoria nel caso di rigetto dell'abbreviato condizionato, o applicazione della pena). È stata, inoltre, espressamente prevista l'applicabilità, anche in tale udienza, dell'art. 438, comma 6-ter, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) legge 12 aprile 2019, n. 33 che stabilisce che «qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis (reati puniti con la pena dell'ergastolo), il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2». Si tratta di un allineamento ai principi generali stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, in punto di possibilità per il giudice del dibattimento di sindacare la legittimità della delibazione in ordine alla dichiarata inammissibilità del giudizio abbreviato applicando la diminuente. Il favor legislativo per la definizione del processo con riti alternativi è espresso chiaramente nei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 458. La prima disposizione prevede che «se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'art. 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova». Si tratta di previsione che replica, ad eccezione della messa alla prova, quella di cui all'art. 438, comma 5-bis. Per l'ipotesi in cui il giudice non accolga alcuna delle predette richieste, il comma 2-ter, introdotto con la medesima disposizione, stabilisce che «il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate». Profili di diritto intertemporale In mancanza di diversa disposizione, trattandosi di norma processuale, si applica il principio del “tempus regit actum”. Si richiamano le considerazioni esposte nel par. 8.1 a commento dell'art. 438. Il giudizio immediato tipicoIl giudizio immediato tipico si instaura a seguito dell'iniziativa del P.m., una volta superato il controllo giurisdizionale del G.i.p., il quale valuterà la sussistenza dei presupposti richiesti dal legislatore, consentendo l'approdo immediato al dibattimento tramite l'esclusione della fase dell'udienza preliminare. All'imputato rimane il solo potere di optare, dopo il decreto di giudizio immediato e nel termine di quindici giorni, per gli altri due riti alternativi del giudizio abbreviato o del patteggiamento. Trattasi certamente di una ipotesi di discrezionalità sulle cui caratteristiche e confini ha inciso il legislatore, in particolare con la modifica operata dalla l. n. 125/2008. Mentre nella disciplina previgente, il P.m. era libero di scegliere, nell'ottica accusatoria, il modo più conveniente, di definizione della vicenda processuale, non sempre rispettando — sotto il profilo funzionale — lo spirito di introduzione del rito speciale da parte del legislatore volto all'accelerazione ed al risparmio delle attività processuali superflue in presenza dei presupposti di legge, con la predetta modifica la dizione normativa adoperata («chiede») sembra evocare l'obbligatorietà della richiesta. Trattasi, peraltro, di un'obbligatorietà non proprio assoluta dal momento che lo stesso legislatore ha previsto che il P.m. potrà sottrarsi alla “imposta” richiesta di giudizio immediato nel caso in cui questa «pregiudichi gravemente le indagini», con una sorta di “clausola di salvaguardia” della conservazione della discrezionalità del P.m. nella scelta del rito. Il panorama normativo resta quindi caratterizzato dal potere del P.m., il quale potrà, con ampi spazi di discrezionalità, supportare la propria scelta ancorandola a valutazioni di natura non oggettiva, quali il concetto di «evidenza della prova» o, ancor più, quello di assenza di un «grave pregiudizio per le indagini». Conseguenza diretta della evanescenza dei suddetti parametri, ancorati alle sole valutazioni del P.m. ed in assenza di qualsiasi contraddittorio, è la compromissione dell'effettività dell'esercizio della funzione di controllo da parte del G.i.p. sulla consistenza stessa di tali valutazioni; parimenti assente è la possibilità di un sindacato giurisdizionale sulle valutazioni in negativo circa la sussistenza dei suddetti presupposti, in quanto la eventuale inosservanza di un astratto obbligo di richiesta di giudizio immediato da parte dell'organo inquirente, seppur in presenza dei presupposti legittimanti, è priva di una sanzione, ed il G.u.p. che sarà investito della richiesta ordinaria di giudizio, potrà solo limitarsi ad emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 429. Parimenti insindacabile – oltre che irrevocabile – è la decisione del G.i.p. di disporre il giudizio immediato, attesa la natura endoprocessuale del provvedimento, privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato (Cass. VI, n. 18193/2018, in fattispecie nella quale l'imputato aveva chiesto la revoca del decreto di giudizio immediato in ragione del sopravvenuto annullamento della misura degli arresti domiciliari applicatagli in relazione a tre delle quattro imputazioni per cui era stato disposto il giudizio, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza). L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità ex art. 183 (Cass. II, n. 25938/2018). In tema di giudizio immediato, il P.m. può svolgere attività integrativa di indagine anche a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo altresì procedere a contestazione suppletiva sulla base dei nuovi elementi emersi senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Cass. VI, n. 3266/2019, in fattispecie in cui la S.C. ha escluso qualsivoglia nullità nel caso in cui il P.m., nell'intervallo di tempo tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'udienza dibattimentale, aveva depositato una consulenza tecnica sulla cui base procedeva a contestare l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al G.i.p. che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento (Cass. I, n. 26548/2023). L'evidenza probatoriaTrattasi di un presupposto che non ha una chiara ed univoca definizione sotto il profilo concettuale. Non può innanzitutto condividersi la tesi secondo la quale la situazione di evidenza della prova implicherebbe una valutazione di responsabilità particolarmente grave per l'imputato e, quindi, una prognosi di penale responsabilità, espressione di un alto grado di probabilità di colpevolezza: se così fosse, la posizione dell'imputato rinviato a giudizio immediato sarebbe gravemente pregiudicata e tale da far prevedere un esito scontato del giudizio rispetto a quella dell'imputato rinviato a giudizio ordinario, con concreti profili di dubbia legittimità costituzionale. Invero, l'evidenza della prova non rappresenta una caratteristica intrinseca degli elementi contenuti nel fascicolo del P.m. ma una valutazione a posteriori dei risultati investigativi, nonché