Codice di Procedura Penale art. 616 - Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso.

Sergio Beltrani

Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso.

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile [591, 606 3] o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento [535, 592]. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro , che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato 1.

1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente 2  3

[1] Le parole da «, che può» a « del ricorso» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 64, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[2] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 65, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[3] La Corte cost., con sentenza 13 giugno 2000, n. 186, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella versione precedente alla modifica disposta dalla l. 103, cit., nella parte in cui «non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

Inquadramento

Si tratta di norma che regola gli oneri connessi allo svolgimento del giudizio di Cassazione in caso di esito sfavorevole al ricorrente

Quanto al fondamento, deve distinguersi la condanna al pagamento delle spese processuali dalla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Con la condanna alle spese del grado di giudizio, la disposizione in esame — in applicazione di un principio comune alla materia delle impugnazioni (artt. 592,637) — pone le spese del giudizio di Cassazione, se qualsiasi tipo di ricorso (Cass. V, n. 49692/2017) ricorso è dichiarato inammissibile o è rigettato, a carico della parte privata ricorrente, in quanto essa ha dato avvio al giudizio di legittimità e ha reso necessario disciplinare la distribuzione del relativo onere economico. Si tratta di regola che — operando in funzione del risultato del processo — prescinde dalle ragioni concrete che a quell'esito abbiano condotto, e in particolare dall'atteggiamento soggettivo del soccombente (Corte cost. n. 186/2000).

Tale regola si applica a tutte le parti private impugnanti e quindi anche al ricorso, proposto agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, va disposta la condanna di quest'ultima anche alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel resistere al ricorso (Cass. VI, n. 20369/2009).

La sanzione pecuniaria in caso di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione ha invece funzione sanzionatoria, comportando l'imposizione di un esborso non commisurato in alcun modo al costo del procedimento. Si tratta di previsione che si applica a qualsivoglia motivo di inammissibilità, anche sulla base di previsioni non contenute nel titolo III del libro IX, dedicato al ricorso per Cassazione; l'art. 616 non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma 3. e quelle contemplate dall'art. 591 (Cass. III, n. 5185/2014).

Essa trova il suo fondamento nel principio di «responsabilità processuale» e proprio in ragione di ciò è stata in passato riconosciuta dal giudice delle leggi non in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost. (Corte cost. n. 69/1964, pronunziata a proposito dell'art. 549 abrogato, in gran parte corrispondente all'art. 616 del codice vigente). Proprio in virtù della detta natura, tale sanzione processuale deve essere proporzionata al grado di infondatezza del ricorso o, se si vuole, al grado della sua «temerarietà», come del resto confermato dal fatto che il nuovo codice di rito ha deliberatamente innovato in materia nel senso di rendere obbligatoria la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità (e cioè di manifesta infondatezza del ricorso o proposizione di doglianze non ammesse dall'ordinamento) e di renderla invece facoltativa in caso di rigetto (art. 616). In sostanza, la sanzione pecuniaria è dal legislatore commisurata al grado di infondatezza del ricorso e voluta quale remora alla proposizione di non infrequenti ricorsi temerari. (Cass. III, n. 585/1995).

Nella medesima direzione si pone la riforma del 2017 (l. n. 103/2017) che ha particolarmente evidenziato la possibilità di adattare l'entità della sanzione alla causa di inammissibilità del ricorso, con evidente finalità deflattiva.

Proprio tale considerazione di tale natura e di tali parametri, la previsione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che la Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).

Afferma il giudice delle leggi che sarebbe incompatibile con il principio di eguaglianza una norma che tratti allo stesso modo la posizione di chi abbia proposto il ricorso per Cassazione, poi dichiarato inammissibile, ragionevolmente fidando nell'ammissibilità e quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione potendo fatti verificarsi casi nei quali l'errore tecnico causativo dell'inammissibilità del ricorso non sia percepibile al momento della sua proposizione, come nell'ipotesi di un imprevedibile mutamento di giurisprudenza che induca la Corte di Cassazione a ritenere inammissibili ricorsi per il passato pacificamente non considerati tali, sulla base di una variazione del criterio di apprezzamento della causa di inammissibilità e non potendosi ritenere esclusa tale sperequazione dal potere del giudice di graduare l'importo della sanzione pecuniaria. Ed anzi proprio la previsione da parte della norma di un livello minimo e di uno massimo della somma da pagare — che dovrebbe raccordare la misura della sanzione al concreto livello di colpa del ricorrente — implicitamente conferma come sia irragionevole l'omessa previsione dell'ipotesi in cui un profilo di colpa manchi del tutto. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per Cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza (nella specie perché oggetto di contrasto giurisprudenziale — Cass. S.U., n. 43055/2010).

