Codice di Procedura Penale art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.

Raffaello Magi

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado [465 s.; 168 att.], salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Inquadramento

Come ogni norma di rinvio, l'art. 598 - che rende applicabili al giudizio di appello le disposizioni relative al giudizio di primo grado, nei limiti di compatibilità e con le deroghe di cui agli artt. 599/604 - determina quesiti interpretativi.

In via generale, va affermato che non possono ritenersi applicabili, perchè incompatibili con la fisionomia funzionale e con la natura di controllo del giudizio di secondo grado: le norme in tema di procedimento prelimininare alla domanda di assunzione di testimoni (art. 468), quelle in tema di nuove contestazioni (art. 516 e ss.), quella in tema di proscioglimento predibattimentale (art. 469), mentre vanno ritenute applicabili quelle in tema di verifica della regolare costituzione delle parti, anche in riferimento alla disciplina dell'assenza (art. 420-bis e ss.), in tema di diritto alla prova contraria (in caso di rinnovazione), di revoca di prove già ammesse, di facoltà di produrre memorie, di verifica della capacità dell'imputato. 

La diversità del fatto contestato rispetto al fatto accertato

La carenza di corrispondenza tra il fatto contestato ed il fatto accertato può essere riconosciuta e dichiarata anche per la prima volta nel giudizio d'appello, ed a tale pronuncia consegue la restituzione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado (Cass. VI, n. 40966/2015; Cass. IV, n. 18135/2010), previo necessario annullamento della sentenza appellata (Cass. I, n. 18509/2010). In tal caso, la sentenza di annullamento è impugnabile dall'imputato, sia nell'ipotesi che la decisione di primo grado annullata fosse di condanna (essendo in tal caso l'interesse del soggetto impugnante tendente al ripristino dell'originaria imputazione nonché ad una definitiva valutazione della stessa), sia nell'ipotesi che la decisione caducata dal giudice di appello fosse di assoluzione (poiché, in questo diverso caso, l'imputato vanterebbe un interesse concreto ed attuale a vedere confermata la prima sentenza da una pronuncia di merito del giudice d'appello) (Cass. II, n. 17879/2014; Cass. V, n. 22262/2011).

Il regime delle contestazioni

Nel giudizio d'appello opera il medesimo regime delle contestazioni previsto per il giudizio di primo grado (Cass. II, n. 19618/2014).

Le pene del giudice di pace

Quando il giudice d'appello ritenga che il fatto vada riqualificato in un reato di competenza del giudice di pace, decide direttamente nel merito applicando le pene del giudice di pace, senza trasmettere gli atti al pubblico ministero (Cass. V, n. 42827/2014; Cass. III, n. 21257/2014).

La sentenza predibattimentale

Nel giudizio d'appello non è ammessa la pronunzia della sentenza predibattimentale prevista dall'art. 469 (Cass. S.U., n. 28954/2017; Cass. VI, n. 50013/2015 )

L'immutabilità del giudice

Il principio di immutabilità del giudice previsto dall'art. 525 si applica anche al giudizio di appello, sicché il giudice o il collegio che decide deve corrispondere al giudice o al collegio che ha partecipato alla trattazione del giudizio e, se eseguita, alla rinnovazione del dibattimento.

Se tuttavia le parti nulla eccepiscono nel corso dell'udienza, nessuna nullità deriva dall'omissione, dinanzi al nuovo giudice o al collegio diversamente composto, della relazione illustrativa prevista in apertura del dibattimento d'appello (Cass. I, n. 20216/2001). Nel giudizio di appello ordinario, il principio trova applicazione con esclusivo riferimento al caso in cui sia stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale e con riferimento all'assunzione delle nuove prove orali, mentre in caso contrario non occorre che il collegio deliberante sia composto in modo eguale al collegio che ha verificato la regolare costituzione delle parti, risolto le questioni preliminari, respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento (Cass. II, n. 26135/2011), acquisito prove documentali precostituite. La giurisprudenza ha chiarito che nel giudizio di appello ordinario il principio si applica esclusivamente alle fasi dell'assunzione delle prove e della deliberazione, rimanendo irrilevanti le fasi precedenti, anche di ammissione delle nuove prove, precostituite o costituende, per la cui assunzione è rinnovato il dibattimento (Cass. V, n. 1759/2011; Cass. III, n. 42509/2008; Cass. VI, n. 25879/2008). Si è inoltre affermato che lo stesso principio debba trovare applicazione per i casi di appello in camera di consiglio, qual è l'appello avverso la sentenza resa dal giudice del rito abbreviato, laddove la trattazione e la decisione debbono essere svolte dal medesimo collegio (Cass. V, n. 48510/2013).

Casistica

Nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità (Cass. III, n. 25434/2016).

Bibliografia

Spangher, Atti processuali penali, Milano, 2013.

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