Codice di Procedura Penale art. 565 - [Procedimento per decreto] 1 .[Procedimento per decreto] 1. [1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI 2. 2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.] [1] Articolo non più in vigore ad opera dell'art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l'intero libro VIII. [2] Comma così sostituito dall'art. 197, comma 1 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo d.lgs., come modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188. InquadramentoArticoli non più in vigore ad opera dell’art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l’intero libro VIII. |