Codice di Procedura Penale art. 464 sexies - Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova 1 .Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova1. 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
[1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 28 aprile 2014, n. 67 . InquadramentoL'art. 464-sexies dispone, durante la sospensione del procedimento, l'acquisizione di prove non differibili ed astrattamente idonee a determinare il proscioglimento dell'imputato a conferma, da un lato, di una possibile attività probatoria anche in una fase di teorica stasi procedimentale e, dall'altro, di una tendenziale priorità assegnata al proscioglimento dell'indagato. Le possibili vicende durante il periodo di sospensione del procedimento per messa alla provaLa norma in commento — che, in parte, riecheggia quella di cui all'art. 70, comma 2 — prevede, nella situazione di “semiparalisi” determinatasi con il provvedimento di sospensione del procedimento, un particolare regime probatorio attivabile su richiesta di parte. L'esplicito richiamo alle modalità stabilite per il dibattimento appare determinata dalla riconosciuta incompatibilità dell'assunzione di prove suscettibili di condurre al proscioglimento con i limiti che circondano la formazione della prova prima del dibattimento, essendosi osservato come le medesime ragioni di tutela della possibilità di autodifesa dell'imputato, che costituiscono la ratio della disciplina in questione, sussistono anche nella fase delle indagini preliminari e che non è apparso invece opportuno attribuire al giudice, che solo episodicamente interviene in tale fase, un autonomo ed officioso potere di accertamento sull'esistenza di una causa di proscioglimento dell'indiziato. Medesima attività d'iniziativa si riconosce al P.m. non solo con riferimento all'acquisizione delle prove che possono portare al proscioglimento, ritenendosi che il principio di parità tra le parti ben possa giustificare l'estensione dei casi in cui è consentita la formazione della prova prima del dibattimento anche al di fuori dei casi di incidente probatorio, ma anche con riferimento alle prove non rinviabili di segno opposto (ossia quelle che potrebbero basare un'ipotetica pronuncia di condanna), queste ultime acquisibile solo negli stretti limiti fissati dall'art. 392: ovviamente il pericolo di dispersione della prova che la rende acquisibile prima del dibattimento non riguarda solo il versante delle prove a carico ma si estende anche a quelle delle prove a discarico. La norma suscita, peraltro, qualche perplessità per il suo carattere ambiguo e controverso. Si autorizza l'acquisizione di prove (non rinviabili) nel timore di dovere riprendere il processo perché la prova potrebbe non sortire esito positivo? Quale significato va, poi, attribuito al termine non rinviabili? Si tratta di prove analoghe a quelle irripetibili? Sfugge, inoltre, il senso dell'utilità pratica dell'assunzione di prove a favore del proscioglimento dell'imputato, una volta dato corso alla misura. Nel silenzio della norma, l’unico possibile significato potrebbe essere quello che la presenza di tale prova (che deve essere, quindi, ritenuta come inedita e del tutto sconosciuta all’interessato) determini l’immediata sospensione della messa alla prova ed il ripristino del processo. Va tuttavia evidenziato come il principio del favor rei permei questa parte di disciplina: invero, l'interesse dell'imputato ad essere prosciolto prevale comunque sull'interesse del medesimo a vedersi ammesso alla prova. BibliografiaAmato, L’impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità, in Guida dir. 2014, n. 21, 87; Caprioli, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen. 2012, 7 ss.; Cesari, Commento agli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448 del 1998, in Aa.Vv., Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, in Giostra (a cura di), Milano, 2009, 341 ss.; Fiorentin, Rivoluzione copernicana per la giustizia ripartiva, in Guida dir. 2014, n. 21, 12; Gargani, Sicurezza sociale e diritti dei detenuti nell’età del sovraffollamento carcerario, in Dir. pen. e proc. 2012, 633 ss.; Larizza, Le “nuove” risposte istituzionali alla criminalità minorile. La sospensione del processo con messa alla prova, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, vol. V, Dir. e proc. pen. min. in Palermo Fabris - Presutti (a cura di), Milano, 2011, 279; Normando, Modelli alternativi di giustizia in materia penale: l’intervento del mediatore, in Proc. pen. giust. 2014, n. 2, 125 ss.; Palazzo, Sulla riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in Dir. pen. e proc. 2013, 99 ss.; Pulito, Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, in Proc. pen. e giust. 2015, n. 1. |