Codice di Procedura Penale art. 571 - Impugnazione dell'imputato.Impugnazione dell'imputato. 1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione [581 s.; 34 min.] personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122; 37 att.] nominato anche prima della emissione del provvedimento 1. 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela [419, 424 c.c.] e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere [71 2], che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato [34 min.]. 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine 2. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore [99 2]. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale 3.
[1] Le parole da «Salvo» a «dall’articolo 613, comma 1,» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 54, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). [2] Seguiva un secondo periodo, soppresso dall'art. 46 l. 16 dicembre 1999, n. 479. [3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 37 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. InquadramentoL'art. 571 prevede che l'imputato può proporre impugnazione personalmente, oppure per mezzo di procuratore speciale, nominato anche prima della pronunzia del provvedimento, o ancora per mezzo del difensore che risulta nominato nel momento in cui il provvedimento viene depositato o per mezzo di difensore nominato al fine di proporre l'impugnazione. La facoltà di proporre personalmente l'impugnazione ad esclusione del ricorso per cassazione, in virtù della modifica normativa (l. 23 giugno 2017, n. 103)- spetta esclusivamente all'imputato (in relazione alla sua particolare condizione) e non può estendersi agli altri soggetti processuali, in virtù del principio di tassatività. Anche il condannato è ammesso alla impugnazione personale, sia in riferimento a quanto previsto dagli artt. 666 comma 6 (che rinvia alle disposizioni generali sulle impugnazioni) e 678 del codice, (ma vedi, quanto al ricorso per cassazione, infra), che in virtù delle espresse previsioni facoltizzanti contenute nelle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 69-bis comma 3; 14-ter; 35-bis comma 5; 35-ter comma 1 l. n. 354/1975 e succ. mod.). Analogamente, solo al difensore dell'imputato (che sia tale all'atto del deposito del provvedimento impugnabile) spetta una legittimazione autonoma a proporre impugnazione, che il legislatore ritiene ricompresa nel mandato difensivo anche generico. Circa tale aspetto va però osservato che con la riforma del 2022 (d.lgs. n.150/2022) è stata introdotta (v. sub art.581 comma 1 quater) una particolare disciplina per il caso di sentenza emessa in assenza dell'imputato. In simile caso è necessario specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. L'imputato può togliere effetto all'impugnazione proposta dal difensore nei modi previsti per la rinunzia dall'art. 589. Il tutore ed il curatore esercitano il diritto d'impugnazione per l'imputato sottoposto a tutela o incapace di intendere e di volere ed il loro consenso è condizione di validità della dichiarazione con cui l'imputato toglie effetto all'impugnazione proposta dal difensore. Sussiste la facoltà del difensore dell'imputato di impugnare in via autonoma il decreto di inammissibilità o rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. IV, n.13230/2022). La pluralità di impugnazioni nell'interesse dell'imputatoIl principio di unicità del diritto alla impugnazione, comporta che lì dove sia stato proposto il gravame da uno dei soggetti legittimati (imputato o difensore) e sia intervenuta la relativa decisione (anche nel senso della inammissibilità), vi è consumazione della facoltà, con preclusione all'ulteriore esercizio anche in ipotesi di tempestività della seconda impugnazione (Cass. I, n. 2952/2014; Cass. II, n. 19109/2011; Cass. S.U., n. 6026/2008). Ciò tuttavia presuppone, nel caso di contumacia, la ritualità della relativa dichiarazione, non potendosi altrimenti ritenere pregiudicata la facoltà spettante all'imputato, così come il principio della unicità non può ritenersi applicabile lì dove vi sia omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado (Cass. V, n.3881/2014; Cass. V, n. 44863/2014). Lì dove possibile, va disposta la