una prognosi sugli sviluppi successivi, concretandosi in un giudizio sulla idoneità qualificata della indagine svolta dal P.m. in tempi ristretti e tale da rendere superflua non solo la celebrazione dell'udienza preliminare in contraddittorio tra le parti, ma anche inutili gli ulteriori sviluppi probatori consentiti in quella sede dalle previsioni normative di cui agli artt. 421-bis e 422. In tal senso, può affermarsi che l'udienza preliminare deve apparire “superflua” proprio in relazione alla sua funzione di “filtro” di accuse azzardate, in considerazione di un quadro probatorio nitido ed univoco: l'evidenza della prova non significa, quindi, definibilità del processo allo stato degli atti, non essendo impedito nel successivo dibattimento lo sviluppo di ulteriori approfondimenti istruttori. Contributo significativo alla eliminazione di dubbi ed incertezze circa i reali confini della dimensione concettuale ed operativa della evidenza della prova, è stato fornito anche dalla giurisprudenza che ha operato una ricostruzione dogmatica del giudizio in funzione della fase processuale in cui esso si colloca. L'evidenza della prova, infatti, ancorata alla scelta della modalità più congeniale di esercizio dell'azione penale da parte del P.m., è finalizzata unicamente al rinvio a giudizio e a quanto è richiesto per legittimarlo ed essa va concettualmente distinta dalla definitività della prova posta, invece, a base della affermazione della responsabilità. L'evidenza probatoria esprime, quindi, un giudizio che, sebbene espresso in modo unilaterale ed in assenza di interventi difensivi, postula un'indiscussa fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Tale prognosi sulla fondatezza dell'accusa richiesta al P.m., sebbene entro i confini funzionali tracciati, deve possedere caratteristiche di pregnanza ed affidabilità ancora maggiori rispetto a quelle per la richiesta di rinvio a giudizio nelle forme ordinarie, sebbene, in tal caso, tale prognosi non deve necessariamente riguardare anche gli aspetti esorbitanti il nucleo centrale dell'imputazione, come ad esempio le circostanze ed i dati necessari alla sola commisurazione della pena, che possono essere verificati nella deputata sede dibattimentale. Tale considerazione appare coerente anche nella prospettiva di una visione sistematica del giudizio di evidenza probatoria, in quanto risulterebbe avulso dal nostro ordinamento un giudizio instaurato su iniziativa del P.m. al fine di richiedere l'assoluzione dell'imputato. Proseguendo nella individuazione di elementi che contribuiscano al riempimento del concetto di evidenza della prova è opportuno, inoltre, considerare due ulteriori profili del risultato probatorio, quello della completezza delle indagini e quello della concludenza dei risultati di queste. Per quanto concerne la completezza delle indagini, deve considerarsi che il P.m., ai fini della richiesta di giudizio immediato, deve raccogliere gli elementi probatori in un arco temporale significativamente limitato rispetto alla durata ordinaria delle indagini preliminari e che le investigazioni più complesse e con un thema probandum più ampio, saranno più difficilmente definibili con il modulo del giudizio immediato. Tuttavia, non può in assoluto affermarsi che il giudizio di evidenza della prova coincida con una minore complessità dell'accertamento investigativo, in quanto il concetto di “facilità” dell'indagine, che si riferisce alla ricerca ed alla formazione della prova, è cosa diversa dalla evidenza della stessa che riguarda invece la sua valutazione. Non può affermarsi, pertanto, che vi sia coincidenza tra i due profili, né che l'evidenza della prova presupponga necessariamente una completezza della indagine, ma, alla luce di quanto detto sulla necessità che l'evidenza probatoria esprima una indiscussa fondatezza dell'accusa, deve ritenersi che il concetto di completezza è, in tal senso, complementare a quello della evidenza probatoria e che entrambe, debbano coniugarsi con quello di concludenza sulla fondatezza della accusa e sugli elementi essenziali della imputazione. La concludenza dei risultati delle indagini, infatti, va intesa come univocità del materiale probatorio e si concretizza nella assenza della necessità di svolgere attività di integrazione tipiche della fase della udienza preliminare al fine di dissipare, le “ambiguità dell'assetto probatorio” presentato dall'organo di accusa. In tal senso, la coniugazione del concetto di evidenza probatoria con quelli di completezza e concludenza investigativa, costituisce presupposto legittimante per il P.m. alla richiesta di giudizio immediato ed alla rinuncia all'udienza preliminare, nella concreta prospettiva che le attività tipiche di tale fase (per ciò che concerne l'impianto probatorio) siano superflue attesa l'univocità del risultato investigativo. Al contrario, la scelta alternativa del rito immediato non sarebbe ammissibile, tutte le volte che gli elementi raccolti dall'inquirente non siano idonei a dimostrare la “fondatezza” dell'accusa con le caratteristiche sopra descritte. Non potrà, infatti, ritenersi configurabile una situazione di evidenza probatoria qualora sussistano dubbi, o lati oscuri nella ricostruzione del fatto né laddove l'ambiguità egli elementi raccolti e l'incompletezza delle investigazioni giustificherebbero il ricorso all'art. 421-bis. Nell'operazione di delineazione dei confini del giudizio di evidenza probatoria, può infine effettuarsi un'ultima considerazione, analizzando il suo profilo di stretta connessione con l'ulteriore requisito dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, ritenendo che ulteriore sintomo della fondatezza della evidenza probatoria sia rappresentato dalla sua “resistenza” all'interrogatorio (nel caso in cui esso sia effettivamente espletato) dell'indagato, quale momento di verifica, in contraddittorio, della stessa. In tema di giudizio immediato cd. ordinario, il requisito dell'evidenza della prova presuppone che l'indagato sia stato reso destinatario di integrale e compiuta contestazione dell'accusa e degli elementi a suo carico, così da consentirgli, in sede di interrogatorio, il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l'allegazione di eventuali elementi a discolpa (Cass. II, n. 2858/2022). L'interrogatorio preventivoIl secondo presupposto legittimante l'instaurazione del rito immediato tipico è rappresentato dal previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, in forma alternativa ed equipollente, dalla previa contestazione dell'accusa a mezzo di invito a presentarsi con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375, comma 