Codice di Procedura Penale art. 573 - Impugnazione per i soli interessi civili.

Sergio Beltrani

Impugnazione per i soli interessi civili.

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale1.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile2.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [5881].

[1] Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, lett. a) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito la parola: «gli» alla parola «i soli». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

[2] Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Inquadramento

L'art. 573 disciplina le impugnazioni “per gli interessi civili”.

Il comma 1 della disposizione in commento è stato interpolato dall'art. 33, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 150 del 2022 – c.d. “riforma Cartabia”, e disciplina oggi l'impugnazione anche “per gli interessi civili”; il comma 1-bis, introdotto sempre dall'art. 33, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, disciplina, al contrario, l'impugnazione “per i soli interessi civili”.

La modifica intende evidenziare che le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono alle impugnazioni per gli interessi civili che coesistono con le impugnazioni agli effetti penali: soltanto per tali impugnazioni deve ritenersi attualmente prevista la proposizione, la trattazione e la decisione con le forme ordinarie del processo penale.

Per quelle di cui al comma 1-bis, ovvero quelle riguardanti i soli effetti civili, ferma di necessità, logicamente, la proposizione con le forme ordinarie del processo penale, si prevede una possibilità alternativa di trattazione e decisione:

– con le forme ordinarie del processo penale, ove il giudice penale abbia dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione;

– ovvero con le forme ordinarie del processo civile (pur non menzionate, ma di necessità altrettanto logicamente evocate) ove il giudice penale abbia dichiarato l'ammissibilità dell'impugnazione.

La proposizione del ricorso della parte civile non è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale anche per gli aspetti penali del giudizio, sicché, ove nelle more del procedimento sia sopravvenuta la prescrizione del reato e l'impugnazione dell'imputato sia stata giudicata inammissibile, non può dichiararsi l'estinzione del reato (Cass. III, n. 12025/2020).

Premesso che «per “interessi civili” paiono da intendersi quelli inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale», la dottrina (Marandola, in Spangher, 93 s.) identifica le relative questioni «in quelle concernenti la responsabilità dell'imputato e del responsabile civile per le restituzioni, per il risarcimento del danno cagionato dal reato e per la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile (artt. 538 e 541, comma 1); le questioni relative alla responsabilità della parte civile o del querelante, allorché l'imputato od il responsabile civile abbiano fatto domanda per la rifusione delle spese processuali sostenute ed il risarcimento dei danni causati dall'azione civile (artt. 427, commi 2 e 3; 541, comma 2; 542); ed, infine, i temi riguardanti la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 534)».

È dubbio in dottrina (Marandola, in Spangher, 93) se nella nozione possano farsi rientrare le questioni riguardanti l'esecuzione della provvisionale e quelle riguardanti la responsabilità delle parti private e del querelante per le spese processuali anticipate dallo Stato.

In realtà le seconde vi rientrano certamente, ex art. 574, comma 1, ultima parte; quanto alle prime, la questione sembra in realtà non potersi porre, poiché la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva (c.d. provvisionale) non è impugnabile per cassazione, in quanto esso ha carattere meramente delibativo, non è necessariamente motivato ed è, per sua natura, insuscettibile di passare in giudicato, poiché destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. S.U., n. 2246/1991; Cass. III, n. 18663/2015).

Il procedimento nei casi di cui al comma 1

L'art. 573, comma 1, stabilisce che l'impugnazione per gli interessi civili sia:

– proposta (quanto a forme e termini);

– trattata (quanto alle forme procedimentali);

– decisa (quanto alle regulae juris);

– con le forme ordinarie delle impugnazioni penali.

Si è precisato, in dottrina, che «il parametro dell'interesse all'impugnazione sarà, in tal caso, ancorato alla nozione di soccombenza» (Marandola, in Spangher, 94).

La «proposizione»

Si rinvia, in proposito, agli artt. 581 ss.