Si tratta di sanzione che non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati bensì a ciascuno di questi singolarmente Cass. IV, n. 11191/2015.

La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 nel caso in cui il ricorso sia rigettato è facoltativa, con la conseguenza che il giudice che, ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, è tenuto a motivare la propria decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del suo operato. (Cass. IV, n. 7310/2009)

La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la sanzione di cui all'art. 616 non rientra tra le spese coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. III, n. 24114/2016). Infatti, il beneficio in parola riguarda elusivamente «i mezzi per agire in giudizio e non anche le pene pecuniarie che introducono in definitiva una remora a comportamenti dilatori o obbligatori» (Cass. I, n. 42918/2013).

Proprio per tale motivo è stata dichiarata manifestamente infondata — secondo criteri riproponibili anche in relazione all'attuale regime — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 217/1990 — nella parte in cui non prevedeva l'annotazione a debito del diritto di natura non penale di cui all'art. 616 — in riferimento al comma 3 dell'art. 24 Cost. che consente al non abbiente di sostenere un procedimento penale senza incorrere in nessuna delle effettive spese connesse al medesimo — Invero la norma costituzionale riguarda i mezzi per agire in giudizio e non anche le pene pecuniarie che come tali non limitano il ricorso, ma introducono solo una sanzione per la presentazione di impugnazione manifestamente infondate o inammissibili dall'origine (Cass. VI, n. 687/1997).

Vi sono alcune eccezioni alle norme in materia di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità. Particolarmente rilevante la previsione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 272/1989, che, derogando al generale principio della soccombenza del condannato in tema di pagamento delle spese del processo e di custodia cautelare, stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti di persona minore di età non comporta detto obbligo. Detta norma si inserisce nel quadro della disciplina del processo minorile, strutturalmente finalizzato alla ripresa o al recupero del percorso educativo del minore.

La ratio cui è ispirata la norma è quella di esonerare il minore dalle negative conseguenze che gli deriverebbero dall'applicazione della anzidetta regola della soccombenza, e ciò — ha più volte sottolineato negli anni questa Corte — vale sia in relazione al giudizio di merito che a quello di legittimità, dovendosi pertanto escludere una interpretazione del predetto art. 29 in base alla quale l'esonero può operare soltanto con riferimento alla definizione dei procedimenti di merito e non anche in sede di legittimità (Cass. IV, n. 11194/1999; Cass. S.U. , n. 15/2000).

Tale disposizione verrà a essere applicata in via analogica quando si tratti di ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all'esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne (Cass. I, n. 12340/2020)

ovvero in relazione all'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal maggiorenne in relazione a custodia subita quando era minorenne (Cass.,  IV, 14685/2021; contra, ma al momento isolata, Cass.,  IV, 21275/2021) .

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Quando invece l'impugnazione risulti proposta dagli esercenti la potestà genitoriale i quali, come recita l'art. 34, d.P.R. n. 448/1988, ben possono, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne, e non da quest'ultimo quindi, alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro cinquecento ciascuno favore della Cassa delle ammende (Cass. V, n. 8379/2016).

La condanna alle spese del procedimento della parte privata ai sensi del primo comma dell'articolo in commento ricomprende anche la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile (in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato) ovvero la condanna della parte civile il cui ricorso sia dichiarato inammissibile al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato.

Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Cass. VI, n. 8326/2015): ad esempio, tale condanna non potrà essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (Cass. II, n. 29424/2017).

  Deve registrarsi un contrasto di giurisprudenza in ordine alla rilevanza della presentazione in udienza della parte civile.