3, allorché l'indagato scelga di non comparire in assenza di un legittimo impedimento ed al di fuori dei casi di irreperibilità. Nella sua attuale stesura, la norma, da un lato ha restituito al rito speciale le sue potenzialità applicative e, dall'altro, ha ripristinato un punto di equilibrio fra i poteri delle parti e tra gli interessi ad essi sottesi. È stato così restituito al P.m. il suo effettivo potere di scelta dell'opzione alternativa senza dipendenza dall'indagato, sottolineandosi la indiscussa natura garantista, non meramente formale, del presupposto in esame, codificando la necessità di una preventiva informazione in ordine ai fatti dai quali emergerebbe la evidenza della prova. Pertanto, solo quando all'imputato siano state contestate le prove di accusa e gli sia stata offerta la possibilità di esporre la propria linea difensiva in ordine ai fatti posti a sostegno della evidenza probatoria, può dirsi integrato il presupposto per la instaurazione del giudizio immediato. Il requisito dell'interrogatorio, pertanto, emerge dall'intervento di riforma connotato dalla finalità specifica di assurgere a concreto ed effettivo strumento di difesa ed in tale ottica vanno interpretate ed applicate le disposizioni che lo riguardano. In tal senso, primo elemento caratterizzante l'interrogatorio è la stretta connessione, il vincolo teleologico esistente tra addebito mosso nella contestazione che lo precede, o nell'invito a renderlo, e i fatti posti a supporto della evidenza probatoria assunta dal P.m. Se l'interrogatorio è destinato a rafforzare o a minare la valutazione di evidenza probatoria effettuata dal P.m., esso comunque impone all'organo di accusa una verifica della sua prospettiva ponendola a confronto con l'esposizione della linea difensiva dell'indagato. In astratto, la prospettazione difensiva potrebbe indurre il P.m. a riconsiderare non solo la sua opzione in termini di alternatività del modulo processuale ma anche in termini di fondatezza della sua determinazione sullo stesso esercizio dell'azione penale. Affinché l'interrogatorio esplichi appieno tale sua funzione di prova di resistenza del giudizio di evidenza probatoria, è indispensabile che esso, ma anche la previa contestazione che lo annuncia e lo precede, vertano sui medesimi fatti sulla base dei quali il giudizio di evidenza è stato assunto dall'organo di accusa. Ove tale coincidenza di oggetto manchi (ad esempio, per essere stato effettuato in una fase embrionale del procedimento o per essere stati acquisiti elementi ex post), l'interrogatorio non sarà concretamente in grado di svolgere la sua funzione di strumento di difesa e, pertanto, sarà colpito da nullità ex art. 178, comma 1, lett. c). Si è discusso in merito alla fungibilità tra l'interrogatorio effettuato dall'organo di accusa e quello compiuto dal giudice, e la giurisprudenza, sul presupposto che l'art. 453, comma 1, non imponga uno specifico interrogatorio al riguardo, ha ritenuto equivalente il “previo interrogatorio” dell'indagato all'audizione dell'arrestato o del fermato nel giudizio di convalida (Cass. III, n. 46847/2005), ovvero, ai sensi dell'art. 294, all'interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura cautelare personale, sempre che l'atto riguardi gli stessi elementi che l'organo di accusa pone a base della sostenuta evidenza probatoria (Cass. V, n. 4729/2020, cit.). In tali ipotesi, l'eventuale rigetto della richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.m. o la successiva nullità del decreto di giudizio immediato eventualmente emesso dal G.i.p., potranno derivare, non dalla tipologia della “audizione” dell'imputato, essendo pacifica la fungibilità delle stesse, ma dalla circostanza che questa non sia stata presidiata da un corretto procedimento di effettiva contestazione dei fatti posti a base dell'evidenza probatoria. Sulla base della stretta connessione tra oggetto dell'interrogatorio e fatti posti a base della evidenza probatoria, deve ritenersi imperniata anche la disciplina che concerne l'invito a presentarsi, ove il legislatore stabilisce che, affinché questo sia requisito idoneo alla instaurazione del rito immediato, venga emesso con l'osservanza delle forme indicate dal comma 3 dell'art. 375, e contenga l'indicazione delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. In questo modo l'indagato viene informato sul fatto e sui principali risultati delle investigazioni del P.m., nonché delle intenzioni dell'accusa in termini di strategie processuali, e potrà decidere se sia opportuno o meno, per la sua strategia difensiva, rendere l'interrogatorio. L'omissione, nell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, dell'avvertimento previsto dall'art. 375, comma 3, che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non dà luogo a nullità, in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l'accusato, mediante la semplice inottemperanza dell'invito a presentarsi avanti al P.m., possa ostacolare l'instaurazione del giudizio immediato (Cass. VI, n. 39452/2016). La mancata comparizione dell'indagato non inciderà sulla possibilità per il P.m. di richiedere legittimamente il giudizio immediato, circostanza di cui, tuttavia, l'indagato stesso era pienamente consapevole. Tale previsione trova un limite nelle ipotesi in cui la mancata comparizione sia conseguenza di un legittimo impedimento o della irreperibilità della persona invitata. Nulla quaestio sulla ipotesi del legittimo impedimento, nella quale la mancata comparizione è evidentemente sottratta alla volontà dell'indagato e non può dirsi, pertanto, espressione di una scelta libera e cosciente dello stesso, mentre notevoli perplessità desta l'estensione del beneficio alla situazione di irreperibilità genericamente espressa e tale da ricomprendere, nella previsione normativa in esame, anche le posizioni del latitante e dell'evaso. In proposito, sulla base delle analizzate caratteristiche dell'interrogatorio e dell'equipollente invito a presentarsi quali presupposti idonei all'instaurazione del rito alternativo in esame, deve farsi cenno alla discussa questione circa la necessità o meno dell'invio all'indagato dell'avviso previsto dall'art. 415-bis nel rito immediato. La soluzione negativa è offerta dallo stesso legislatore che, a differenza delle ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio e di citazione diretta, non prevede per il mancato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari nel caso di giudizio immediato, alcuna sanzione. Tuttavia, in considerazione del negativo e forte impatto sulle garanzie difensive, la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, chiarendo