La <<trattazione>>

La giurisprudenza (Cass. V, n. 3096/1997) ha osservato che il riferimento dell'art. 573 alla «trattazione» dell'impugnazione per i soli interessi civili «con le forme ordinarie del processo penale», riguarda ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado: è stato, pertanto, disatteso il motivo di ricorso contro la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, con il quale la p.c. ricorrente aveva censurato l'avvenuta trattazione dell'appello in udienza camerale – come previsto in considerazione del rito prescelto dall'imputato – in luogo che in udienza pubblica – erroneamente ritenuta dal ricorrente forma ordinaria, ex art. 573).

La «decisione»

Anche la decisione dell'impugnazione riguardante anche gli interessi civili, per espressa previsione dell'art. 573, deve avere luogo “con le forme ordinarie del processo penale”: trova espressa applicazione, in tal caso, il principio di accessorietà dell'azione civile esercitata nel processo penale rispetto all'azione penale, sancito dall'art. 538 c.p.p., cui si rinvia.

Il procedimento nei casi di cui al comma 1- bis

Come anticipato, l'art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”) ha inserito, nel corpo dell'art. 573, un nuovo comma 1-bis, a norma del quale, nei casi in cui una sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice competente per la decisione dell'impugnazione (corte d'appello o di cassazione, in primis, ma anche tribunale, in caso d'impugnazione di una sentenza del giudice di pace), se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la “prosecuzione” al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (ovvero innanzi a sé).

Ove si ritenga (come a noi appare corretto) che, con il rinvio degli atti al giudice civile per la prosecuzione del giudizio d'impugnazione, resta superato il riferimento del comma 1 alle forme ordinarie di trattazione e di decisione del giudizio penale, ma non anche – logicamente – a quelle di proposizione, che attengono al momento genetico dell'imputazione, fisiologicamente unico, e restando, quindi, fermo, che l'impugnazione “anche per i soli interessi civili” va proposta “con le forme ordinarie del processo penale”, l'ammissibilità o meno di essa va decisa con tali forme: pertanto, il giudice civile cui il giudice penale abbia rinviato gli atti per la prosecuzione del giudizio d'impugnazione, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 573, non potrebbe sovrapporre alla previa valutazione di ammissibilità dell'impugnazione del giudice penale la propria in ipotesi diversa valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione stessa in riferimento alle forme ordinarie del processo civile.

Altro problema riguarda la possibilità che il giudice civile – nonostante la previa valutazione di ammissibilità dell'impugnazione operata dal giudice penale – dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione stessa in riferimento alle forme del processo penale, in ipotesi non rilevata dal giudice penale: in difetto di una statuizione cui ricollegare efficacia di giudicato parziale sul punto alla determinazione del giudice penale di disporre la trasmissione degli atti a quello civile, e tenuto conto del fatto che – in difetto di diversa espressa previsione di legge – costituisce principio generale dell'ordinamento quello secondo cui ciascun giudice è giudice per intero del suo processo, riteniamo preferibile la risposta affermativa; a ciò induce, peraltro, la chiara previsione dell'art. 591, comma 4, c.p.p., a norma del quale l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando non è stata rilevata, può essere dichiarata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Superato il riferimento alla disciplina dettata dal primo comma dell'art. 573, ormai inerente soltanto ai casi in cui risultino da decidere simultanee impugnazioni riguardanti interessi penali e civili insieme, quando residuino da decidere soltanto queste ultime da parte del giudice civile, la “trattazione” e la “decisione” avranno luogo secondo le forme del procedimento civile; quanto, in particolare, alla “decisione”, la dottrina ha osservato a prima lettura che «nel giudizio ormai trasferito nella sede civile e avente ad oggetto la sola azione di danno, autonomo rispetto a quello svoltosi nella sede penale, il giudice non potrà non tenere conto dello statuto della prova civile e del parametro di giudizio del “più probabile che non”, anziché di quello della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”» (Bassi 2022, 268 s.). L'assunto era già stato talora sostenuto, ma erroneamente, per evidente contrasto con la previgente formulazione dell'art. 573, comma 1, dalla giurisprudenza (Cass. II, n. 11808/2022).

