Codice di Procedura Penale art. 482 - Diritto delle parti in ordine alla documentazione.Diritto delle parti in ordine alla documentazione. 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale [136], entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse [141], purché non contraria alla legge. Le memorie [121] scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale. 2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario [126] dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza. InquadramentoLa parti possono incidere sulla formazione del verbale esercitando i diritti loro attribuiti dall'art. 482 (norma applicabile al solo dibattimento, e non anche all'udienza in camera di consiglio: Cass. II, 14 dicembre 1992, B., in R. Guariniello, 316). In particolare, esse hanno il diritto: a ) di fare inserire nel verbale d'udienza ogni dichiarazione a.1) pertinente al processo; a.2) corrispondente ad un interesse difensivo dell'imputato; a.3) non contraria alla legge (ovvero non illecita quanto al contenuto ed alle espressioni adoperate); a.4) contenuta nei limiti strettamente necessari, con esclusione di ogni lungaggine non necessaria. Tali dichiarazioni possono essere dettate direttamente a verbale dalla parte o dal difensore, soltanto se il giudice lo autorizzi; b ) di sollecitare la verifica di quanto verbalizzato, chiedendo, se necessario, le dovute rettifiche (in proposito, si è ritenuto che nessun termine di decadenza sia previsto per la richiesta di integrazione della verbalizzazione della deposizione di un teste (Cass. II, 1 ottobre 1992, B., in R. Guariniello, 315: fattispecie nella quale la richiesta di rettifica era intervenuta a notevole distanza di tempo, a seguito di richiesta del p.m.). Naturalmente, è necessario che il processo sia ancora in corso, non potendo essere logicamente consentita la richiesta dopo la decisione) e cancellazioni; c ) di ottenere l'allegazione a verbale delle memorie scritte presentate a sostegno delle proprie richieste e conclusioni. In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l'allegazione al relativo verbale delle memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle conclusioni dibattimentali, non determina nullità, bensì una mera irregolarità (Cass. II, n. 25525/2008). La decisione sulle questioni poste dalla partiIn ordine a tutte le relative questioni, il presidente del collegio (od il giudice monocratico), ai sensi dell'art. 482, comma 2, decide con ordinanza: la disposizione, posta a garanzia della fedeltà e completezza della verbalizzazione, consente di risolvere, nell'immediatezza, le predette questioni, pur non escludendosi che il verbale possa essere denunciato per falso (Cass. III, n. 7785/1996). Le patologieL'art. 482, nella parte in cui stabilisce i diritti delle parti in ordine alla verbalizzazione, deve essere considerato come una norma contenente previsioni relative all'intervento ed all'assistenza dell'imputato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 178, comma 1, lett. c): ne consegue che ogni sua violazione integra una nullità di ordine generale, non più deducibile, ai sensi dell'art. 180, se non rilevata o dedotta prima della definizione del giudizio di appello, qualora si sia verificata nel corso del giudizio di primo grado (Beltrani, 168 ss.). La giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso in cui il difensore sia presente in udienza, il diritto di difesa deve, comunque, ritenersi assicurato anche se dal verbale non risultino le richieste o conclusioni assunte in relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il patrono abbia diritto di interloquire (Cass. VI, n. 2163/1998: nella specie, la S.C. — annullando il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva, a sua volta, annullato l'ordinanza del Tribunale ordinario perché non era stato sentito il difensore nel momento in cui il giudice, su richiesta del p.m., aveva emesso l'ordinanza di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento — ha osservato che il patrono, presente in udienza, e quindi in grado di svolgere le sue funzioni difensive, non le aveva svolte per sua libera scelta, e non per impedimento frapposto dal presidente del collegio giudicante); si è, successivamente, chiarito che non si ha nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di mancato inserimento, nel verbale di udienza, delle richieste o conclusioni del difensore, in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali lo stesso abbia il diritto di interloquire (Cass. VI, n. 43207/2010: fattispecie relativa all'omessa documentazione delle dichiarazioni rese dal difensore nel giudizio d'appello circa l'asserita inadeguatezza della relazione dei fatti effettuata dal consigliere relatore). BibliografiaAprile- Silvestri, Il giudizio dibattimentale, Milano, 2006; Beltrani, Il dibattimento penale monocratico, Torino, 2003; Bianchi, Le modalità di verbalizzazione delle attività svolte in udienza, in Arch. n. proc. pen. 2007, 411; Guariniello, Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, Torino, 1994, 315; Plotino, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, Milano, 1996; Rivello, Il dibattimento nel processo penale, Torino, 1997; Voena, voce Udienza penale, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 495. |