con costante orientamento, che l'avviso non costituisce condizione legittimante il giudizio immediato (cfr., Corte cost. n. 203/2002). V'è equiparazione tra la contestazione dei fatti in sede di interrogatorio, sui quali si basa l'evidenza della prova nel giudizio immediato, ed il contenuto dell'avviso ex art. 415-bis. Su tale equiparazione, nell'ottica delle garanzie difensive, possono, tuttavia, manifestarsi perplessità. In particolare si è osservato come nella disciplina dell'art. 453 non sia prevista in favore dell'indagato una preventiva ostensione della documentazione relativa agli atti di indagine espletate e presenti nel fascicolo del P.m.: ciò, con particolare riferimento, alla possibilità per la difesa dell'indagato di valutare l'attività investigativa svolta nella sua completezza e non nella parziale ottica di una “selezione”, effettuata dall'inquirente, dei soli elementi posti a fondamento dell'evidenza probatoria, con le immaginabili conseguenti mortificazioni dell'attività difensiva. In ogni caso, si è ritenuto che, ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessità di procedere a nuovo interrogatorio dell'indagato dopo lo svolgimento di ulteriori indagini d'iniziativa del P.m. (Cass. III, n. 11920/2018; nello stesso sostanziale senso, Cass. I, n. 5652/2019, in cui si è precisato che lo svolgimento di ulteriori indagini da parte del P.m. dopo l'interrogatorio dell'indagato non comporta la necessità di un nuovo interrogatorio allorché le stesse non abbiano introdotto elementi decisivi ai fini della valutazione del requisito dell'evidenza della prova) ovvero richieste dalla difesa (Cass. VI, n. 27790/2017, in cui si è precisato che nella nozione di “fatti” rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il P.m. a ritenere la sussistenza dell'evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa). Parimenti, si è ritenuto che la confessione resa in sede di convalida dell'arresto, anche in relazione ad un reato diverso da quello per il quale si procede, integra il presupposto dell'evidenza probatoria e non richiede che il P.m. proceda alla rinnovazione dinanzi a sé dell'interrogatorio (Cass. VI, n. 9029/2018). Si è sottolineata la evidente irrazionalità del sistema processuale che considera dovuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nella forma processuale del giudizio ordinario, maggiormente garantita dalla celebrazione della udienza preliminare, e la ometta, invece, per il modulo alternativo del giudizio immediato dove l'approdo al dibattimento non prevede la verifica in contraddittorio sulla fondatezza dell'accusa. L'istituto ha, tuttavia, dimostrato una forte tenuta costituzionale, cristallizzando sul punto il principio che le garanzie difensive debbano, nei procedimenti speciali, essere modulate in funzione delle specifiche caratteristiche di questi e che, nel giudizio immediato, improntato a celerità e semplificazione, l'avviso di conclusione delle indagini appare ultroneo, e le sue finalità sono raggiunte dalla previsione di un interrogatorio o di un invito a presentarsi con le caratteristiche imposte dalla nuova formulazione dell'art. 453. Il grave pregiudizio per le indaginiIl legislatore ha inserito nella riformulazione dell'art. 453 un limite all'obbligo del P.m. di procedere con il rito immediato in presenza di tutti i presupposti normativi indicati nella citata norma: l'ulteriore valutazione che tale opzione alternativa non arrechi un grave pregiudizio alle indagini. Si è detto, appunto, che tale limitazione costituisce, più che un ulteriore presupposto, una sorta di “clausola di salvezza” che, anziché rispondere al dichiarato intento della riforma di maggiormente vincolare il P.m. alla scelta alternativa in presenza dei requisiti legittimanti, ha in realtà concesso allo stesso maggiore discrezionalità nella vicenda processuale, specie in considerazione del fatto che tale valutazione, non concretizzandosi con alcuna richiesta al giudice, è di fatto priva del controllo giurisdizionale. Per quanto concerne il contenuto di tale giudizio, è pacifico che esso consista in una valutazione operata dal P.m. comparando il possibile danno derivante dalla discovery investigativa, con i benefici ricavabili dal giudizio alternativo. Invero, la previsione di una valutazione sull'assenza di un grave nocumento alle indagini, oltre ad essere contenuta nel comma 1 dell'art. 453 come presupposto di carattere generale, viene ripetuta al comma 2 dello stesso articolo. Tale ipotesi concerne il caso di procedimenti connessi a quello per cui si procede a richiesta di giudizio immediato ed indica, quale regola generale, la separazione dei procedimenti medesimi, previa esclusione di un grave pregiudizio per le indagini. Il grave pregiudizio, pertanto, riguarda due differenti contesti, uno di ordine generale e l'altro quale criterio per la valutazione della separazione o meno di procedimenti connessi. Non di poco conto il problema della esatta individuazione dei confini dell'uno e dell'altro, anche nell'ottica della precisa individuazione delle due distinte ipotesi. La ratio della previsione di cui al comma 2 dell'art. 453, infatti, presuppone la esistenza di più procedimenti nei quali, per uno soltanto sia possibile formulare un giudizio di evidenza probatoria e la cui discovery, quale conseguenza del giudizio immediato, arrecherebbe pregiudizio irreversibile alla prosecuzione delle indagini ancora da completare. La nuova clausola, introdotta al comma 1 del citato articolo, si riferisce invece ad un ambito applicativo differente afferente il medesimo procedimento per il quale il P.m. si appresta a richiedere il rito immediato, apparendo logicamente inconciliabile con la sua stessa intrinseca natura. Le uniche ipotesi in astratto concretamente ipotizzabili sono quelle in cui si proceda, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti di imputati diversi ovvero per reati diversi nei confronti del medesimo imputato ed esse, tuttavia, sono, nella pratica, di rara verificazione. Di contro, la cosiddetta clausola di salvezza, riservata dalla previsione del comma 2 ai soli procedimenti connessi al procedimento base, sarebbe in tal modo estesa dal legislatore del 2008 anche alle ipotesi in cui le indagini, connesse probatoriamente, fanno capo ad uffici diversi del P.m.: situazione — quest'ultima — che, altrimenti, risulterebbe esclusa e priva di una tutela in tal senso, imponendo al P.m. titolare di una indagine collegata ad altre pendenti presso altri uffici giudiziari, di richiedere il giudizio immediato anche se da tale scelta possa derivare, tramite la necessaria discovery, un