Codice di Procedura Penale art. 611 - Procedimento [in camera di consiglio] 1 .

Sergio Beltrani

Procedimento [in camera di consiglio]1.

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni2.

 

1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario3.

1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127 4

1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza5.

[1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica]6.

1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza7.

2. 8.

 

[1] Rubrica modificata dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso le parole «in camera di consiglio».  Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in  l.  10 Agosto 2023, n. 112.

[2] Comma dapprima sostituito dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il testo precedente era il seguente: <<1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.>>. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 2 lett. a), d.l. 29 giugno 2024, n. 89, conv., con modif., in l. 8 agosto 2024, n. 120, che ha aggiunto il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.» . Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 le presenti modifiche 3, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024. 

[3] Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

[4] Comma dapprima inserito dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112, e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 2 lett. b), d.l. 29 giugno 2024, n. 89, conv., con modif., in l. 8 agosto 2024, n. 120. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 le presenti modifiche 3, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.  Il testo del comma era il seguente:<< Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.>>.

[5] Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, iconv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

[6] Comma dapprima inserito dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112) e successivamente abrogato dall'art. 11, comma 2 lett. c), d.l. 29 giugno 2024, n. 89, conv., con modif., in l. 8 agosto 2024, n. 120. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 le presenti modifiche 3, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

[7] Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112.

[8] Comma abrogato dall'art. 63l. 26 marzo 2001, n. 128.

Inquadramento

L'art. 611 disciplina i riti con i quali vengono esaminati e decisi i ricorsi per cassazione. 
La disposizione è stata integralmente novellata dalla c.d. “riforma Cartabia” [art. 35, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 150 del 2022], che ha confermato l'opzione, di massima, ed in difetto di diversa previsione, per il rito camerale non partecipato, inserendo, innovativamente, per i casi in cui si continua potenzialmente a procedere con udienza pubblica o con rito camerale partecipato, la previsione (mutuata dal rito adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) della necessità che la parte interessata faccia richiesta di partecipazione, aggiungendo, inoltre, che – diversamente da quanto previsto nel rito COVID-19 – la partecipazione (o meglio, la possibilità di partecipare: le parti non possono, infatti, esservi costrette) potrà essere ritenuta necessaria anche di ufficio. 
L'art. 611, che presenta corrispondenze con l'art. 531 del previgente codice di rito, attuava l'art. 2, direttiva 89, della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81); la disposizione rispettava anche la direttiva 95 contenuta nell'art. 2 della citata legge-delega, che prevedeva il «diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione», con formulazione generalmente interpretata come espressiva dell'intento di semplificare i mezzi di impugnazione mediante l'eliminazione di interventi e presenze non assolutamente necessari, considerando anche le peculiarità del giudizio di legittimità, le quali ben consentono la possibilità di affidare i motivi di ricorso ad un atto scritto, senza l'obbligatorietà della illustrazione ed esposizione orale. 

Le peculiarità del giudizio di cassazione giustificano, pertanto, la scelta del rito camerale non partecipato da parte del legislatore, il quale ha comunque lasciato inalterata la possibilità di ricorso all'oralità del procedimento camerale laddove lo richiedano la posizione processuale dei soggetti coinvolti e l'oggetto del giudizio, con la conseguenza che il procedimento nella forma non partecipata ai sensi dell'art. 611, in deroga a quanto previsto dall'art. 127 c.p.p., costituisce una regola nel giudizio di cassazione, operante salvo che sia diversamente stabilito (cfr. Cass. S.U., n. 36848/2014 e Cass. S.U., n. 51207/2015). 

I riti con i quali si procede in Cassazione

La c.d. “riforma Cartabia” ha lasciato inalterata la selezione dei singoli casi nei quali si procede in Cassazione con: 
– udienza pubblica; 
– rito camerale partecipato; 
– rito camerale non partecipato, 
(riti ai quali si aggiunge il rito informale, o “de plano”, previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. – cui si rinvia – per i casi ivi indicati), essendosi limitata a disciplinare ex novo le modalità attraverso le quali, nei casi consentiti, può essere chiesta o disposta (di ufficio) l'effettiva partecipazione all'udienza pubblica o camerale, ove consentita. 

Come rilevato dalla dottrina, infatti, il nuovo meccanismo di trasformazione del rito «è rimasto ancorato alle ipotesi di trattazione in udienza pubblica e in camera di consiglio partecipata già contemplate dal codice o da specifiche norme di legge, alle quali la riforma ha aggiunto quelle risultanti dalle nuove regole previste per le forme del giudizio di appello» (CALVANESE 2022, 304). 

L’udienza pubblica

Per i ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 c.p.p. (ovvero nel giudizio abbreviato), prima della c.d. “riforma Cartabia” si procedeva sempre e comunque in pubblica udienza, cui le parti avevano ex lege diritto di partecipare, senza doverne fare apposita richiesta. 
Il nuovo art. 611 prevede, nei medesimi casi, che si procede effettivamente con trattazione in pubblica udienza soltanto in presenza di una richiesta del procuratore generale o dei difensori (in difetto di specificazioni, deve ritenersi che siano legittimati i difensori di tutte le parti legittimate ad essere presenti, anche se portatrici di meri interessi civili), salvo il caso che la trattazione in pubblica udienza sia ritenuta necessaria di ufficio. 

Tra le sentenze pronunciate nel dibattimento rientrano
– le sentenze di “patteggiamento” (artt. 444 ss. c.p.p.), nei casi in cui il ricorso è consentito (per i casi in cui non lo è, cfr. art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), quando la richiesta di patteggiamento sia stata accolta in dibattimento ai sensi dell'art. 448, comma 1, ultima parte; 
– le sentenze di “concordato” in appello (art. 599-bis c.p.p.), nei casi in cui il ricorso è consentito (per i casi in cui non lo è, cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.), quando essa sia stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3; 
– le sentenze in materia di revisione (fuori dai casi di casi di declaratorie d'inammissibilità di cui all'art. 634 c.p.p.). 
Prima della novella, la giurisprudenza era assolutamente ferma nel ritenere che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 relativamente al procedimento in camera di consiglio, fosse applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, onde la sua inosservanza esimeva la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Cass. III, n. 5602/2021; Cass. VI, n. 11630/2020; giurisprudenza costante a partire da Cass. V, n. 2628/1993).

Il nuovo rito “cartabico” dell’udienza pubblica partecipata a richiesta

Con riguardo al nuovo rito introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia” che prevede, nei casi in cui sia possibile la trattazione orale, una specifica richiesta di parte, nessuna disposizione richiede che, nell'iniziale avviso di fissazione dell'udienza camerale non partecipata, sia contenuta l'informazione della possibilità di chiedere la conversione del rito, ovvero la trattazione orale in pubblica udienza, che parte della dottrina ritiene cionondimeno opportuna, «così da eliminare incertezza sui casi in cui è esercitabile la facoltà di richiedere il contraddittorio orale» (CALVANESE 2022, 305). 