Da una parte, l'orientamento in precedenza prevalente esclude la possibilità di alcuna liquidazione in caso di mancata presentazione in udienza – in ragione del tenore delle norme sulla condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile, estensibili al giudizio di cassazione per il rinvio dell'art. 168 disp. att. c.p.p. (Cass. V, n. 43834/2014) e in considerazione del fatto che il combinato disposto degli artt. 523, commi 1 e 2, e 614, comma 4, c.p.p., e art. 153 disp. att. c.p.p., impone al difensore della parte civile di partecipare personalmente alla udienza per formulare e illustrare le proprie conclusioni e, solo all'esito della discussione, di depositare le conclusioni scritte e la nota spese (Cass. VI, n. 9430/2019).

Altro orientamento, che appare attualmente dominante (Cass. II, n. 12784/2020; Cass. V, n. 31983/2019; Cass. V, n. 30743/2019; Cass. IV, n. 38227/2018) ritiene, al contrario, che, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 c.p.p. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

  La parte civile che depositi conclusioni scritte — in caso di rigetto del ricorso proposto dall'imputato — ha quindi diritto alla rifusione delle spese legali sempre che abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione; di conseguenza, non è dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile qualora non abbia offerto – in sede di memoria o discussione - elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso né abbia offerto argomentazioni di contrasto alle ragioni avverse (Cass. V, n. 30743/2019) ovvero non rabbia depositato memorie oppure,  – in ragione della tardività delle stesse – non sia stato possibile tener conto delle deduzioni in essa contenute (Cass. II, n. 12784/2020).

L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, c.p.p., ma, più in generale, l'art. 91 c.p.c., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (Cass. VI, n. 54641/2018).

Il responsabile civile, il cui ricorso avverso sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato da reato dei propri dipendenti, venga rigettato o dichiarato inammissibile deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative, operando, in tal caso, tale soggetto a tutela dei propri interessi patrimoniali privatistici (cfr. Cass.,  I, 40795/2021).

La condanna al pagamento delle spese processuali

L'art. 616, comma 1, prima parte, stabilisce che, con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la  parte privata ricorrente (non anche la parte pubblica) è condannata al pagamento delle spese processuali.

La condanna al pagamento delle spese processuali è quindi obbligatoria in tutti i casi nei quali il ricorso proposto da una parte privata non sia stato (neppure in parte minima) accolto, risultando indifferente, a tal fine, che  il mancato accoglimento del ricorso sia sfociato in una pronuncia di rigetto oppure d'inammissibilità.

La mancanza  di analoga previsione per i ricorsi (non accolti) presentati dalla parte pubblica (ovvero dal pubblico ministero)  si spiega per l'evidente inutilità che lo Stato (nel cui nome il P.M. agisce) ristori sé stesso.

Trovando il suo presupposto nella soccombenza, la statuizione in oggetto non sarebbe legittima nel caso in cui, per il contestuale accoglimento di motivi di ricorso di controparte pubblica aventi idoneità assorbente, non tutti i motivi siano esaminati (si pensi al caso del motivo di ricorso della parte privata riguardante attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, logicamente assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso della parte pubblica riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine ad un ulteriore reato dal quale l'imputato era stato inizialmente assolto, ovvero la configurazione di una più grave circostanza aggravante inizialmente esclusa).

L'art. 67 l. n. 69 del 2009 ha abrogato il vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali.

Azione civile nel processo penale

Per il regime delle spese in tema di azione civile esercitata nel processo penale, si rinvia sub art. 592.

Con riguardo al procedimento per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso che si svolge davanti alla VII Sezione (cfr. sub art. 610), la giurisprudenza ha ritenuto che, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi: in tali casi, infatti, è configurabile l'interesse della parte civile ad ottenere con sollecitudine la pronuncia definitiva del giudizio, idonea a realizzare la sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche nell'ipotesi di ricorso dell'imputato ictu oculi inammissibile perché proposto esclusivamente per lamentare l'entità della pena patteggiata in appello e, come tale, assegnato all'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1, c.p.p. (Cass. S.U., n. 5466/2004).

Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Cass. S.U., n. 27727/2024).

L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità: detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, c.p.p., ma, più in generale, l'art. 91 c.p.c., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (Cass. I, n. 11175/2021; Cass. VI, n. 54641/2018); in caso di soccombenza reciproca dell'imputato e della parte civile, entrambi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, ma l'imputato può essere condannato anche alla rifusione delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte civile che, ricorrendone i presupposti, possono essere in tutto o in parte compensate (Cass. V, n. 40274/2021).

Secondo un orientamento, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M., poiché l'abrogazione, per effetto dell'art. 67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell'impugnazione (Cass. I, n. 2750/2017); altro orientamento ritiene, al contrario, che il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non rilevando dalla richiesta di quale parte impugnante le spese in questione siano derivate, poiché l'abrogazione, per effetto dell'art. 67 l. n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali non può influire sul principio di mantenimento dell'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza del pubblico ministero (Cass. IV, n. 6501/2021).

Si è anche precisato che il ricorso proposto dal difensore, in qualità di procuratore speciale di numerose parti civili, non può essere considerato come un ricorso unico proposto da un solo ricorrente poiché, al contrario, esso dà vita a tante posizioni processuali e, quindi, a tanti ricorsi quanti sono i ricorrenti che hanno rilasciato procura alle liti al predetto difensore, a nulla rilevando la scelta di presentare un unico atto per più ricorrenti, posto che il difensore agisce nell'interesse di tutti coloro che gli hanno conferito la procura e che i ricorsi, pur presentati con un unico atto, sono autonomi e, come tali, possono avere anche esito diverso, con la conseguenza che nella condanna alle spese si deve tenere conto del numero dei ricorrenti (Cass. V, n. 15360/2004).

E' opportuno ricordare che le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto o di inammissibilità del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva (Cass. civ. III, n. 3875/2024).

L’irrogazione di una sanzione pecuniaria

L'art. 616, comma 1, seconda parte, aggiunge che, se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata ricorrente (ancora una volta, non anche la parte pubblica) è condannata anche al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro (da euro 258 a 2.065) che può essere aumentata fino al triplo in considerazione della causa d'inammissibilità del ricorso; i predetti importi sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

L'art. 616 non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p. (Cass. IV, n. 2188/2015;   Cass. V, n. 18978/2014: fattispecie riguardante ricorso dichiarato inammissibile per tardività): resta salva l'ipotesi della rinunzia al ricorso per sopravvenuta ed incolpevole carenza d'interesse, per la quale cfr. amplius sub §§ 3.2 s.

L'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria in caso di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 69/1964; Cass. I, n. 30247/2016); tale principio deve trovare in materia di c.d. “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.) particolare applicazione, visto che il patteggiamento è un istituto introdotto dal legislatore per realizzare, nella misura massima possibile, decisioni rapide e lealmente "contrattate" fra parte pubblica e parti private (Cass. III, n. 585/1995).

Per tale ragione, e sulla scia dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 186/2000: cfr. amplius sub § 1), è pacifico che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza, in particolare perché oggetto di contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U., n. 43055/2010): in tali casi, infatti, esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non sussistono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art. 616 nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 (Cass. S.U., n. 33542/2001).

Ai fini della condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende, non fa differenza se l'inammissibilità sia dichiarata con sentenza o con ordinanza, nel silenzio della disposizione in commento.

La condanna della parte privata ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore somma prevista dall'art. 616 è dovuta anche in caso di declaratoria d'inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.), avente a sua volta natura impugnatoria (Cass. I, n. 23426/2015).

La statuizione di condanna al versamento di una somma, nei limiti precisati, in favore della Cassa delle ammende può essere facoltativamente disposta anche quando il ricorso sia rigettato: in proposito, la giurisprudenza (Cass. IV, n. 7310/2010), considerato che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 nel caso in cui il ricorso sia rigettato è facoltativa, ritiene che il giudice che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto a motivare la propria decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del suo operato.