grave danno investigativo in quei procedimenti: una lettura — questa — di significativa utilità nella prassi investigativa che, sempre più frequentemente, vede verificarsi fenomeni di collegamento investigativo in ordine ad ipotesi criminose caratterizzate dal frazionamento della competenza tra più uffici di Procura. Il giudizio immediato atipicoDetto giudizio è quello che s'instaura, dopo la richiesta di giudizio ordinario del P.m., su istanza dell'imputato presentata almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare, alla quale lo stesso imputato espressamente rinuncia: atto unilaterale recettizio che deve essere portato a conoscenza del P.m. e della persona offesa. Rispetto al rito immediato tipico, lo stesso si concretizza in un istituto diverso per struttura e disciplina, in presenza di un potere-diritto unilaterale dell'imputato di chiedere la immediata verifica probatoria dibattimentale, dinanzi al quale il G.i.p. è vincolato e deve rimettere gli atti al giudice del dibattimento (cfr., Corte cost. n. 234/1991, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 6, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 107 e 112 Cost.). L'unica ipotesi in cui il G.i.p. può rigettare l'istanza dell'imputato di rito immediato è quella relativa alla sussistenza di specifici ed oggettivi problemi di connessione tra l'imputazione ascritta all'imputato medesimo ed altre ipotesi delittuose, che comporti un'impossibilità di procedere alla separazione della sua posizione (cfr., Cass. VI, n. 3705/1994, secondo cui non può considerarsi abnorme l'ordinanza del G.i.p. che abbia rigettato l'istanza di rito immediato presentata dall'imputato sulla base della impossibilità di procedere a separazione). Si ritiene, infatti, che il principio della insindacabilità da parte del G.i.p., della scelta del rito effettuata dall'imputato sia un principio che vada inquadrato nell'intero sistema processuale e che, quindi, vada interpretato nel senso che il giudice non potrà sostituirsi a questi nella scelta di un rito diverso; tuttavia, nello stesso tempo, il giudice non potrà essere privato delle sue facoltà in merito alle decisioni concernenti la riunione e la separazione dei processi. Il G.i.p., quindi, dinanzi alla istanza di giudizio immediato avanzata dall'imputato, potrà, ove ne ravvisi gli estremi, legittimamente avvalersi della facoltà di cui all'art. 19, comma 1, e non disporre la separazione dei procedimenti, analogamente a quanto previsto per la corrispondente ipotesi in materia di giudizio direttissimo. Avverso il rigetto della istanza di rito immediato presentato dall'imputato la legge non prevede alcun mezzo di gravame. Il giudizio immediato custodiale
Introduzione Il giudizio immediato “custodiale” è frutto dell'innesto nel corpus codicistico operato dall'art. 2 d.l. 29 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125, sulla spinta della dichiarata volontà — che permea l'intero “decreto sicurezza” — di contrastare il difetto «di deterrenza del diritto penale italiano». Il contenuto della novella è apparentemente lineare: ai sensi dell'art. 453, commi 1-bis e 1-ter, il P.m. richiede il giudizio immediato «per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare» anche se è decorso il termine indicato nel comma 1 (novanta giorni dalla data di iscrizione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335), ma sempre che non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla esecuzione della misura e purché la richiesta «non pregiudichi gravemente le indagini». Il G.i.p. rigetta la richiesta del P.m. nell'ipotesi in cui l'ordinanza coercitiva sia stata, prima della sua decisione, «revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» (art. 455, comma 1-bis). È stato così superato il tradizionale principio di impermeabilità del procedimento di merito rispetto agli sviluppi di quello incidentale de libertate. La classificazione dell'istituto Il primo tema, ricco di conseguenze applicative, afferisce all'inquadramento sistematico della fattispecie. Al riguardo, si registrano soluzioni discordanti, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Il prevalente orientamento (in dottrina, v. Valentini. 290; Barazzetta-Corbetta, 123 ss.; Maddaluno, 242 ss.; Maffeo, 560; in giurisprudenza, v. Cass. VI, n. 7912/2011; Cass. II, n. 38727/2009; Trib. Milano IV, 2 febbraio 2009) reputa “l'immediato custodiale” una ipotesi autonoma rispetto al modello “tipico” codificato nel 1988 e pertanto esperibile indipendentemente dalla verifica dei requisiti previsti dall'art. 453, comma 1. Secondo questa prima tesi, ciò non determinerebbe alcuna violazione del diritto di difesa: il previo interrogatorio dell'indagato o comunque la notifica dell'invito a presentarsi con le forme indicate nell'art. 375, comma 3, sarebbero assorbiti dall'interrogatorio condotto, a seguito della esecuzione della misura, dal P.m. (art. 388) ovvero dal G.i.p. Analogamente, l'omesso accertamento in ordine alla evidenza della prova a carico sarebbe ininfluente, sia in quanto il giudice ha già valutato la sussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza” ai fini dell'emissione dell'ordinanza di custodia (art. 292), sia in quanto il tribunale de libertate si è in precedenza pronunciato nell'ambito del procedimento di riesame (art. 309), o comunque perché lo stesso indagato ha prestato acquiescenza alla misura restrittiva (cfr., Cass. II, n. 38727/2009 cit., secondo cui l'ipotesi prevista dalla novella in esame sarebbe anzi «ben più garantista di quella configurata nell'art. 453, comma 1, poiché prevede obbligatoriamente che l'indagato possa instaurare un effettivo contraddittorio, altrimenti penalizzato dall'assenza dell'udienza preliminare e delle garanzie difensive proprie del rito ordinario»). L'assunto non è condiviso da quanti in dottrina sostengono che occorra ricondurre l'immediato custodiale al genus disciplinato dal primo comma dell'art. 453 (v. Spagnolo, 2009, 2781; Spagnolo, 2010, 1355; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Torino 13 novembre 2008) atteso che la “gravità indiziaria”, oggetto di valutazione in sede cautelare, costituisce una regola di giudizio assai diversa, quanto a presupposti e finalità, rispetto alla “evidenza probatoria”. Quest'ultima richiama la sostanziale superfluità dell'udienza preliminare in considerazione della prevedibile assenza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, anche all'esito di eventuali attività di integrazione probatoria ex artt. 421-bis e 422, ed è basata sull'esame dell'intero materiale investigativo raccolto dall'inquirente (principio pacifico, con