Con la novella, il legislatore sembra avere preso atto delle resistenze a conformarsi alle regole del processo penale della giurisprudenza civile, ferma, in precedenza, nel ritenere, in riferimento ai casi di cui all'art. 622 c.p.p. (cui si rinvia) che nel giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione in sede penale ai soli effetti civili, si applicano le regole sostanziali e processuali (e, quindi, probatorie) proprie del processo civile (Cass. civ. I, n. 7474/2022; Cass. civ. III, n. 27016/2022).

Ora come in precedenza, ove si proceda ai soli effetti civili, in difetto di una previa affermazione di responsabilità passata in giudica agli effetti penali, resta precluso al giudice civile l'accertamento, anche in via incidentale, della responsabilità penale del soggetto convenuto – non più imputato – (Corte cost., n. 182/2021; Cass. civ. III, n. 30496/2022).

A seguito del rinvio per la prosecuzione al giudice civile, da parte del giudice penale, dell'impugnazione riguardante i soli interessi civili, sembrerebbe non necessaria la riassunzione, prevista dall'art. 392 c.p.c. per il solo giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., che, tecnicamente inteso, presuppone un previo annullamento della sentenza impugnata, in questo caso non intervenuto; siamo consapevoli, peraltro, del fatto che il riferimento al rinvio per la prosecuzione ben potrebbe essere inteso in senso atecnico, legittimando, per identità di ratio, l'assunto della necessità, anche nei casi di cui all'art. 573, comma 1-bis, delle riassunzione. La giurisprudenza (Cass. II, n. 29552/2025) ha da ultimo ritenuto che è ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormità strutturale, l'ordinanza con la quale la Corte di appello, ex art. 573, comma 1-bis, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla sua "riassunzione" davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità o necessità di iniziativa delle parti.

Per risolvere il problema, occorre premettere che l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 573 stata spiegata, dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 come espressione, con riguardo all'ipotesi in cui sia assente un'impugnazione anche agli effetti penali, della «innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale», così determinandosi «un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni»; si aggiunge che, «con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale», e si è concluso che «non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile».

Come già evidenziato, pur ad altro proposito, dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 38481/2023), «risulta pertanto evidente, sulla base della piana lettura del dato testuale delle nuove norme, e del significato sistematico appena ricordato, il mutamento di coordinate operato rispetto al "pregresso" quadro: mentre in precedenza anche l'impugnazione ai soli effetti civili (ovvero, in altri termini, quella svolta in assenza di ogni altra censura, da parte del medesimo impugnante ovvero dalle altre parti, riguardante i profili penali della decisione) era comunque destinata ad essere decisa dal giudice del processo penale nel quale era stata esercitata l'azione civile, benché non residuassero più aspetti di ordine penale (e a tale piano apparteneva pur sempre, per il giudizio di legittimità, l'epilogo eccezionale rappresentato dall'art. 622 c.p.p.), all'esito della modifica in oggetto l'impugnazione (proposta, secondo la immutata regola generale di cui al primo comma dell'art. 573 c.p.p., valevole anche nel caso di censure ai soli fini civili, nelle «forme ordinarie del giudizio penale») viene oggi ad essere decisa dal giudice civile, restando attribuito al giudice penale il solo compito di valutare la non inammissibilità dell'impugnazione stessa»: la volontà del legislatore di accelerare i tempi di decisione, ed il superamento (nel caso in cui non siano più in gioco, per effetto del relativo giudicato, profili penali), della ordinaria regola di "attrazione" nel campo penale anche delle questioni civilistiche collegate al reato, ha indotto a stabilire che, una volta esclusa dal giudice penale l'inammissibilità dell'impugnazione (evenienza nella quale, per evidenti ragioni di economia processuale, il giudizio sarebbe definitivamente concluso), il giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la "prosecuzione" e la decisione, nel merito, dell'impugnazione.

Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che non può condurre a diverse conclusioni il fatto che, con riguardo in particolare al giudizio di legittimità, di "rinvio", segnatamente al giudice civile competente per valore in grado di appello, già si occupasse l'art. 622 c.p.p. e che tale rinvio sia stato letto come introduttivo di un giudizio del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello penale, conseguentemente richiedente un atto di impulso di parte attraverso l'istituto della riassunzione ex art. 392 c.p.p. evocato dallo stesso termine di "rinvio": «E' significativa infatti, (…), onde distinguere nettamente le due ipotesi, la ben diversa portata del "rinvio" come emergente dalla stessa concatenazione dei passaggi delle due norme: mentre il rinvio dell'art. 622 cit. segue a pronuncia di "annullamento", ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull'impugnazione ad opera della Corte penale (giustificandosi il rinvio al giudice civile d'appello essenzialmente allorquando la decisione impugnata sia priva di motivazione ovvero debbano essere svolti accertamenti e valutazioni in fatto non esperibili nel giudizio di legittimità), il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis è funzionale alla "prosecuzione" in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità (cesure date invece, nell'art. 622 cit., proprio dalla pronuncia di annullamento e che impediscono, tra l'altro, secondo la costante giurisprudenza civile, l'enunciazione di un principio di diritto cui il giudice civile del rinvio sia tenuto ad uniformarsi)».

Ne consegue, se di medesimo giudizio "rinviato" per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, che non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile; di qui, logicamente, anche la non necessità della riassunzione, al contrario necessaria ai fini dell'instaurazione del giudizio di rinvio nei casi previsti dall'art. 622 c.p.p.

Osservano ancora le Sezioni Unite che «proprio la comparazione tra l'art. 573, comma 1-bis, e l'art. 622 c.p.p. (…) sembra rivelare come l'unica lettura possibile della nuova disciplina sia quella appena considerata, giacché, ove il legislatore della c.d. Riforma Cartabia avesse invece inteso lasciare sostanzialmente immutato il quadro normativo come letto dalla costante giurisprudenza di legittimità, ben poco senso avrebbe avuto l'adozione del nuovo art. 573, comma 1-bis, finendo quest'ultima norma per sovrapporsi irrazionalmente, negli esiti, proprio a quella dell'art. 622 cit. Dunque, è proprio il ben diverso rapporto cronologico a fondamento della nuova norma rispetto a quello posto alla base dell'art. 622 cit. (tra decisione e successivo rinvio, nell'art. 622, e tra rinvio e successiva decisione, nell'art. 573, comma 1-bis) a rendere non assimilabili tra loro l'assetto attuale e quello precedente di cui l'art. 622 cit. rappresenta pur sempre, come detto, nell'eccezione così introdotta alla regola dell'attrazione dell'azione civile al processo penale, una esplicazione».

Per la medesima ragione, secondo le Sezioni Unite, «appaiono improponibili, proprio perché il giudizio che prosegue è sempre e solo il medesimo iniziato dinanzi al giudice penale, le esegesi (…) che hanno posto, accanto al vaglio di ammissibilità o meno del ricorso per cassazione affidato dalla nuova norma al solo giudice penale, un ulteriore e successivo vaglio di ammissibilità, secondo le regole processual-civilistiche, in capo alla sezione civile di rinvio».

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Vi è stato contrasto, in giurisprudenza, in ordine all'operatività del nuovo art. 573, comma 1-bis, in difetto di una disciplina transitoria ad hoc:

un orientamento (Cass. IV, n. 2854/2023; Cass. II, n. 6690/2023) ritiene che la nuova disposizione è applicabile anche ai giudizi di impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore: in assenza di una disciplina transitoria ad hoc, il principio tempus regit actum, che regola ordinariamente la successione di disposizioni processuali nel tempo, impone di fare riferimento, onde individuare la normativa applicabile, a quella vigente al momento in cui è verificata dal giudice penale la non inammissibilità dell'impugnazione, cui conseguirebbe, per ciò solo, l'automatica prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile;

– altro orientamento (Cass. V, n. 3990/2023 e n. 4902/2023) e parte della dottrina (De Marzo 2023) ritengono che la disposizione è applicabile esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30/12/2022, data di vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 che la ha introdotta: in assenza di una disciplina transitoria ad hoc, il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., in base alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, posto che è in rapporto a tale atto ed al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto impugnatorio.