La disciplina in vigore per le impugnazioni presentate a partire dal 1° luglio 2023 prevede che, nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento (v. sub § 3) o ai sensi dell'art. 442 c.p.p. (ovvero all'esito del rito abbreviato), il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i difensori (di tutte le parti private, purché abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) – non anche le parti personalmente – possono chiedere la trattazione in pubblica udienza: la richiesta (per espressa previsione del comma 1-ter) è irrevocabile, pur se la parte privata instante (non anche la parte pubblica instante) conserva la facoltà di non comparire.
La richiesta di trattazione partecipata va presentata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di venticinque giorni (da computarsi in giorni cc. dd. “liberi”, ovvero senza considerare il dies a quo ed il dies ad quem) prima dell'udienza: in relazione a detto termine, opera, secondo la giurisprudenza, la sospensione feriale dei termini (argomenta da Cass. VI, n. 39559/2024 e da Cass. V, n. 51191/2023, con la precisazione che la richiesta di trattazione orale presentata in periodo di sospensione feriale dei termini implica rinuncia alla sospensione). 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, «la norma in esame va coordinata con le generali previsioni introdotte dal decreto delegato in tema di obbligatorio deposito telematico degli atti da parte dei difensori o della parte pubblica (art. 111-bis) e del loro inserimento (...) nel fascicolo informatico (art. 111-ter), nonché di computo dei termini per il deposito di atti con modalità telematiche (artt. 172 e 175-bis). Disposizioni che, in base all'art. 87 del decreto legislativo [n. 150 del 2022] entreranno a regime solo con la emanazione della disciplina regolamentare necessaria per il processo penale telematico» (CALVANESE 2022, 308). 
Quando ritiene ammissibile la richiesta di procedere con trattazione orale, la Corte di cassazione dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, e la cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale ed a tutti i difensori (pur nella consapevolezza che l'espressione adoperata dal comma 1-ter dell'art. 611 potrebbe legittimare la conclusione contraria, riteniamo, per la – a nostro avviso – necessaria unicità del rito, che debbano essere avvisati anche i difensori che non hanno formulato richiesta di trattazione orale in udienza pubblica), indicando che il ricorso sarà trattato in udienza pubblica; a tal proposito, osserviamo che il comma 1-ter si caratterizza per una formulazione inutilmente farraginosa, apparendo inutile indicare nell'avviso “se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o camerale”, in quanto le parti devono di necessità aver già ricevuto avviso della data di trattazione in udienza camerale, ed avere chiesto nei termini che si proceda in udienza pubblica, con trattazione orale, quindi l'unica informazione da dare è che si procederà in udienza pubblica. In tal modo, «la novella opportunamente viene a regolare un adempimento del quale non si era fatto carico la disciplina emergenziale» (CALVANESE 2020, 309), che tale pur indispensabile adempimento non prevedeva (costringendo gli uffici giudiziari ad attivarsi “creativamente”, pur in difetto di una previsione di legge ad hoc). 
La richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere vagliata dalla ”Corte”: siffatta indicazione dell'organo competente a delibare la predetta richiesta, non corredata da alcuna ulteriore indicazione, evoca necessariamente una valutazione del collegio della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, innanzi al quale esso risulta fissato (la competenza presidenziale avrebbe dovuto essere specificamente prevista: argomenta ex art. 610 c.p.p.), che dovrebbe procedere alla predetta valutazione in camera di consiglio e senza formalità; purtuttavia, nella prassi della Corte di cassazione detto provvedimento è stato attribuito alla competenza dei presidenti titolari delle sezioni. 
La richiesta trattazione in pubblica udienza può essere dichiarata inammissibile solo per due ragioni: 
– violazione del termine prescritto a pena di decadenza per formulare la richiesta; 
– difetto di legittimazione del richiedente. 
Nessun riferimento normativo legittima l'assunto (sostenuto da CALVANESE 2022, 309 s.) secondo il quale la predetta richiesta potrebbe essere non accolta se il ricorso non propone “questioni rilevanti”: la necessità di decidere in ordine a siffatte tipologie di questioni può legittimare la fissazione officiosa di una udienza “partecipabile” (alla quale le parti conservano pur sempre il diritto di non intervenire), ma il fatto che non debbano essere decise questioni di rilievo non può legittimare il rigetto dell'istanza di trattazione orale. 

L’udienza pubblica partecipata disposta d’ufficio

Pur in assenza dell’iniziativa delle parti, la Corte (vale anche a tale proposito quanto appena rilevato sub 3.1. quanto alla necessità di una valutazione collegiale operata dalla sezione assegnataria del ricorso, in questo caso ancor più ineludibile), può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, in considerazione della rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza. Premessa l’opportunità che la trattazione in pubblica udienza sia disposta di ufficio, dal medesimo collegio chiamato a decidere il ricorso, riteniamo con decreto, si pone il problema di individuare il procedimento da seguire per addivenire alla eventuale previsione officiosa della trattazione in pubblica udienza: essa va disposta dal collegio, quindi necessariamente dopo la fissazione per l’udienza (altrimenti non si saprebbe quale collegio investire della valutazione), eventualmente su segnalazione dell’ufficio spoglio, ma prima che i relativi avvisi siano inoltrati, poiché il nuovo comma 1-quater stabilisce che del relativo provvedimento sia data comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza: «la formulazione letterale del comma [1]-quater sembrerebbe aver collocato la decisione della Corte di cassazione necessariamente ”a monte” ovvero prima del momento in cui il presidente della Sezione fissa l’udienza ex art. 610 c.p.p.: si prevede infatti che il provvedimento vada comunicato alle parti con “l’avviso di fissazione dell’udienza”»; e, per quanto riguarda il procedimento da seguire, si è osservato che, «se la selezione dei casi può essere ottenuta grazie ad un proficuo raccordo nella Sezione con l’attività dell’Ufficio spoglio, che potrà segnalare al Presidente il ricorso che presenti questioni meritevoli di trattazione orale, più problematica appare la modalità attraverso la quale la Corte assuma (evidentemente de plano) la decisione in esame. Da un punto di vista organizzativo, il Presidente, dopo avere individuato la data dell’udienza e quindi il Collegio al quale assegnare il ricorso, dovrebbe sottoporre il caso al Collegio [stesso] perché si pronunci incidentalmente sulla scelta del rito. Un meccanismo di non facile realizzazione che rischia di vanificare la riforma» (CALVANESE 2022, 310). 