riguardo alla disciplina dell'immediato tipico, fin da Cass. I, n. 5355/1993; successivamente, Cass. II, n. 38727/2009 cit., Cass. III, n. 579/2008). Il decreto di giudizio immediato cd. "custodiale", emesso dal G.i.p. su richiesta formulata dal P.m. prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione, è insindacabile dal giudice del dibattimento e, incidendo al più sul diritto di intervento dell'imputato, configura eventualmente una nullità a regime intermedio che resta sanata in ogni caso ove venga disposto il rito abbreviato (Cass. II, n. 38061/2021). La valutazione sui gravi indizi di colpevolezza consiste, al contrario, nella «prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza, allo stato degli atti e rebus sic stantibus», fondata sui soli elementi selezionati dal P.m. e finalizzata alla verifica della sussistenza o meno delle esigenze cautelari nel caso concreto. Ne consegue, in quest'ottica, che l'accesso al rito nei confronti dei soggetti in vinculis richiederebbe, comunque, l'ulteriore verifica, da parte del giudice, della evidenza della prova e il previo interrogatorio dell'indagato (cfr., Cass. I, n. 2321/2010 e Cass. VI, n. 41038/2009, la quale subordina l'accesso al rito alla presenza delle condizioni e dei presupposti previsti dai primi tre commi dell'art. 453). In realtà, per quanto i due standard di giudizio (evidenza probatoria, da un lato e gravità indiziaria, dall'altro) siano irriducibilmente eterogenei, appare criticabile, sul piano del diritto positivo, l'assunto che i sostenitori di questa seconda tesi vogliono trarre. Sembra, invero, arduo ritenere colmabile in via interpretativa il silenzio dell'art. 455, comma 1-bis, circa l'eventuale applicabilità all'immediato “custodiale” dei requisiti previsti per il modello tipico nell'art. 453, comma 1. Piuttosto, il confronto con il meccanismo delineato dal legislatore in sede di riforma, rivela un deficit di tutela delle garanzie difensive, che pone seri dubbi sulla compatibilità della nuova disciplina con i principi fondamentali del nostro ordinamento: il passaggio alla fase dibattimentale avviene senza il controllo da parte dell'organo giurisdizionale in merito al “peso” delle prove a carico e privando la persona sottoposta alle indagini degli strumenti di difesa previsti per il rito ordinario. Né, a superare queste perplessità, può bastare il rilievo secondo cui il giudizio cautelare sia più garantista del procedimento principale nella fase delle indagini preliminari o che il “custodiale” presenti maggiori tutele rispetto all'immediato fondato sull'evidenza probatoria, in quanto soltanto il primo presuppone l'esperimento del contraddittorio (davanti il Tribunale del riesame) prima della decisione del giudice. Ciò che manca, in realtà, è il filtro giurisdizionale in merito alla completezza delle indagini e al già avvenuto raggiungimento (almeno in via prognostica) di un substrato probatorio tale da giustificare la soppressione, perché inutili, degli interventi difensivi ante iudicium. L'imputato, invero, è privo di potere di contraddittorio rispetto alla scelta del P.m. e alla formale decisione del giudice, che non è successivamente censurabile in sede dibattimentale. In effetti, soltanto il difetto dei presupposti formali per l'attivazione del rito (status custodiae della persona sottoposta a indagini; decorso dei termini di legge; mancanza di revoca o annullamento dell'ordinanza coercitiva per insussistenza dei gravi indizi) configura una nullità assoluta del decreto di giudizio immediato per violazione dell'art. 178, lett. b), in relazione all'iniziativa del P.m. nell'esercizio dell'azione penale, ovvero dell'art. 178, lett. c)., in relazione all'omesso intervento e assistenza dell'imputato. I presupposti per l'ammissione al rito
Lo stato detentivo dell'indagato Ai fini della attivazione dell'istituto, occorre anzitutto che la persona sottoposta ad indagini si trovi «in stato di custodia cautelare» nel momento in cui il P.m. formula la richiesta di immediato. La lettera della norma non lascia spazio a una interpretazione che limiti il rito de quo al solo titolo custodiale più rigoroso, sebbene il criterio di equipollenza tra arresti domiciliari e custodia in carcere finisca in questo caso per essere utilizzato in malam partem, a dispetto della ratio di garanzia sottesa alla disposizione in commento. L'accesso al meccanismo di nuovo stampo è al contrario precluso non soltanto nella ipotesi di indagati che all'atto della richiesta del P.m. non sono più soggetti per qualsivoglia ragione a misura custodiale, ma altresì nei confronti dei latitanti. La riforma paradossalmente ha fornito così maggiori garanzie alle persone che si sottraggono volontariamente alla esecuzione del provvedimento coercitivo rispetto a quelle sottoposte a regime cautelare. Peraltro, laddove, entro novanta giorni dalla iscrizione della notitia criminis, siano ravvisabili le condizioni previste dal primo comma dell'art. 453, ovvero evidenza della prova e previo interrogatorio, nulla vieta al P.m. di promuovere l'azione per saltum nei confronti dell'indagato che, per il solo effetto della latitanza, non si trovi in stato di custodia cautelare. Per la azionabilità del meccanismo definitorio in parola, non hanno invece rilievo le vicende cautelari successive alla richiesta di immediato, al di fuori del caso — che determina il rigetto dell'istanza — in cui l'ordinanza che dispone la custodia sia stata, prima della decisione del giudice, «revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» (art. 455, comma 1-bis). È perciò del tutto condivisibile l'osservazione secondo cui, in realtà, «non è più la condizione di “cattività” dell'imputato a governare gli itinera del procedimento, bensì la persistenza del quadro indiziario» al vaglio del giudice de libertate. Si procede, infatti, con rito immediato anche qualora, per effetto del venir meno o della attenuazione delle esigenze cautelari, per l'indagato sia cessato lo status custodiae al momento della decisione del G.i.p., che non è infrequente che possa intervenire ben oltre il termine ordinatorio (cinque giorni) previsto nell'art. 455. I limiti temporali per la richiesta: il termine iniziale Il P.m. deve presentare la richiesta di immediato custodiale osservando termini autonomi e più ampi rispetto a quelli previsti dall'art. 454 per il modello tradizionale. Il passaggio diretto alla fase dibattimentale nei confronti degli indagati in vinculis può invero avvenire «entro centottanta giorni dalla esecuzione della misura» e purché sia stato definito il procedimento di riesame o comunque sia decorso il termine per la proposizione