Codice di Procedura Penale art. 584 - Notificazione della impugnazione.

Raffaello Magi

Notificazione della impugnazione.

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato [153] al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato [164, 165, 166 att.] alle parti private senza ritardo [595].

Inquadramento

La decisione conclusiva del giudizio di primo grado ha attitudine alla irrevocabilità, impedita dalla proposizione di un atto di impugnazione conforme al proprio modello legale di riferimento (v. sub art. 648 c.p.p.). La norma dell'art. 584 realizza l'esigenza di conoscenza, in capo alle parti diverse dall'impugnante, dell'avvenuta proposizione di un atto di impugnazione. Il procedimento di cognizione, infatti, dopo l'emissione e il deposito della sentenza di primo grado si trova in una fase di pendenza condizionata (sorta di quiescenza) nel senso che solo la proposizione di un valido atto di impugnazione (espressione del diritto potestativo della parte cui è riconosciuto) ne consente la prosecuzione, con apertura del grado successivo di giudizio (appello o ricorso per cassazione). In ciò la norma qui in esame, prescrivendo la comunicazione o notificazione dell'atto che, potenzialmente, impedisce la formazione del giudicato consente la realizzazione del contraddittorio in una fase procedimentale ancora “senza giudice”, attribuendo alla cancelleria del giudice a quo il compito di trasmettere alla parte non impugnante copia dell'atto di impugnazione (le copie vanno depositate dal soggetto impugnante, ai sensi dell'art. 164 comma 1 disp. att. c.p.p.). Ciò appare funzionale a consentire ai soggetti interessati non soltanto la conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto e i contenuti della critica ma anche a rendere possibile la valutazione della opportunità o meno di promuovere l'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p. (nei limiti della titolarità).

Si ritiene in giurisprudenza che l'omissione di tale comunicazione non determini nullità ma esclusivamente la mancata decorrenza dei termini per la proposizione dell'appello incidentale, ove consentito. Ciò anche in ragione del fatto che il successivo avviso di udienza, per le parti necessarie del giudizio di impugnazione, realizza un analogo effetto di conoscenza e consente la visione degli atti propedeutici allo svolgimento del giudizio di impugnazione.   

La parte privata non impugnante

Tale notificazione va eseguita nei confronti delle sole parti sostanziali, con esclusione della notifica al difensore (Cass. S.U., n. 12878/2003; Cass. V, n. 11102/2015). La ragione della norma si rinviene nell'esigenza di consentire all'imputato non impugnante di proporre appello incidentale, sicché quando l'impugnante abbia addotto censure strettamente personali, non estensibili alla posizione delle altre parti, l'atto di impugnazione non deve essere notificato a queste ultime (Cass. III, n. 15445/2015; Cass. IV, n. 4006/2003). Analogamente, poiché l'appello incidentale ha natura antagonista rispetto all'appello principale, quest'ultimo non deve essere notificato ai coimputati quando è proposto dall'imputato, perché essi non hanno interesse a proporre appello incidentale (Cass. I, n. 12824/2020; Cass. VI, n. 14818/2014; Cass. I, n. 978/2012;). L'impugnazione incidentale, peraltro, non è prevista nel giudizio di cassazione, sicché l'impugnazione per cassazione non va notificata, ritenendosi che tale adempimento sia esclusivamente funzionale ad assicurare l'esercizio della facoltà di proposizione dell'appello incidentale (Cass. VI, n. 20134/2015; Cass. II, n. 44960/2014; Cass. I, n. 20470/2013). Tuttavia, tale orientamento, ferma restando la non proponibilità di un ricorso incidentale per cassazione, pare non tener conto del fatto che la norma dell'art. 584 è inserita nelle disposizioni generali in tema di impugnazioni, il che non consentirebbe di delimitarne gli effetti al solo appello. Va segnalato che l'art. 584 non si applica alla materia cautelare (Cass. S.U., n. 1235/2011) essendo estraneo al sistema delle impugnazioni cautelari l'istituto dell'appello incidentale.

 

La dottrina ha peraltro sottolineato che l'individuazione dei destinatari della notificazione potrebbe spettare alla cancelleria oppure all'impugnante (Conti-Macchia, 269), ma che al fine di evitare manovre dilatorie è opportuno che la notifica sia eseguita nei confronti di tutte le parti, fermo restando il potere del giudice di stabilire quali tra esse debbano partecipare al giudizio (Nappi, 906).

Le conseguenze dell'omessa notificazione

Qualora la cancelleria non provveda alla notificazione, non ne consegue l'inammissibilità del gravame né la nullità del giudizio d'impugnazione, ma esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale ove spettante alla parte privata pretermessa (Cass. S.U., n. 12878/2003; Cass. II, n. 44960/2014).

Bibliografia

Conti-Macchia, Il nuovo processo penale, Milano, 1991; Dalia-Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, Padova, 2013; Nappi, Guida al codice di procedura penale, Milano, 2007.

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