Considerazioni

Il presidente della sezione assegnataria del ricorso, all’atto della fissazione, e della formazione dei ruoli di udienza, non sarà in grado di sapere per quanti processi sarà ammessa (a richiesta) o disposta (di ufficio, dal collegio) la trattazione orale: fuori dai casi di valutazione officiosa, ad udienza già fissata sarà, in particolare, necessario attendere l’eventuale impulso delle parti (che devono attivarsi nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza). 
Questa disciplina non può che destare perplessità: in un momento nel quale la sapiente organizzazione di ogni attività viene vista come una possibile panacea dei mali (veri o presunti) che affliggono la giustizia penale, non si riesce a comprendere per quale ragione il difensore legittimato ed interessato non debba formulare sin dal momento in cui deposita il ricorso la richiesta di procedere con trattazione orale in pubblica udienza, in tal modo consentendo ai presidenti la formazione di ruoli di udienza per quanto possibile equilibrati, e sollevando le cancellerie dall’onere di un doppio avviso.

L’assenza del difensore in udienza

Nel giudizio di legittimità, l'assenza del difensore di fiducia, al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza e la cui richiesta di trattazione orale sia stata accolta, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (Cass. II, n. 29574/2022).

L’incidenza del legittimo impedimento a comparire del difensore

In tutti i casi nei quali si procede con udienza pubblica, nel caso in cui non sia stata presentata rituale e tempestiva richiesta di partecipazione non assume rilievo la deduzione di legittimi impedimenti a comparire dei difensori (argomenta da Cass. V, n. 26764/2023, con la precisazione che il rinvio potrebbe essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di mancata richiesta di trattazione orale, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di eventuale astensione forense dalle udienze). 

Conclusioni del P.G., motivi nuovi e memorie

Nei casi di udienza pubblica non partecipata, il procuratore generale può presentare le sue richieste fino a quindici giorni prima dell'udienza.
In tutti i casi (udienza pubblica partecipata o non), entro il medesimo termine tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.
Secondo la giurisprudenza, nel procedimento cartolare novellato dalla cd. “riforma Cartabia”, la cui disciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare “pandemico”, non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis c.p.p. né per quello di cassazione ex art. 611, essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Cass. II, n. 15245/2025).
Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto, con riguardo al rito camerale, dall'art. 611, comma 1, è applicabile anche in relazione al deposito di memorie della persona offesa nell'ambito di procedimenti definiti in udienza pubblica, essendo espressione di un principio generale, funzionale alla salvaguardia di esigenze di tutela del contraddittorio, sicché la sua inosservanza esime il giudice di legittimità dall'obbligo di prenderle in esame (Cass. III, n. 15486/2025).
Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti dall'art. 611 in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Cass. IV, n. 10022/2025). 

Il rito camerale partecipato/partecipabile

Il nuovo art. 611 prevede che si procede con rito camerale “partecipabile”: 
 a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.
 b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis c.p.p., salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. A tale proposito, si è sottolineato che «la eventuale trasformazione del rito nella camera di consiglio partecipata è stata prevista anche per le sentenze emesse in grado di appello con contraddittorio di tipo cartolare (art. 598-bis c.p.p.), sempre che l'appello non abbia riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Quindi anche se il nuovo art. 589-bis c.p.p. contempla la possibile conversione del rito in appello in forme partecipate anche quando il gravame abbia esclusivamente ad oggetto il trattamento sanzionatorio (in tal caso le forme saranno quelle del 127 c.p.p., secondo il novello primo comma dell'art. 599 c.p.p.), in sede di ricorso [contro la] relativa sentenza tale eventualità è preclusa, quando la trattazione del giudizio di appello sia stata fatta in forma cartolare. La Relazione di accompagnamento ha giustificato tale scelta con “ragioni di coerenza logica e sistematica” e per non disincentivare il ricorso al rito cartolare in appello» (CALVANESE 2022, 304). 
Anche in questo caso, la richiesta è irrevocabile e va presentata, a pena di decadenza, questa volta nel termine di quindici giorni “liberi” (cfr. art. 172, comma 5, c.p.p.) prima dell'udienza; per il computo del predetto termine, le modalità di presentazione della richiesta, la competenza a decidere, i presupposti per il suo accoglimento, gli adempimenti successivi e la possibilità di disporre di ufficio la trattazione orale in udienza camerale partecipata, si rinvia ai §§ 3 ss. 

I ricorsi per i quali si procede con rito camerale partecipato/partecipabile

Tra i ricorsi per i quali si procedeva prima (sempre) con le forme dell'art. 127 c.p.p., e può procedersi oggi (ma soltanto a richiesta, salva previsione officiosa) con udienza camerale partecipata rientrano i seguenti: 
– ricorsi in materia di “nuovo” rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la determinazione della competenza per territorio, ex art. 24-bis c.p.p.
– ricorsi per la risoluzione dei conflitti di competenza ex art. 32 c.p.p.
– correzione di errori materiali, ex art. 130 c.p.p.
– ricorsi contro provvedimenti cautelari, ex artt. 311 e 325 c.p.p.
– ricorsi contro la sentenza di non luogo a procedere deliberata dal G.U.P., ex artt. 425 e 428 c.p.p.
– ricorsi straordinari, ex art. 625-bis c.p.p., se non inammissibili prima facie (e conseguentemente decidibili de plano, senza formalità); 
– ricorsi in materia estradizionale, ex art. 706 c.p.p., o riguardanti misure cautelari a scopo estradizionale, ex artt. 714 e 719 c.p.p. (cfr. Cass. S.U., n. 26156/2003)
–  richieste di designazione dell'autorità giudiziaria per l'esecuzione di rogatorie, ex art. 724 c.p.p.
– ricorsi in materia di consegna della persona interessata in esecuzione del M.A.E., nei casi di cui all'art. 22, comma 3, l. n. 69 del 2005

La rimessione del processo

Si procede con rito camerale partecipato anche in ordine alle istanze di rimessione, ex art. 48 c.p.p., se non prima facie inammissibili (e conseguentemente decidibili de plano, senza formalità). 

La giurisprudenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 c.p.p., sollevata per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 111, 117, comma 1, Cost. – quest'ultimo in riferimento all'art. 6 Conv. EDU –, nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito, evidenziando che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, il diritto di difesa ed al contraddittorio essere garantito negli altri procedimenti attraverso la rappresentanza dei difensori (Cass. VI, n. 22113/2013). 
Diversamente, l'istanza di sospensione del processo di merito presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.p. alla Corte di cassazione va trattata e decisa con procedura de plano, ovvero senza formalità, e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale (Cass. S.U., n. 14451/2003). 