della richiesta ex art. 309. Ricco di implicazioni ermeneutiche è il termine dilatorio indicato con formula ambigua nel comma 1-ter dell'art. 453, che segna il dies a quo per la domanda di immediato («La richiesta (...) è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame»). Da un lato, si è sostenuto che con l'espressione «definizione del procedimento» il legislatore abbia inteso riferirsi all'esaurimento di tutte le impugnazioni de libertate, compreso l'eventuale ricorso per cassazione (Cass. III, n. 14341/2010). In senso contrario, è stato rilevato come si debba considerare, a questo fine, il solo giudizio davanti il tribunale della libertà, stante il chiaro tenore letterale della norma, che richiama la definizione del procedimento di cui all'art. 309 («si badi: non la “definitività” del provvedimento conclusivo di tale procedimento»: così Cass. I, n. 42305/2010) e il decorso del termine per la richiesta di riesame («non dunque la decorrenza di termini di qualsivoglia impugnazione»: Cass. I, n. 42305/2010, cit.), senza in alcun modo menzionare l'art. 311. Questa interpretazione sarebbe l'unica compatibile con le finalità acceleratorie dei processi con detenuti poste a fondamento della novella, finalità che verrebbero frustrate se l'applicazione «venisse subordinata alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili fasi rescissorie» (Cass. II, n. 17362/2011, cit.). L'orientamento formalista della S.C. appare effettivamente il più aderente alla ratio legis e al dato letterale della disposizione in commento. Tuttavia, esso apre scenari problematici circa la tenuta del meccanismo rispetto ai principi costituzionali: l'elisione delle garanzie difensive (verifica della evidenza della prova, avviso di conclusione indagini, udienza preliminare) rimane esclusivamente fondata sulla verifica del giudice de libertate pure nell'ipotesi in cui successivamente venga annullata per assenza dei presupposti o per violazione di legge. Desta, inoltre, qualche perplessità l'equiparazione, desumibile dall'art. 453, comma 1-ter, tra la conferma del provvedimento coercitivo da parte del tribunale de libertate e la mancata proposizione del ricorso ex art. 309 o la rinuncia al medesimo. Essa determina una palese violazione delle garanzie difensive: il passaggio alla fase dibattimentale è sganciata perfino dal “riesame” in merito alla solidità della piattaforma indiziaria, così che, al riguardo, sono inconferenti le argomentazioni volte a enfatizzare come il rito de libertate sia maggiormente garantito rispetto alla verifica che il G.i.p. compie senza contraddittorio nell'immediato “tradizionale”, sebbene la norma si collochi nell'ottica di non consegnare nelle mani dell'imputato la leva di azionabilità del rito, che diversamente sarebbe precluso dall'inerzia del soggetto in vinculis. Segue: il termine finale Quanto al dies ad quem fissato nell'art. 453, comma 1-bis, l'intento del legislatore appare chiarissimo. È certo che, sulla scorta del risalente ma non superato insegnamento del giudice delle leggi, l'esercizio dell'azione penale sia subordinato al rispetto del principio della completezza delle indagini preliminari (cfr., Corte cost. n. 88/1991) e dunque alla acquisizione di un compendio probatorio ritenuto idoneo a reggere in dibattimento. Di qui la dilatazione del termine, dai novanta giorni a decorrere dalla iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 previsti per l'immediato ordinario ai centottanta giorni dall'esecuzione della ordinanza custodiale onde non comprimere le esigenze investigative. In questo modo, l'organo inquirente è incentivato a posticipare, ove possibile, la richiesta di misura cautelare personale ad indagini pressoché ultimate, così da esercitare l'azione penale direttamente davanti al giudice dibattimentale subito dopo avere superato indenne la fase del riesame (Cass. I, n. 2321/2010, cit.). Peraltro, a dispetto della apparente perentorietà del termine per la presentazione dell'istanza, desumibile sia dalla formula normativa («il pubblico ministero richiede il giudizio immediato (...) entro centottanta giorni»), sia dalla collocazione di esso tra i presupposti di innesco del rito, i giudici di legittimità hanno fornito una interpretazione che attenua, grandemente, la forza di questa disposizione. Ed invero la S.C., in adesione «per identità di ratio e di scopo» ai consolidati arresti giurisprudenziali in tema di immediato tipico, ha precisato che la tassatività del limite temporale attiene unicamente al completamento delle indagini e non anche alla materiale presentazione della richiesta del rito, rispetto alla quale esso assume natura ordinatoria (Cass. I, n. 42305/2010, cit.): con la conseguenza che, l'eventuale richiesta tardiva del P.m., configura una mera irregolarità, priva di efficacia invalidante sul procedimento. L'effetto è quello di scardinare lo «stretto collegamento tra notitia criminis, indagini e giudizio che si rinviene nella accezione tipica» del rito e che, nel caso di specie, finisce per declassare la qualificazione del rito come immediato ad un mero dato nominalistico. L'identità con il reato oggetto della misura cautelare Ai fini dell'esperibilità del rito, è poi necessaria la identità tra l'addebito oggetto della misura coercitiva e la contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio. È l'art. 453, comma 1-bis, a disporre espressamente che l'immediato custodiale può essere richiesto solamente «per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare». La scelta lessicale del termine “reato”, frutto di una «tecnica legislativa tutt'altro che precisa», ha portato a letture della norma di segno opposto. Punto incontroverso è che il meccanismo definitorio in esame può essere attivato ove i connotati essenziali del fatto storico siano i medesimi descritti nel titolo custodiale. Certamente, la vicenda potrà risultare delineata in modo meno preciso nell'ordinanza coercitiva, atteso che, mentre l'art. 292 richiede soltanto la «descrizione sommaria» del fatto (Cass. V, n. 15134/2007), l'art. 429, comma 1, lett. c) (richiamato dall'art. 456) ne impone l'esplicitazione «in forma chiara e precisa». Si tratta di una discrasia comune al passaggio tra la fase delle indagini e il giudizio; basti pensare alla distinzione codicistica tra avviso di conclusione indagini, che contiene soltanto la «sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede», e richiesta di rinvio a giudizio, nella quale il fatto deve essere enunciato in forma chiara e precisa. Dunque, appare fisiologico l'eventuale inserimento nel decreto di citazione “custodiale” di elementi specificativi non