Codice di Procedura Penale art. 615 - Deliberazione e pubblicazione.

Sergio Beltrani

Deliberazione e pubblicazione.

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione [525] ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [591, 6063] o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato [545]1.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto [110] dal presidente.

[1] Per favorire l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, vedi l'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176  ( in tema di modalità di assunzione delle deliberazioni dei giudizi penali di appello  v. anche quanto aveva disposto l'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149,  successivamente il decreto n. 149/2020 cit. è stato  interamente abrogato dall'art. 1, comma 2 , della legge 18 dicembre 2020, n. 176. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto). Da ultimo,  v. art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif. in l. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; in particolare, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis d.l. n. 228, cit., aggiunto in sede di conversione, l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 137/2020 cit., in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. V. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199,  dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112

e, da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18.

Inquadramento

L'art. 615 disciplina il procedimento che conduce alla deliberazione e pubblicazione delle sentenze della Corte di cassazione all'esito della pubblica udienza: le sue disposizioni vanno attualmente riferite ai soli casi nei quali si proceda con il rito della pubblica udienza partecipata (o meglio, “partecipabile”: cfr. art. 611, comma 1-bis, c.p.p.), e non riguardano, quindi, il procedimento di deliberazione delle decisioni all'esito delle udienze camerali (partecipate, o meglio “partecipabili”, o meno).

La Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (306) osservava che la disposizione riproduce, in sostanza, il previgente art. 537 c.p.p. 1930, precisando che «si è ritenuto opportuno modificare l'impostazione del Progetto preliminare del 1978, per il quale la corte era chiamata a deliberare la sentenza subito dopo la discussione di ciascun ricorso: più che intuibili esigenze di funzionalità hanno infatti indotto a preferire l'attuale disciplina che prevede la deliberazione al termine della pubblica udienza».

 

La deliberazione delle sentenze della Cassazione

La Corte di cassazione delibera le sentenze in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza (non, quindi, sentenza per sentenza, dopo la discussione di ciascun ricorso: cfr. sub § 1);  il presidente del collegio può, peraltro, differire la deliberazione ad altra udienza prossima, ove lo ritenga indispensabile in considerazione (cfr., ad es., Cass. II, n. 34147/2015 e n. 19695/2025):

- della molteplicità delle questioni da decidere;

- dell'importanza delle questioni da decidere.

E' abbastanza frequente che, in processi con molti imputati e, conseguentemente, con molte questioni da decidere, ovvero aventi oggetto questioni di particolare rilievo, le discussioni delle parti possano terminare in tarda ora, e costringere ineludibilmente il collegio, dopo ore ed ore di udienza, a deliberare la sentenza a notte fonda sarebbe, come agevolmente intuibile, per plurime ragioni inappropriato.

La giurisprudenza ha chiarito che è inammissibile - in quanto si porrebbe in palese violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111, comma secondo, Cost. – il deposito di memorie ex art. 121 c.p.p. dopo la chiusura del dibattimento (Cass. I, n. 49086/2012: fattispecie riguardante il deposito dinanzi alla Corte di cassazione di una memoria, contenente una precisazione ed una diversa articolazione dei motivi già presentati).

Le regole applicabili

Ai fini della deliberazione delle sentenze della Cassazione, l’art. 615, comma 1, ult. parte richiama espressamente le disposizioni degli articoli 527 e 546 c.p.p. (ai quali si rinvia), il primo riguardante il procedimento che regola la deliberazione collegiale, il secondo riguardante i requisiti della sentenza.