La decisione del contrasto è stata devoluta alle Sezioni unite penali, le quali, discostandosi da entrambi gli orientamenti in contrasto, e valorizzando le nuove connotazioni dell’azione civile nel processo penale (evidenziate dalla modifica dell’art. 78 cod. proc. pen., pure introdotta dalla riforma Cartabia, sulla scia dei più recenti orientamenti della giurisprudenza convenzionale e costituzionale), hanno in proposito affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione” (Cass. S.U., n. 38481/2023).

La decisione  potrebbe non chiudere la querelle, dovendo attendersi di necessità anche le decisioni della giurisprudenza civile, e non essendo possibile devolvere la decisione in merito ad eventuali contrasti che dovessero palesarsi  ad un Supremo consesso dei Supremi consessi, ovvero a Sezioni unite interdisciplinari, civili e penali, ordinamentalmente non previste.

Va anche segnalato che, secondo la giurisprudenza, non è impugnabile il provvedimento con cui la Corte d’appello, investita dell’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, abbia ritenuto, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, l’ammissibilità dell’impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d’appello (Cass. V, n. 30752/2023); si è, inoltre, ritenuto che, nel caso di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis, in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparabile alla conferma della sentenza appellata: è stata, pertanto, disposta la trasmissione del ricorso alla Sezione civile competente (Cass. V, n. 12507/2025).

L’impugnazione personale della parte civile che esercita la professione di avvocato

Il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l’atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l’art. 100 richiede che la parte civile stia in giudizio con l’assistenza di un difensore. e l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 86 c.p.c. non può essere ammessa al di fuori dell’ambito del processo civile (Cass. VI, n. 48601/2017).

Impugnazione agli effetti civili ed esecuzione delle disposizioni penali

L'art. 573, comma 2, stabilisce che l'esecuzione delle disposizioni penali della sentenza di condanna non è sospesa dalla proposizione di un'impugnazione ai soli effetti civili.

La disposizione non ha dato origine ad interventi della giurisprudenza.

Casistica

 

La partecipazione del P.M. all’udienza

L’appello che sia stato introdotto, ai sensi dell’art. 576, comma 1, su impugnazione della sola parte civile va trattato, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 573, con le forme ordinarie del processo penale, per cui sono necessarie la partecipazione e le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa (Cass. VI, n. 1514/2013: fattispecie nella quale l’imputato ricorrente aveva eccepito che, stante la mera rilevanza civilistica delle questioni trattate, in presenza di appello della sola parte civile, sarebbero state precluse le conclusioni del procuratore generale della Repubblica).

Falso giuramento e risarcimento dei danni

 Un non recente orientamento giurisprudenziale (Cass. VI, n. 10957/1994) ha ritenuto che, in tema di falso giuramento, poiché l'iniziale impianto del codice di rito del 1930 in ordine ai rapporti tra azione civile ed azione penale ha subito, nel tempo notevoli revisioni – in conseguenza sia dei reiterati interventi della Corte Costituzionale sia dei nuovi precetti del codice di procedura penale del 1988 (artt. 573, 578) e delle relative norme transitorie (art. 245, n. 2, lett. n) – così da realizzare un sostanziale ampliamento della legittimazione, dell'interesse e dei poteri della parte civile, l'art. 2738 c.c. va oggi interpretato nel senso che «la condanna penale per falso giuramento», che costituisce presupposto per il risarcimento dei danni è non soltanto quella che il giudice penale pronuncia sull'azione penale, ma anche quella che lo stesso giudice penale, in sede di impugnazione dopo l'assoluzione penale, pronuncia sull'azione civile. Il tutto, purché, ovviamente, il giudice penale si pronunci sulla responsabilità aquiliana e non su un diverso tipo di responsabilità civile. 

Bibliografia

AA.VV., Le impugnazioni, coordinato da Aimonetto, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da Chiavario-Marzaduri, Torino, 2005; Bassi, Impugnazioni. L‘appello, in AA.VV., La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, a cura di Bassi e Parodi, Milano 2022; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006 – De Marzo, Della sorte delle impugnazioni penali ai soli effetti civili: a proposito del nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in Foronews (foroitaliano.it), 22 gennaio 2023.

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