L’incidenza del legittimo impedimento a comparire del difensore

In tutti i casi nei quali si procede con udienza camerale “partecipabile”, nel caso in cui non sia stata presentata rituale e tempestiva richiesta di partecipazione non assume rilievo la deduzione di legittimi impedimenti a comparire dei difensori (argomenta da Cass. V, n. 26764/2023, con la precisazione che il rinvio potrebbe essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di mancata richiesta di trattazione orale, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di eventuale astensione forense dalle udienze). 

Altri profili processuali. Rinvio

In argomento, si rinvia ai profili processuali illustrati sub artt. 127 e 311, oltre che amplius sub § 5. ss..

Conclusioni del P.G., motivi nuovi e memorie

In tutti i casi (udienza camerale partecipata o non), tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie fino a dieci giorni prima dell’udienza, e, fino a tre giorni prima, memorie di replica. 
Il comma 1, ultima parte, non rimodula il termine entro il quale, nei casi di udienza camerale (partecipabile, ma) non partecipata, il procuratore generale può presentare le sue richieste, il che potrebbe legittimare l’assunto che detto termine sia sempre quello previsto in generale per ogni forma di udienza, ovvero “fino a quindici giorni prima dell’udienza”; l’architettura complessiva della disposizione consente, peraltro, onde superare una disarmonia altrimenti ingiustificabile, di ritenere che il termine sia quello di dieci giorni prima dell’udienza fissato per la presentazione di motivi nuovi e memorie.
Per la applicazioni giurisprudenziali di rilievo si rinvia sub § 3.6. 

Il rito camerale non partecipato/partecipabile

 Sia il testo previgente dell'art. 611 che quello novellato dalla c.d. “riforma Cartabia” optano, di massima, ovvero in difetto della espressa previsione di un rito diverso, per l'adozione in Cassazione del rito camerale non partecipato: in relazione a tale previsione, per la quale, in deroga all'art. 127 c.p.p., la Corte di cassazione decida in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 “vecchia formulazione” (ma in parte qua coincidente con la nuova), sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., per il rilievo che il diritto di difesa è garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso e non deve necessariamente esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale (Cass. I, n. 5161/1993). 
Tale rito non prevede, dunque, la partecipazione delle parti all'udienza, perché il contraddittorio si realizza sempre e comunque in forma cartolare.
Sia prima che dopo la novella (art. 611, comma 1): 
– la Cassazione giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori; 
– fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste, e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. 
I suddetti termini vengono computati in cc.dd. “giorni liberi”: in materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma 5, c.p.p., secondo la quale “quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere”, implica, infatti, che vanno esclusi dal computo sia il dies a quo che il dies ad quem (Cass. S.U., n. 51/2020; Cass. III, n. 30333/2021; in applicazione del principio, è stato ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 17 giugno con riferimento ad un'udienza fissata per il 2 luglio, avendo riguardo al termine “fino a quindici giorni prima dell'udienza” stabilito dall'art. 585, comma 4, c.p.p.; conformi, Cass. IV, n. 49392/2018 e Cass. I, n. 13597/2017, con la precisazione che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni “liberi” prima dell'udienza, previsti dall'art. 611, sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione).
La giurisprudenza (Cass. I, n. 19218/2016) ha anche chiarito che la riduzione, disposta ai sensi dell'art. 169 disp. att. c.p.p., in misura non superiore a un terzo del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 610, comma 5, per gli avvisi alle parti della data dell'udienza, comporta la riduzione proporzionale anche del termine per presentare memorie ai sensi dell'art. 611, nel senso che esso non sarà più di quindici giorni, ma potrà essere diminuito fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. 
I termini processuali previsti per presentare motivi nuovi o per il deposito di memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti, ove scadano durante il periodo di sospensione feriale, attualmente compreso tra il 1 ed il 31 agosto, sono sospesi di diritto sino a tale ultima data (Cass. II, n. 47841/2019; orientamento consolidato, fin da Cass. II, n. 1404/1966). 
La proposizione di motivi nuovi incontra i limiti contenutistici e di validità indicati, in generale, dall'art. 585, comma 4, c.p.p., cui si rinvia.
In tutti i casi nei quali si procede con rito camerale non partecipato (o meglio, “non partecipabile”), non assume rilievo la deduzione di legittimi impedimenti a comparire dei difensori (argomenta da Cass. V, n. 26764/2023, con la precisazione che il rinvio potrebbe essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di eventuale astensione forense dalle udienze). 

I ricorsi per i quali si procede con rito camerale non partecipato

 Sia prima che dopo la c.d. “riforma Cartabia”, si procede sempre e comunque con udienza camerale non partecipata (ovvero, senza la possibilità di richiedere la trattazione orale) per i ricorsi: 

– contro i provvedimenti non emessi in dibattimento; 
– contro gli atti abnormi; 
– contro i provvedimenti che dichiarano inammissibile senza formalità o rigettano nel merito l'istanza di ricusazione (cfr. Cass. S.U., n. 37207/2020 e Cass. S.U., n. 35951/2022): se, peraltro, il ricorso sia stato erroneamente fissato in udienza camerale partecipata, può essere esaminato e deciso con tali forme, per favorire una più immediata decisione, “in ragione del principio di economicità dei mezzi processuali e dell'assenza di ragioni di nullità di ordine generale, e comunque deducibili dalle parti” (Cass. VI, n. 47556/2013); 
– in materia di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. (Cass. V, n. 7944/2025; Cass. I, n. 14865/2024); 
– contro le ordinanze emesse ex art. 263, comma 5, c.p.p. (Cass. S.U., n. 9857/2009); 
– in materia di proroga della custodia cautelare, nei casi di cui all'art. 305, comma 2, c.p.p. (argomenta da Corte cost., n. 434/1995); 
– in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 314 c.p.p. (Cass. S.U., n. 41694/2012, con la precisazione che la trattazione in udienza camerale non partecipata non trova ostacolo nella sentenza della Corte EDU del 10/04/2012, caso Lorenzetti c. Italia, che, pur affermando la necessità di offrire al soggetto interessato quanto meno la possibilità di richiedere la trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio di legittimità); 
– contro le ordinanze di convalida dell'arresto e del fermo ex art. 391 c.p.p.
– contro le “nuove” sentenze inappellabili di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, ex art. 420-quater c.p.p.
– contro le sentenze di “patteggiamento” (artt. 444 ss. c.p.p.), nei casi in cui il ricorso è consentito (per i casi in cui non lo è, cfr. art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), e sempre che la richiesta di patteggiamento non sia stata accolta in dibattimento ai sensi dell'art. 448, comma 1, ultima parte; 
– contro le “nuove” sentenze di non luogo a procedere emesse a seguito della “nuova” udienza predibattimentale, ex art. 554-quater, commi 4, 5, 6, c.p.p.
– contro le ordinanze che dichiarano inammissibile l'appello senza formalità ex art. 591 c.p.p.
– contro i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione; 
– contro i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza; 
– contro la “nuova” richiesta di riconoscimento di violazioni della Conv. EDU dichiarate dalla Corte EDU, ex art. 628-bis c.p.p.
– in materia di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. (Cass. S.U., n. 36848/2014); 
– contro le declaratorie di inammissibilità della richiesta di revisione ex art. 634 c.p.p.
– in materia di riparazione dell'errore giudiziario, ex art. 643 c.p.p.
– contro i decreti emessi nell'ambito del procedimento di prevenzione;
– per i ricorsi in materia di consegna consensuale della persona interessata in esecuzione del M.A.E., nei casi di cui all'art. 22, comma 5-bis, l. n. 69 del 2005