Le possibili decisioni

Tre, ai sensi dell'art. 615, comma 2, sono le possibili decisioni conclusive della Cassazione sui ricorsi trattati in pubblica udienza (ma anche, più in generale, trattati con i riti camerali):

- annullamento a norma degli artt. 620, 622 e 623 (cui si rinvia):

- declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ove ricorra una delle plurime cause generali d'inammissibilità delle impugnazioni di cui all'art. 591 c.p.p., oppure una delle tre cause speciali d'inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.: in proposito, la giurisprudenza ha chiarito che, qualora concorrano due cause di inammissibilità, di cui l'una concernente ragioni formali e l'altra ragioni contenutistiche, la prima prevale sulla seconda, atteso che solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato sotto il profilo del contenuto (Cass. I, n. 3820/2018: fattispecie relativa alla declaratoria d'inammissibilità, per irrituale presentazione nella cancelleria del giudice a quo, di un ricorso inammissibile anche in quanto deducente un motivo non consentito dalla legge);

- rigetto del ricorso, nel solo caso di mera (e non manifesta) infondatezza di tutti i motivi.

A tali tipologie di decisione si affiancano le decisioni interlocutorie, ovvero non conclusive, emesse in forma di ordinanza (ad es., la non infrequente – anche nel subprocedimento cautelare - qualificazione del ricorso in appello, con trasmissione al giudice competente).

La forma dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione

Merita qualche riflessione l'individuazione della forma dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione.

Per effetto dell'implicito rinvio alla disciplina generale del ricorso per cassazione, peraltro operante unicamente in difetto di diversa disposizione, sembra potersi ritenere che:

a ) ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.p., tutti i provvedimenti emessi all'esito della pubblica udienza devono assumere la forma della sentenza: ciò vale anche per le declaratorie d'inammissibilità dei ricorsi (poiché in parte qua l'art. 617, comma 2, costituisce norma speciale rispetto all'art. 591, comma 2, c.p.p., per il quale l'inammissibilità delle impugnazioni va dichiarata con ordinanza);

b ) per effetto dell'espresso rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. operato dagli artt. 311 e 325 c.p.p., i provvedimenti emessi in materia cautelare dovrebbero assumere forma di ordinanza: ciò vale anche per le declaratorie d'inammissibilità dei ricorsi (in relazione alle quali, la predetta forma sarebbe comunque imposta dall'art. 591, comma 2, c.p.p.);

c ) ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p., i provvedimenti che dichiarano, in Settima sezione, l'inammissibilità dei ricorsi, vanno emessi in forma di ordinanza: va, in proposito, ricordato, che, secondo le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 5466/2004, Gallo), nel procedimento che si svolge davanti alla VII sezione della Corte di cassazione, istituita dal comma 1 dell'art. 610, nelle forme dell'udienza camerale ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p., se il ricorso sia già stato devoluto alla Settima sezione,  «la decisione d'inammissibilità assume la forma dell'ordinanza anche in caso di trasferimento della cognizione e decisione del ricorso da detta sezione alle Sezioni unite, a nulla rilevando la circostanza che tale ordinanza, in quanto definisce il giudizio, abbia nella sostanza natura di sentenza»;

d ) per effetto dell'implicito rinvio alla disciplina generale del ricorso per cassazione, ed in particolare alla disciplina dettata dall'art. 617 c.p.p., operante difetto di diversa disposizione, tutti gli altri provvedimenti decisori emessi in Settima sezione vanno emessi in forma di sentenza;

e ) i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza camerale non partecipata celebrata ex art. 611 c.p.p. andrebbero emessi:

e 1 ) ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p., in forma di ordinanza, ove si tratti di declaratorie di inammissibilità dei ricorsi;

e 2 ) in virtù dell'implicito rinvio alla disciplina generale del ricorso per cassazione, ed in difetto di diversa disposizione, in forma di sentenza in ogni altro caso.

Inquadramento La pubblicazione delle sentenze  della Cassazione

Le sentenze, dopo essere state cumulativamente (cfr. sub § 1) deliberate nella camera di consiglio che si tiene dopo la conclusione della parte partecipata dell'udienza pubblica, sono pubblicate in udienza mediante lettura dei dispositivi fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato; prima di essere letti, i dispositivi devono essere sottoscritti dal presidente.