La condanna al pagamento della somma di denaro in favore della Cassa delle ammende ha pacificamente natura di sanzione pecuniaria civile (Cass. V, n. 225/1991; Cass. V, n. 43067/2001; Cass. I, n. 47772/2008): ciò evidenzia che già attualmente le difese non hanno il diritto garantito dall'ordinamento  di ricorrere per cassazione a sproposito o per finalità meramente dilatorie, risultando tale eventuale comportamento (pur soltanto civilisticamente) illecito.

Tenuto conto del fatto che non è più consentito ricorrere personalmente (cfr. amplius sub § 613), perché l'esercizio del diritto di difesa dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la presentazione del ricorso richiede un elevato livello di qualificazione professionale (Cass. S.U., n. 8914/2018), mal si comprende la ragione per la quale, in caso d'inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria debba essere irrogata alla parte (all'evidenza a titolo di responsabilità oggettiva) e non al suo difensore: la disposizione appare, in verità, persino in odore d'illegittimità costituzionale, potendo il rischio di vedersi sanzionati (sia pur solo pecuniariamente) per l'imperizia del difensore officiato condizionare l'esercizio del diritto di difesa. Ciò appare ancor più vero ove si consideri che, secondo la giurisprudenza, l'ammissione al patrocinio dei non abbienti comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del citato d.P.R.) né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (Cass. III, n. 24114/2017; cfr. anche Cass. III, n. 34541/2002, per la quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, sono estranee alla sfera di applicazione della legge n. 217 del 1990 le spese e gli oneri che l'imputato deve affrontare al di fuori dei procedimenti giurisdizionali, in particolare nella fase amministrativa della esecuzione della pena; tanto più quando le spese di questa fase dipendono da una inadempienza del condannato che non ha versato la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell'art. 616 al momento in cui la cancelleria gliene intimò il pagamento: per tale ragione, non possono accollarsi allo Stato le spese aggiuntive, quali gli interessi di mora, le tasse e le spese di notifica, portate nella cartella di pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende inflitta al condannato). In riferimento a tale orientamento, merita di essere segnalato che è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 217 del 1990, nella parte in cui non prevede l'annotazione a debito del diritto di natura non penale di cui all'art. 616, sollevata in riferimento all'art. 24, comma 3, Cost. (che consente al non abbiente di sostenere un procedimento penale senza incorrere in nessuna delle effettive spese connesse al medesimo), per il rilievo che la garanzia costituzionale riguarda i mezzi per agire in giudizio e non anche le sanzioni pecuniarie che non limitano il dirito di presentare ricorso, ma conseguono alla presentazione di impugnazione manifestamente infondate o inammissibili dall'origine, in definitiva fungendo da remora a comportamenti dilatori (Cass. VI, n. 687/1997).

Per l'impossibilità di irrogare la sanzione pecuniaria nel caso in cui alcuni motivi del ricorso nel resto inammissibile risultino assorbiti dal contestuale accoglimento di motivi di ricorso di controparte pubblica si rinvia sub § 2.

Nel caso in cui più siano i soggetti i cui ricorsi vengano dichiarati inammissibili, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende viene irrogata a ciascuno di essi singolarmente, e non in solido (Cass. IV, n. 11191/2015).

La sanzione pecuniaria è:

- irrevocabile (Cass. VI, n. 4210/1994: la richiesta dell'interessato diretta a conseguire la revoca di tale provvedimento ai sensi dell'art. 664 c.p.p. sarebbe, quindi, inammissibile);

- non soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981 per le sanzioni amministrative (non essendo collegabile ad un illecito amministrativo, bensì alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie), ma soggetta al termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c., applicabile, salvo che la legge disponga altrimenti, a qualsiasi diritto nascente da obbligazioni civili, nell'ambito delle quali deve essere annoverata anche quella avente ad oggetto il pagamento della sanzione in questione (Cass. V, n. 43067/2001);

- non indultabile,non avendo ad oggetto una pena pecuniaria ma l'adempimento di una obbligazione civile (Cass. I, n. 47772/2008).  

