Codice di Procedura Penale art. 566 - [Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo] 1 .


[Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo] 1.

[1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3 2

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4 3

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto4

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili 5

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono 6.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si precede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452 comma 2 7.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro8].

[1] Il libro VIII del codice, comprendente gli articoli da 549 a 567, è stato interamente sostituito dall'art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479. 

[2] Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. a) d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo d.lgs., come modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188.

[3] Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 51, cit., a decorrere dal 2 giugno 1999.

[4] Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 51, cit., a decorrere dal 2 giugno 1999.

[5] Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 51, cit., a decorrere dal 2 giugno 1999.

[6] Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 51, cit., a decorrere dal 2 giugno 1999.

[7] Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 51, cit., a decorrere dal 2 giugno 1999.

[8] La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1991, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, « nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'articolo 449, quinto comma, dello stesso codice ». Successivamente la Corte cost., con sentenza 15 aprile 1992, n. 175 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma « nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice ».

Inquadramento

Articoli non più in vigore ad opera dell’art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha sostituito l’intero libro VIII.

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