inclusi nell'ordinanza cautelare, purché rimanga inalterato il nucleo storico del fatto oggetto di incolpazione, pena la violazione del diritto di difesa. Rimane invece controverso se possa essere mutata la qualificazione giuridica dell'addebito contenuto nel provvedimento restrittivo. La risposta è negativa aderendo alla interpretazione apparentemente formalistica che fa leva sul termine usato dal legislatore («reato» e non «fatto») per sottolineare come «nella fase delle indagini il riferimento al nomen iuris consente innanzitutto di specificare il fatto». In senso contrario, si è però rilevato che, accedendo a questa tesi, si finirebbe per violare il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la qualificazione giuridica data dal giudice della cautela ha rilievo, unicamente, all'interno del procedimento incidentale de libertate (Cass. S.U., n. 16/1996). Ed inoltre, in base al principio generale espresso nell'art. 521, comma 1 «che la novella non può sovvertire», che il giudice può procedere alla modifica in ogni stato e grado del procedimento il nomen iuris del fatto contestato: dunque non sussiste per l'organo giurisdizionale alcun vincolo nel qualificare sotto il profilo giuridico il thema decidendum neppure in sede di emissione del decreto di giudizio immediato (art. 456). Peraltro, nel giudizio immediato "custodiale" la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase incidentale cautelare non è causa di nullità del decreto, non realizzandosi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio (Cass. V, n. 37463/2021). La connessioneLa riforma non ha modificato la disciplina dei procedimenti cumulativi. Trova quindi applicazione il precetto dell'art. 453, comma 2, in base al quale ove il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulti connesso con altre imputazioni per le quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di questo rito, si procede separatamente per gli altri addebiti e nei confronti degli altri imputati. Tenuto conto che per l'attivazione del nuovo modello definitorio occorre sia la identità tra il reato oggetto del provvedimento coercitivo e quello al centro dell'azione penale, sia la persistenza dello status custodiae in capo alla persona sottoposta ad indagini, ne consegue che l'operatività dell'istituto risulta compromessa tanto nel caso di giudizi con più addebiti, quanto nella ipotesi di procedimenti con più imputati. Il limite, è stato rilevato, appare conseguenza dell'avere il legislatore utilizzato quale riferimento, «in modo un pò utopistico», il modello del processo con un solo imputato e una sola imputazione, già fatto proprio dal codice del 1988, trascurando le fattispecie complesse che, con frequenza, si affacciano nelle aule giudiziarie. Superando un risalente contrasto giurisprudenziale, si è riconosciuto che, in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta ed un altro per il quale è prevista l’udienza preliminare, il P.m., sussistendo per entrambi i presupposti di cui all’art. 453, può formulare richiesta congiunta di giudizio immediato (Cass. V, n. 17202/2025, Cass. VI, n. 14449/2023, Cass. VI, n. 14065/2021). Rimane, infine, ferma la clausola di salvezza per l'ipotesi in cui l'eventuale separazione dei giudizi pregiudicherebbe gravemente le indagini; ogni qual volta la riunione risulti indispensabile, prevale il rito ordinario (art. 453, comma 2, ultimo periodo). BibliografiaBarazzetta - Corbetta, Modifiche a disposizioni del c.p.p., in Aa.Vv., Decreto sicurezza: tutte le novità, Milano, 2008, 115; Bassi, I riti speciali nella riforma Cartabia: un’occasione mancata?, in Il Penalista, 25 ottobre 2021; Bene, Il giudizio immediato, Napoli, 2000, 138; Bricchetti - Pistorelli, Giudizio immediato per chi è già in carcere, in Guida dir., 2008, 23, 80; Chiliberti - Roberti, Il giudizio immediato, in Aa.Vv., Manuale pratico dei procedimenti speciali, Milano, 1994, 424; Conte, L’immediatezza nella riforma Cartabia, in Giur. pen. web, 2022, 6; De Rosa, Voce Giudizio immediato, in Gaito (a cura di), Dig. d. pen., I Agg., Torino, 2005, 571; Di Chiara, Il “previo interrogatorio” presupposto del giudizio immediato, in Giur. mer., 1990, II, 813; Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Politica del diritto, 4/2021, 591 e ss.; Gaito, Giudizio immediato, in Dalia (a cura di), I procedimenti speciali, Napoli, 1989, 104; Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Sistema penale, 15 ottobre 2021; Lozzi, Dubbi di legittimità costituzionale in tema di giudizio immediato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1620; Lorusso, Il giudizio immediato (apparentemente obbligatorio) e la nuova ipotesi riservata all’imputato in vinculis, in Aa.Vv., Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, in Lorusso (a cura di), Padova, 2008, 152; Maddaluno, Problemi interpretativi dell’art. 453, comma 1-bis, c.p.p. nell’ambito dei rapporti tra procedimento cautelare ed esercizio “alternativo” dell’azione penale, in Giust. pen., 2011, 242; Maffeo, Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione, in Dir. pen. e proc., 2010, 560; Orlandi, Note critiche, a prima lettura, in tema di giudizio immediato “custodiale” (art. 453, comma 1-bis, c.p.p.), in Osservatorio del processo penale, 2008, 3, 10; Paolozzi, Ombre di involuzione sul giudizio immediato, in Giust. pen., 1991, III, 197; Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 60/2021, 3 novembre 2021; Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 68/2022, 7 novembre 2022; Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 2/2023, 5 gennaio 2023; Rivello, Il giudizio immediato, Padova, 1993, 103; Siracusano, voce Giudizio Immediato, in Dig. d. pen., Torino, 2010, 4; Spagnolo, L’art. 453, comma 1-bis, c.p.p.: una nuova ipotesi di giudizio immediato?, in Giur. it., 2009, 2781; Spagnolo, La natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati in custodia cautelare. Osservazioni, in Cass. pen., 2010, 1355; Tona, Sub art. 453 c.p.p., in Tranchina (a cura di), Codice di Procedura penale, Milano, 2008, vol. II, 3504; Valentini, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in Mazza - Viganò (a cura di), Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125), Torino, 2008, 332; Varraso, Il doppio binario del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, in Scalfati (a cura di), Il decreto sicurezza, Torino, 2008, 175; Varraso, La “legge Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, in Sistema penale, 2/2022, 29 e ss.; Zanetti, Il giudizio immediato, in Pisani (a cura di), Il giudizio immediato, I procedimenti speciali in materia penale, Milano, 2003. |