La conformità del rito camerale non partecipato con le garanzie del giusto processo

Secondo la giurisprudenza convenzionale, se un'udienza pubblica e partecipata sia stata celebrata in primo grado, nessuna violazione delle garanzie del giusto processo sarà enucleabile per il solo fatto che all'imputato non sia stato consentito di essere ascoltato personalmente dalla Corte di cassazione: quest'ultima è, infatti, esclusivamente giudice della legittimità, e si occupa, quindi di questioni di diritto, non del merito delle accuse (Corte EDU, Grande Camera, 22/02/1984, caso Sutter c. Svizzera; Corte EDU, Grande Camera, 29/10/1991, caso Fejde c. Svezia). 
Anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 80/2011) ritiene che il giudizio di legittimità, che si svolge in Cassazione, costituisce un giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto, e, pertanto, non richiede necessariamente l'udienza pubblica. 
Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere legittima anche la mancata previsione, nel giudizio di cassazione, della presenza dell'imputato: è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 610,613 e 614 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in riferimento all'art. 6, § 1, Conv. EDU), nella parte in cui non consentono all'imputato in stato di detenzione di presenziare all'udienza innanzi alla Corte di cassazione, anche qualora esprima la volontà di essere presente, «atteso che, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'oggetto della decisione in sede di legittimità, il diritto di partecipazione è assicurato attraverso la difesa tecnica» (Cass. I, n. 13854/2019). 

Il procedimento di esecuzione

La giurisprudenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 611 e 666 c.p.p., sollevata per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 Conv. EDU, nella parte in cui prevedono che la trattazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di incidente di esecuzione penale debba svolgersi nella forma dell'udienza camerale non partecipata, anche in caso di istanza di procedere di una delle parti in pubblica udienza, ricordando che, come precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 80 del 2011, n. 135 del 2014 e n. 109 del 2015, l'esigenza costituzionale del controllo sociale sull'amministrazione della giustizia, esplicata tramite la presenza del pubblico nei luoghi ove essa è amministrata, è ineludibile solo quando l'oggetto della trattazione non sia essenzialmente costituito da questioni di carattere tecnico giuridico ed altamente specialistico e l'ambito di valutazione del materiale probatorio risulti assai ristretto (Cass. III, n. 22/2019). 
Si è, inoltre, precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 611, comma 1 (in base al quale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento”), per “giudizio dibattimentale” deve intendersi quello disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 465 e ss. c.p.p., non potendo ritenersi tale quello celebrato nella forma della udienza pubblica; di conseguenza, anche a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 109 del 2015 (che ha affermato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 c.p.p., nella parte in cui non consentivano che, su istanza di parte, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolgesse, davanti al giudice della esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica), il ricorso proposto in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p. va comunque trattato con rito camerale non partecipato (Cass. III, n. 22/2019). 

Il procedimento di sorveglianza ed il procedimento di prevenzione

Analoghe dinamiche applicative si ripropongono in riferimento al procedimento di sorveglianza ed al procedimento di prevenzione: le plurime declaratorie d'illegittimità costituzionale delle norme di rito che li disciplinano (cfr., quanto al primo, amplius sub artt. 666, 678 e 679), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga, rispettivamente, davanti al magistrato di sorveglianza ed al tribunale di sorveglianza, ovvero, in primo grado od in appello, dinanzi al giudice della prevenzione, nelle forme dell'udienza pubblica, non riguardano il giudizio di legittimità. 

E la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di rito applicabili nel procedimento di prevenzione nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, osservando che «l'avvenuta introduzione nel procedimento di prevenzione, per effetto della sentenza n. 93 del 2010 della Corte costituzionale, del diritto degli interessati di chiedere la pubblica udienza davanti ai tribunali (giudici di prima istanza) e alle corti di appello (giudici di seconda istanza, ma competenti al riesame anche delle questioni di fatto, se non addirittura essi stessi all'assunzione o riassunzione di prove) è sufficiente a garantire la conformità del nostro ordinamento alla Convenzione EDU, senza che occorra estendere il suddetto diritto al giudizio davanti alla Corte di cassazione» (Corte cost., n. 80/2011). 
La Cassazione è, dal canto suo, ferma nel ritenere che il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione deve svolgersi nella forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, prevista dall'art. 611, anche in caso di istanza di procedere nelle forme dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pubblicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte EDU con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito (Cass. VI, n. 50437/2017; Cass. V, n. 20489/2018, con la precisazione che il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione, nel prevedere la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata, è pienamente compatibile con gli artt. 24 e 76 Cost., perché garantisce il contraddittorio nel rispetto della parità delle parti). 

La riparazione per ingiusta detenzione

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infine, il procedimento per la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (prevista in camera di consiglio non partecipata ex art. 611) non trova ostacolo nella decisione della Corte EDU emessa nel caso Lorenzetti c. Italia (Corte EDU, 10/04/2012), in quanto essa, nell'affermare la necessità che al soggetto interessato possa quanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 41694/2012; Cass. IV, n. 18427/2018). 

Segue. Il rito camerale non partecipato/ partecipabile: profili processuali

 

Comunicazione/notificazione dell’avviso di udienza ai difensori

L'avviso per l'udienza camerale davanti alla Corte di cassazione, ritualmente e tempestivamente notificato al difensore, non deve essere rinnovato in favore del difensore successivamente nominato (Cass. S.U., n. 20300/2010: fattispecie nella quale il ricorrente aveva nominato altro difensore di fiducia, “revocando tutte le precedenti nomine”, quando già erano stati espletati tutti gli incombenti di cui all'art. 610, comma 5, c.p.p.; conforme, Cass. S.U., n. 24630/2015). 
L'omessa comunicazione/notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio in cassazione ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., bensì a regime c.d. intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, c.p.p., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (Cass. II, n. 21631/2015 e Cass. IV, n. 51539/2018).

