Codice di Procedura Penale art. 564 - [Tentativo di conciliazione] 1 .[Tentativo di conciliazione] 1. [1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.] [1] Articolo non più in vigore ad opera dell'art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l'intero libro VIII. InquadramentoArticoli non più in vigore ad opera dell’art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l’intero libro VIII. |