Codice di Procedura Penale art. 565 - [Procedimento per decreto] 1 .


[Procedimento per decreto] 1.

[1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI 2.

2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.]

[1] Articolo non più in vigore ad opera dell'art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l'intero libro VIII.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 197, comma 1 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo d.lgs., come modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188.

Inquadramento

Articoli non più in vigore ad opera dell’art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l’intero libro VIII.

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