La requisitoria del P.G.

L'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Cass. II, n. 24629/2020: fattispecie in cui il procuratore generale, nella requisitoria scritta, aveva formulato le proprie conclusioni soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti). 
È irrilevante, e non costituisce causa di nullità, la mancanza, nella requisitoria scritta presentata dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 611, dei motivi posti a fondamento della richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato, non essendo tale requisito imposto né richiesto dalla legge processuale (Cass. III, n. 23185/2011). 
La requisitoria scritta depositata dal procuratore generale oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza, previsto dall'art. 611, comma 1, è tardiva e delle relative argomentazioni e conclusioni la Corte di cassazione non deve tener conto, essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza (Cass. I, n. 28299/2019). 
La disposizione contenuta nell'art. 611, comma 1, non abilita l'ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di legittimità a far valere vizi non dedotti dal ricorrente o concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati, dovendo tale norma essere coordinata con quella dell'art. 609, comma 1, c.p.p., attuativa del generale principio devolutivo (Cass. I, n. 52579/2014: fattispecie in cui la S.C. non ha preso in esame la richiesta del Procuratore Generale di annullamento di ordinanza di convalida di arresto per insussistenza della motivazione, a fronte di ricorso che si doleva esclusivamente dell'illegittimità del diniego di concessione di differimento dell'istanza di convalida).

I motivi nuovi delle parti

Sono inammissibili i motivi nuovi avanzati con memoria dal secondo difensore di una parte civile, senza che sia stato revocato il precedente difensore e procuratore che aveva presentato l'originario ricorso (Cass. VI, n. 4283/2013); il principio vale naturalmente anche per quelli depositati da un terzo difensore di fiducia dell'imputato senza che sia stato revocato uno dei due precedenti difensori che avevano presentato gli originari ricorsi.

Le memorie di replica

In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611, non sono consentiti i motivi concernenti vizi non dedotti dal ricorrente o relativi a punti del provvedimento, diversi da quelli impugnati, se prospettati per la prima volta con memoria di replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale nella requisitoria scritta (Cass. I, n. 30240/2016).

Rito camerale non partecipato ed adesione ad astensione forense

Nei casi in cui il giudizio di cassazione si svolge in udienza camerale non partecipata, ovvero senza l’intervento delle parti e dei difensori, nessuna rilevanza può assumere, ai fini dell’accoglimento di una richiesta di rinvio, la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Cass. II, n. 9775/2013).

I vizi riguardanti la formulazione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale

Nel giudizio di cassazione, l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611 non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Cass. II, n. 24629/2020: fattispecie in cui il procuratore generale, nella requisitoria scritta, aveva formulato le proprie conclusioni soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti; conforme, Cass. I, n. 14766/2022, per la quale la mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale). 
Il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti l'impossibilità di concludere (argomenta da Cass. VI, n. 28032/2021: fattispecie in cui, nonostante il tardivo invio della requisitoria scritta, il difensore aveva depositato tempestivamente una memoria contenente ampie repliche alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa; cfr. anche Cass. V, n. 8131/2023, per la quale, sia pur con riferimento al giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame). 

La diversa qualificazione del fatto in Cassazione

 Secondo la giurisprudenza, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non poteva avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, in quanto gli artt. 111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lett. a), della Conv. EDU – come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 11/12/2007, caso Drassich c. Italia – impongono l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto (Cass. IV, n. 2340/2018: fattispecie in cui la S.C., ritenendo doversi procedere alla riqualificazione giuridica di una circostanza aggravante contestata nell'imputazione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante, con rinvio alla corte d'appello per l'instaurazione del contraddittorio in ordine al diverso inquadramento giuridico della circostanza). La diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determinava alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio (in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 Conv. EDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11/12/2007, caso Drassich c. Italia) soltanto ove non fosse avvenuta a sorpresa, ovvero allorché l'imputato e il suo difensore fossero stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non fosse radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Cass. V, n. 27905/2021: fattispecie in tema di omicidio doloso in concorso, in cui la S.C. aveva riqualificato il fatto originariamente ascritto ai concorrenti a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.; conforme, Cass. IV, n. 18793/2019: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto di poter procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto in quanto l'imputata era stata resa edotta di tale possibilità e posta in grado di articolare la propria difesa, atteso che proprio su tale riqualificazione verteva il ricorso della parte pubblica). 
Il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”) ha inserito, nell'art. 611, anche un nuovo comma 1-sexies, a norma del quale la Corte di cassazione, nei casi in cui ritenga di dare al fatto una definizione giuridica diversa, dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza: la formulazione della norma è chiaramente improponibile nella parte in cui evoca una decisione già presa, ovvero “ritenga di dare al fatto una definizione giuridica diversa”, rispetto alla quale ogni successiva iniziativa costituirebbe null'altro che un mero e canzonatorio contentino; essa va, peraltro, letta nel senso che la Cassazione si attiva nei modi predetti in tutti i casi nei quali appaia astrattamente possibile “dare al fatto una definizione giuridica diversa”, e soltanto all'esito assume la conclusiva decisione.
Non risultano, allo stato, applicazioni giurisprudenziali di rilievo della novella.

Le modifiche introdotte dall’art. 11 d.l. n. 89 del 2024 convertito in l. n. 120 del 2024