riunione dei diversi atti di impugnazione proposti avverso il medesimo provvedimento. Va altresì ricordato che in rapporto alla previgente disciplina della contumacia, la Corte cost. n. 317/2009 ha escluso che l'impugnazione proposta dal difensore del soggetto contumace potesse comportare preclusione alla restituzione nel termine, in presenza degli indicatori di mancata conoscenza effettiva del procedimento. Tale decisione, pur emessa in riferimento a disciplina non più vigente (in virtù delle modifiche apportate con l. n. 67/2014) esprime il principio per cui l'iniziativa del difensore di proporre impugnazione, ove non concordata con l'interessato, non può determinare effetti irreparabili per il titolare del diritto. Va pertanto escluso che l'avvenuta proposizione della impugnazione da parte del difensore dell'assente sia - di per sè - di ostacolo alla proposizione del rimedio della rescissione del giudicato. Quando l'imputato abbia nominato più di due difensori, le nomine cronologicamente successive alla seconda sono prive di efficacia. Se una nomina, cronologicamente successiva alla seconda, è stata conferita all'espresso fine di proporre impugnazione, essa costituisce revoca delle precedenti nomine e l'impugnazione, se prima di essa non è stata proposta impugnazione o ne è stata proposta solo una, è valida ed efficace. Se invece sono già state proposte almeno due impugnazioni da due difensori diversi, la terza impugnazione, anche se proposta da terzo difensore all'uopo nominato, è priva di efficacia (Cass. S.U., n. 12164/2012; Cass. V, n. 46462/2014). La forma della nomina La nomina del difensore dell'imputato è un atto formale che non ammette equipollenti, pertanto è valida ed efficace se eseguita nelle forme previste dall'art. 96 (Cass. I, n. 35127/2011; Cass. I, n. 11268/2007), tra le quali non rientra l'autenticazione della sottoscrizione (Cass. VI, n. 15577/2011), ma può essere inoltrata anche a mezzo fax o tramite delegato, purché sussistano elementi sufficienti, secondo la valutazione del giudice, ad escludere dubbi circa la provenienza e la veridicità dell'atto (Cass. III, n. 25823/2013; Cass. III, n. 4968/2011). Va ricordato che la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina, sicchè il difensore non può impugnare, per difetto di legittimazione, la decisione di condanna emessa quando il soggetto era ancora in vita (Cass. V, n. 29235/2018). L'impugnazione personale dell'imputatoSolo l'imputato, o indagato, ha diritto di impugnare personalmente il provvedimento che lo riguarda (ad esclusione della proposizione del ricorso per cassazione) o limitarsi a nominare un difensore perché questi sia legittimato a proporre impugnazione nel suo interesse (Cass. VI, n. 2698/2009; Cass. III, n. 1456/2009; Cass. III, n. 43801/2008; Cass. I, n. 37170/2004). Per l'esercizio delle facoltà di reclamo - aventi natura di impugnazione - avverso i provvedimenti del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza quanto si è affermato in precedenza al par. 1(con sussistenza della facoltà di redazione e sottoscrizione personale dell'atto di impugnazione da parte del soggetto condannato). L'impugnazione personale dell'imputato si configura anche quando egli abbia sottoscritto la nomina del difensore per il giudizio di impugnazione (Cass. S.U., n. 47803/2008; Cass. III, n. 12999/2015; Cass. III, n. 28961/2012; Cass. I, n. 37827/2006), purché questa non sia redatta su un foglio separato (Cass. III, n. 19173/2015). L'imputato detenuto ha facoltà di presentare l'atto di impugnazione al direttore dell' Istituto in cui trovasi ristretto (art. 123), sia nell'ipotesi di atto redatto e sottoscritto personalmente che in quella di atto redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore (Cass. V n. 34157/2009). Con il recente intervento di novellazione (l. 23 giugno 2017, n. 103), è stata espressamente esclusa la facoltà per l'imputato di esercitare personalmente il potere di impugnazione limitatamente alla proposizione del ricorso per cassazione (v. il commento all'art. 613 c.p.p.). La norma attualmente vigente, pertanto, affida al solo difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso, nonchè eventuali memorie o motivi nuovi. La norma rappresenta una delle più