Come anticipato sub 1, questa disciplina riguarda attualmente le sole sentenze deliberate all'esito dell'udienza pubblica partecipata (cfr. subart. 611 c.p.p., § 3), e non si applica alle decisioni deliberate all'esito dell'udienza camerale partecipata, salvo che con riguardo ai ricorsi in materia di mandato d'arresto europeo (nei soli casi di cui all'art. 22, comma 3, l. n. 69 del 2005) e di protezione internazionale (cfr. amplius sub art. 611, §§ 11 s.), per i quali ultimi si prevede la lettura della motivazione contestuale oppure, in sua mancanza, del dispositivo della decisione, in udienza.

Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 38355/2013) la mancata sottoscrizione del dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura dal presidente del collegio, non dà luogo a nessuna nullità, poiché la sottoscrizione assume rilievo per i soli atti non pronunciati in udienza, laddove per quelli pronunciati in udienza non vi è alcuna esigenza di renderne certa la provenienza); per la medesima ragione, si è ritenuto che non costituisce causa di nullità della sentenza la illeggibile sottoscrizione del Presidente nel dispositivo, considerato anche che il requisito della sottoscrizione, ove previsto, non implica che essa debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice da cui promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica (Cass. V, n. 36712/2012). È stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la decisione che escluda che sia qualificabile come indebita anticipazione di giudizio, l'avvenuta predisposizione da parte del giudice di una bozza del dispositivo di condanna, rinvenuta nel fascicolo processuale, sul rilievo che non era sottoscritta e che non risultava che quel dispositivo fosse effettivamente quello che il giudice avrebbe emesso (Cass. II, n. 18306/2017): il principio varrebbe anche, per trasparente identità di ratio, in riferimento ad eventuali bozze di dispositivi della Cassazione.

Il regime delle sentenze della Cassazione

Pur in mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 552 c.p.p. 1930 (che espressamente prevedeva l'inoppugnabilità di ogni provvedimento della Corte di cassazione nella materia penale), anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale si ritiene, in applicazione dei principi generali di tassatività delle impugnazioni e di irrevocabilità del giudicato, la non impugnabilità di tali provvedimenti (Cass. VI, n. 1402/1998).

I provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di cassazione sono, quindi, inoppugnabili (Cass. S.U., n. 8/1994), e, salvi i rimedi straordinari (ricorso straordinario, revisione, rescissione del giudicato, richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione EDU o dei Protocolli addizionali), non possono essere più riesaminate dalla stessa Corte o da altro giudice (Cass. I, n. 6026/1996: fattispecie relativa a ricorso per cassazione del P.M. avverso sentenza di annullamento senza rinvio della Corte suprema per pretesa abnormità della stessa); la giurisprudenza (Cass. II, n. 2927/1994) ha, in proposito, chiarito che sarebbe inammissibile anche il ricorso avverso la sentenza della Corte di cassazione proposto innanzi alle Sezioni unite, e ciò in quanto nel nostro sistema processuale, tanto in quello disciplinato dal codice abrogato che in quello vigente, non esiste alcuna possibilità di gravame avverso la sentenze della Corte di cassazione e perché, inoltre, alle Sezioni unite non è riconosciuta alcuna autonomia istituzionale esterna rispetto alle singole sezioni, fatta eccezione per i casi tassativamente previsti dalla legge.

Tale disciplina non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto la norma costituzionale non impone la possibilità di far valere senza limiti di tempo, e pur dopo la formazione del giudicato, eventuali nullità anche se derivanti dalla violazione del diritto di difesa (Cass. VI, n. 1402/1998).

Per la correzione degli errori materiali, si rinvia amplius sub art. 625-bis.

 

Bibliografia

Dell'Anno, artt. 615-617, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi - Lupo, VII, Milano, 1997, 589; Liguori, Le Sezioni unite sul tema della mancata firma della sentenza: vizi e conseguenze, in  Cass. pen.  2013, 2948-2955; Spangher, Voce Suprema Corte di Cassazione (ricorso per), in Dig. d. Pen., Torino, 1999; Valentini, Voce Ricorso per Cassazione, in Dig. d. Pen., Torino, 2011. 

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