Come già illustrato in sintesi nei §§ che precedono, l'ultimo intervento novellatore che ha interessato l'art. 611 (art. 11 d.l. n. 89 del 2024, convertito con modifiche dalla l. n. 120/2024), ha previsto che: 
a) «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.» (comma 1, nuovo ultimo periodo); 
b) «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.» (comma 1-ter, nuovo primo periodo). La novella ha mutato la misura dei termini entro i quali presentare le richieste di trattazione orale ove consentite (prima fissati sempre nella misura di “dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza”); la originaria previsione della necessità di rispettare i termini fissati “a pena di decadenza” è stata inutilmente sostituita dalla previsione della loro perentorietà; 
c) il comma 1-quinquies (che prevedeva i termini per i procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.) è abrogato, poiché la relativa disciplina, novellata, è stata inserita nel corpo del comma 1 (nuovo ultimo periodo) e nel comma 1-ter (nuovo primo periodo). 
Secondo la Relazione illustrativa, la novella, nell'imminenza dell'entrata in vigore della disciplina del processo penale di legittimità introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha ritenuto necessario ed urgente procedere ad un “aggiustamento” della disposizione di cui all'art. 611, nella parte in cui regola la possibilità, per il procuratore generale presso la Corte di cassazione e per il difensore legittimato, di chiedere che la decisione venga assunta in udienza pubblica ovvero in udienza camerale partecipata, poiché «il termine per presentare la richiesta, concesso in forza dell'art. 611 c.p.p. approvato con la riforma, in quanto decorrente dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, non appare (...) funzionale alla effettiva possibilità per le parti di valutare i casi nei quali è necessaria la trattazione orale». Inoltre, «la mancata previsione, per le parti, della possibilità di valutare in prossimità dell'udienza la scelta di non procedere con rito cartolare rischia di pregiudicare un utilizzo virtuoso della procedura, portando ad un eccesso di richieste di trattazione orale, con vanificazione di uno strumento predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione (anche ai fini degli obiettivi PNRR)». 
Per tale motivo, la novella prevede che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata siano presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell'udienza (termine perentorio, fissato rispettivamente nella misura di venticinque o quindici giorni liberi): «tali modalità consentiranno alle parti di ponderare in prossimità dell'udienza la necessità di accedere alla trattazione orale e, quindi, nei soli casi in cui effettivamente la consistenza delle questioni giuridiche rimesse alla Corte di cassazione lo renda necessario». 
Nella sostanza, dopo aver ragionato per mesi e mesi, con l'ausilio dei soliti dotti, medici e sapienti, in ordine al più funzionale assetto da dare al processo in sede di legittimità, alfine pervenendo alle disposizioni introdotte dalle c.d. “riforme Cartabia”, peraltro mai divenute vigenti, il legislatore in extremis ha, inopinatamente, ritenuto opportuno cassare la riforma e riproporre (con i dovuti aggiustamenti quanto al rito camerale) la normativa emergenziale, che, tutto sommato, non aveva provocato sconquassi e, soprattutto, era stata ormai metabolizzata dagli operatori del diritto e dalla giurisprudenza, pervenuta ad orientamenti consolidati quanto alla sua applicazione: risultava, pertanto, inutile, se non addirittura nociva, una ennesima riforma, invero non migliorativa né peggiorativa, ma che, nuovamente mutando la procedura da applicare, avrebbe inevitabilmente originato, nell'immediato, nuove incertezze. 
La novella si applica ai ricorsi proposti a partire dal 1° luglio 2024, cessando il vigore della normativa emergenziale al 30 giugno 2024. 
Questa disposizione transitoria espressa supera i dubbi che, in ipotesi, nel silenzio del legislatore, sarebbero stati suscitati dall'individuazione dell'atto da valorizzare ai fini dell'operatività del principio tempus regit actum (l'emissione della sentenza impugnanda od il deposito del ricorso), optando per la valorizzazione della data del proposto ricorso. 

Il deposito dei documenti nuovi in Cassazione

I documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell'utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente “entro il quinto giorno antecedente l'udienza”, in quanto tale termine, previsto, per il deposito delle conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, in parte qua senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di “quindici giorni prima dell'udienza” previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall'art. 611, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali (Cass. II, n. 7140/2024: fattispecie relativa alla produzione, da parte del difensore, di documenti di varia natura, non presenti in atti, avvenuta con due separati inoltri a mezzo PEC, rispettivamente due giorni prima e un giorno prima dell'udienza di trattazione orale); tenuto conto della funzione del giudizio di legittimità, sarebbe, peraltro, impossibile prendere in considerazione per la prima volta, ai fini della decisione, atti a contenuto asseritamente probatorio sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata o comunque non presenti agli atti del giudizio di merito, in ordine ai quali si chieda alla Cassazione più di una mera constatazione, ad esempio, per rilevare una data di nascita, ai fini della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni, oppure un intervenuto decesso, ai fini della declaratoria della conseguente estinzione del reato ex art. 150 c.p. (Cass. II, n. 2347/2024). 
In argomento, va anche segnalata la successiva Cass. III, n. 20068/2025, per la quale nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli; in applicazione del principio, è stata consentita la produzione dei modelli F24 attestanti l'avvenuto pagamento di debiti tributari ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, norma più favorevole, applicabile pertanto anche a fatti pregressi). 