significative innovazioni nel settore delle impugnazioni e tende a valorizzare la tecnicità intrinseca dell'atto di ricorso, (in rapporto alla capacità di selezione dei possibili vizi della decisione impugnata, rispondenti a quanto previsto in via generale dall'art. 606 c.p.p.) nonchè a deflazionare il carico della Suprema Corte nel settore penale. Dunque si tende a regolamentare in modo diverso la modalità di esercizio della impugnazione (appello o ricorso) in rapporto alle diversità ontologiche del mezzo, fermo restando che anche la redazione dell'atto di appello presenta margini di elevata complessità tecnica, specie in rapporto al sottolineato dovere di specificità dei relativi motivi. La disposizione che prevede la obbligatoria redazione dell'atto di ricorso per cassazione da parte del difensore abilitato - perchè iscritto nell'albo speciale - va applicata in riferimento a tutte le ipotesi in cui la legge processuale prevede la ricorribilità e riguarda non già la titolarità del diritto di impugnare (che resta dell'imputato), quanto le modalità del suo esercizio (Cass. S.U., n. 8914/2018; v. anche, per specifiche ipotesi Cass. V, n. 36161/2018; Cass. V, n. 23631/2018; Cass. VI, n. 22549/2018). Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale o di violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 8914/2018) hanno affermato che manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, come modificato dall'art. 1, comma 55, l. n. 103/2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Va evidenziato, tuttavia, che resta facoltà personale dell’imputato quella di proporre la richiesta, alla Corte di Cassazione, di rimessione del processo, trattandosi di una domanda rivolta al giudice competente e non di un atto di ricorso (Cass. V, n. 49483/2019). La procura specialeIn relazione a soggetti diversi dall'imputato, occorre la nomina di un professionista abilitato al quale deve essere conferita procura speciale per proporre ammissibilmente l'impugnazione (Cass. S.U., n. 19/2000). La regola si applica dunque, tra gli altri, alla persona offesa (Cass. S.U., n. 47473/2007), alla parte civile (Cass. V, n. 5238/2014; Cass. V, n. 43982/2009; Cass. IV, n. 6364/1997), nonché in relazione all'impugnazione proposta da parte dei terzi intestatari dei beni oggetto di confisca (Cass. S.U., n. 47239/2014), perché i terzi non sono imputati né proposti, e di conseguenza non possono né impugnare personalmente né limitarsi a nominare difensore di fiducia, dovendo conferire procura speciale ad un professionista iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Si è tuttavia ritenuto non necessario il conferimento di procura speciale al difensore, nella particolare ipotesi di atto di impugnazione proposto dagli eredi del soggetto pericoloso in caso di procedimento (ex art. 18 comma 2 e comma 3 d.lgs. n. 159/2011) promosso o proseguito nei loro confronti (Cass. V, n. 136/2016). La morte dell'imputato La morte dell'imputato determina la cessazione degli effetti della nomina, anche nel caso in cui il difensore abbia impugnato autonomamente il provvedimento (Cass. IV, n. 14156/2015; Cass. I, n. 24507/2010) ed anche se l'impugnazione sia stata proposta dagli eredi del defunto, ove tale facoltà non sia loro espressamente attribuita dalla legge (Cass. III, n. 35217/2007). La rinunzia all'impugnazioneLa rinunzia all'impugnazione costituisce atto personale dell'imputato. Pertanto, anche quando l'impugnazione è proposta dal difensore, questi ha facoltà di rinunziarvi solo in presenza di apposita procura speciale rilasciata dall'imputato , anche se latitante (Cass. III, n. 7784/2020; Cass. II, n. 5378/2014; Cass. I, n. 2952/2014;Cass. I, n. 29202/2013; Cass. I, n. 7764/2012; Cass. V, n. 4429/2010); sul tema, risolvendo un contrasto, le Sezioni Unite Cass. S.U., n.12603/2016 hanno precisato che il difensore non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione (anche se da lui autonomamente proposta) a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. In caso di imputato minorenne la rinunzia è valida solo se vi è concorso di volontà del genitore o del tutore (Cass. V n.12917/2020). BibliografiaBargis, Impugnazioni, in Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2012. |