Il procedimento previsto in tema di mandato di arresto europeo

Come anticipato, due sono le forme di procedimento in Cassazione per i ricorsi in tema di mandato di arresto europeo (d'ora in poi MAE):
– per i ricorsi in materia di consegna consensuale della persona interessata in esecuzione del M.A.E., ovvero nei casi di cui all'art. 22, comma 5-bis, l. n. 69 del 2005, si procede con udienza camerale non partecipata, e non è previsto il deposito di memorie. In questo caso, non si pongono problemi, tenuto, in particolare, conto del fatto che la particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell'ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, in termini più ristretti rispetto all'ipotesi ordinaria in cui tale consenso non è stato espresso si giustifica non solo in ragione della garanzia dell'habeas corpus – ravvisabile anche nella fattispecie in scrutinio – e della necessità di concludere l'intera procedura di consegna nel rispetto dei rigidi limiti temporali imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI e ribaditi dall'art. 22-bis l. n. 69 del 2005, ma anche per la limitatezza del thema decidendum, in quanto, per effetto del consenso alla consegna prestato dall'interessato, la cognizione è limitata al controllo della legalità complessiva del procedimento, della validità della manifestazione del consenso, dell'insussistenza di motivi di rifiuto alla consegna, nonché della eventuale priorità di altri mandati di arresto europeo (Corte cost., n. 39/2025; Cass. VI, n. 48943/2015);
– per i ricorsi in materia di consegna della persona interessata in esecuzione del M.A.E., nei casi di cui all'art. 22, comma 3, l. n. 69 del 2005, si procede con udienza camerale ex art. 127 c.p.p. ed anche in questo caso non è previsto il deposito di memorie (Corte cost., n. 69/2025), pur se un orientamento ne ha ritenuto ammissibile la presentazione fino all'udienza prevista dall'art. 22 l. n. 69 del 2005, per la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di decisione della procedura passiva di consegna, purché la memoria inerisca alle stesse questioni dedotte nei motivi di ricorso, ovvero siano a queste strettamente connesse o rilevabili di ufficio (Cass. VI, n. 40254/2016).
Quest'ultima ipotesi pone, al contrario, problemi.
In particolare, occorre stabilire se, in tale ultimo caso, l'udienza sia in ogni caso partecipata, ovvero se occorra pur sempre la richiesta di partecipazione prevista per i procedimenti da trattare in Cassazione dall'art. 611.
Pur in difetto di prese di posizione esplicite e motivate, la giurisprudenza (i ricorsi in materia di MAE sono assegnati alla VI sezione, ed, in sede di rinvio, alla II Sezione), nella prassi, ritiene unanimemente che, in tali casi, la partecipazione all'udienza camerale sia sempre consentita, e non debba essere richiesta, valorizzando l'incompatibilità tra i termini per la richiesta di trattazione orale indicati dall'art. 611, comma 1-ter (quindici giorni liberi prima dell'udienza) ed i più ristretti termini a comparire previsti in tema di MAE (art. 22, comma 3, l. n. 69 del 2005: tre giorni liberi prima dell'udienza): in tal senso, implicitamente, tra le altre, cfr., ad es., Cass. VI, n. 19487/2025 e n. 23030/2025, che hanno ammesso la celebrazione dell'udienza camerale partecipata pur in difetto della previa richiesta di trattazione orale.
Se si riconosce ai commi 1-bis ed 1-ter dell'art. 611 valenza di disposizioni generali valevoli per i procedimenti da trattare in Cassazione (come a noi appare corretto), non esistono procedimenti camerali sempre e comunque “partecipati”, o meglio “partecipabili”, in difetto di una richiesta ad hoc; naturalmente, nel caso dei ricorsi in materia di MAE, la richiesta di trattazione orale non potrebbe, di necessità, rispettare il termini previsto dalla disposizione generale, e dovrebbe, pertanto, esserne consentita la presentazione anche nell'ultimo giorno del ristretto termine a comparire previsto dall'art. 22, comma 3, l. n. 60 del 2005, non essendo sufficiente a far ritenere il contrario il mero rinvio di quest'ultima disposizione all'art. 127 c.p.p., invero richiamato dallo stesso art. 611, comma 1-bis (certamente ricomprendente, tra “i ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127”, anche quelli di cui all'art. 22, comma 3, l. n. 69 del 2005), con la successiva specificazione, anche per i casi di cui all'art. 127, della necessità, per partecipare all'udienza camerale, di una rituale e tempestiva richiesta di partecipazione.
Nondimeno, a ben vedere, il quarto comma dell'art. 22 della predetta legge sul MAE, forse inconsapevolmente, ma inequivocabilmente, legittima la prassi giurisprudenziale prima menzionata, con valenza di lex specialis: detta disposizione, nel prevedere che «la decisione è depositata alla conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia», implica, infatti, necessariamente che sia stata celebrata in ogni caso una udienza camerale partecipata, all'esito della quale va, in ogni caso, pubblicato mediante lettura almeno il dispositivo.
In tal senso, pur senza motivare in alcun modo il proprio convincimento, sembra implicitamente, quanto inequivocabilmente, orientata anche la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., n. 39/2025).
Nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., non è previsto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, ultima parte, c.p.p., il diritto del consegnando alla partecipazione personale all'udienza, sicché non assume rilievo il suo personale impedimento posto a fondamento dell'istanza di rinvio (Cass. VI, n. 35818/2020).
Come ricordato anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 39/2025), la particolare celerità dei giudizi in materia di MAE, sia ordinario sia consensuale, rinviene la sua giustificazione nella ristrettezza dei termini di definizione delle procedure di consegna fissati dall'art. 22-bis l. n. 69 del 2005, il quale, al comma 1, prevede che «[s]e la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinché ne sia data comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso è stato espresso». Detta disposizione ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI e, segnatamente, alle indicazioni contenute all'art. 17, il quale, al § 1, prevede che il MAE deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza, al § 2 stabilisce che, nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo «dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso» ed, al § 3, dispone che, «[n]egli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato». Come chiarito dalla giurisprudenza, le strette cadenze temporali del procedimento in materia di MAE rispondono, al contempo, all'esigenza di concludere l'intera procedura di consegna nel rispetto degli stringenti termini fissati dalla decisione quadro 2002/584/GAI e ribaditi dall'art. 22-bis cit. del 2005 ed alla necessità di pervenire rapidamente ad una decisione definitiva che incide sullo status libertatis della persona interessata (Cass. VI, n. 45254/2005).
Da ultimo, Cass. VI, n. 32059/2025 ha ritenuto che, in tema di MAE, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall'impugnazione della sentenza che ad esso abbia dato esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi, ostandovi il disposto dell'art. 22 l. n. 69 del 2005, che rinvia alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., il che consente unicamente il deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo.

Il procedimento previsto in tema di protezione internazionale

Le articolazioni penali della Corte di cassazione hanno competenza anche in materia di protezione internazionale (i ricorsi in materia sono assegnati alla I sezione penale, ed, in sede di rinvio, alla V sezione penale). 
In materia di esecuzione dell'espulsione e trattenimento, l'art. 14, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (come novellato) prevedeva che «Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della l. n. 69 del 2005»: si prevedeva, quindi, che i ricorsi in materia fossero trattati con il rito dell'udienza camerale non partecipata, o meglio “non partecipabile”, ex art. 611.

La Corte costituzionale (Corte cost., n. 39/2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 6, «nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo».
La disciplina del procedimento in sede di legittimità per i ricorsi presentati contro decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera (emessi dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, o dalla corte d'appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015), all'esito dell'intervento della Corte costituzionale, prevede, pertanto, attualmente che:
– il giudizio è instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.;
– il ricorso, che non sospende l'esecuzione della misura, è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento;
– la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., e, quindi, in udienza camerale, sempre partecipata, o meglio “partecipabile”, anche in difetto di una richiesta ad hoc, nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; 
– l'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza; 
– la decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione;
– qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. 

Bibliografia

Rafaraci, sub art. 611, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, II, 5512 ss.; Spigarelli, Le Sezioni unite Lattanzio: un intervento in chiaroscuro sul diritto di astensione del difensore, in Giurisprudenza Italiana, 2014, 2856; Filippi, I «motivi nuovi» secondo le sezioni unite della Cassazione, in Cass. pen., 1999, 71; Gaeta, Le sezioni Unite dopo l'intervento della Consulta dettano il decalogo della garanzia difensiva, in Guida dir., 2010, n. 28, 61; Piccialli, L'impugnazione del provvedimento del G.I.P. che decide sulla richiesta di restituzione, in Corr. mer., 2009, 5, 545; Biondi, Gli effetti della sentenza della C. Eur. Dir. uomo 13 novembre 2007 «Bocellari e Rizza c. italia»: prime pronunce della Cassazione, in Cass. pen., 2009, 1655; Furfaro, Il diritto alla pubblicità dell'udienza tra sistema interno e giusto processo europeo, in Giur. it., 2008, 7, 1761; Cremonesi, La parte civile ha sempre diritto alle spese di lite, in Dir. e giust., 2004, 9, 23.

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