La quantificazione della sanzione

Sulla scia della già citata giurisprudenza costituzionale (cfr. amplius sub § 1) che, in caso d'inammissibilità del ricorso,  ammette la possibilità di non irrogare la sanzione pecuniaria ove la parte privata non versi in colpa quanto alla determinazione della causa d'inammissibilità, deve ritenersi che, ai fini della quantificazione dell'irroganda sanzione pecuniaria, debba valutarsi proprio il grado della colpa della parte privata nella determinazione della rilevata causa d'inammissibilità del ricorso. Invero, la sanzione processuale deve essere proporzionata al grado di infondatezza o di inammissibilità del ricorso o, se si vuole, al grado della sua "temerarietà". Il  nuovo codice di rito ha, infatti, deliberatamente innovato in materia, nel senso di rendere obbligatoria la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità e di renderla invece facoltativa in caso di rigetto; in tal modo, la sanzione pecuniaria è stata marcatamente ricollegata  al grado di infondatezza o di inammissibilità del ricorso e voluta quale remora alla non infrequente proposizione di ricorsi temerari (ovvero connotati da avventatezza, superficialità) o comunque ispirata da finalità meramente dilatorie (Cass. I, n. 30247/2016).

La giurisprudenza più recente (Cass. II, n. 45862/2024) ribadisce che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all'impugnazione natura indiscutibilmente "temeraria"; quest'ultima condizione sussiste laddove i motivi di gravame siano fondati su questioni giuridiche assolutamente implausibili o su dati di fatto totalmente smentiti dalla realtà processuale o, addirittura, inesistenti, ovvero in ipotesi di "abuso del processo").  

La carenza d’interesse sopravvenuta

La giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, nel caso in cui il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p.)  sopraggiunga incolpevolmente rispetto al momento della sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Cass. S.U., n. 7/1997, e n. 31524/2004, entrambe in materia de libertate).

Una isolata decisione (Cass. V, n. 39521/2018) aveva ritenuto che, in caso d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), il ricorrente andrebbe condannato al pagamento delle spese processuali; è, peraltro, ormai assolutamente dominante l'orientamento per il quale, in tali casi, il ricorrente non deve sopportare alcuna statuizione accessoria: in presenza della declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, a cagione del sopraggiunto ed incolpevole venir meno del suo originario interesse alla decisione non può, infatti, essere considerato soccombente (Cass. V, n. 30253/2025; Cass. I, n. 15908/2024; Cass. IV, n. 45618/2021: fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).

Si è, peraltro, precisato che la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), dando luogo alla mancata instaurazione ex ante di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, per una carenza originaria dell'atto direttamente ascrivibile a negligenza della parte, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione  pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Cass. VII, n. 30657/2015; Cass. III, n. 42595/2024).

Inquadramento La rinunzia al ricorso

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p. (Cass. II, n. 45850/2023; Cass. V, n. 28691/2016).

A conclusioni diverse, nei sensi precisati nel § che precede, deve, peraltro, pervenirsi nel caso in cui la rinunzia al ricorso sia documentalmente motivata da una sopravvenuta ed incolpevole carenza d'interesse (Cass. III, n. 57883/2017); si è anche precisato che la rinuncia all'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione riconosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa, non essendo, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 (Cass. V, n. 9831/2016).

La  qualifica di “parte privata”: casi controversi

 

Soggetti pubblici

Quando la pubblica amministrazione opera a tutela dei propri interessi patrimoniali privatistici, contrapponendosi ad una domanda di analoga natura, e non quale parte necessaria che esercita pubblici poteri autoritati, essa deve essere condannata al pagamento delle spese processuali relative nonché, in caso d'inammissibilità del ricorso, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

In applicazione del principio, si è ritenuto che siano legittimamente condannati alle statuizioni accessorie del caso:

- il Ministero della Difesa  (Cass. I, n. 40795/2021: fattispecie in cui il predetto ministero ricorreva, quale responsabile civile, avverso sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato da reato dei propri dipendenti);

- il Ministero dell'economia e delle finanze (Cass. S.U., n. 34559/2002; Cass. IV, n. 22810/2018: entrambi in fattispecie di ricorso in materia di riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.).

Coerentemente, in difetto del predetto presupposto, si è invece ritenuto che il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende (Cass. S.U., n. 3775/2018).

Inquadramento La  persona offesa

Nei casi in cui ne venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, anche la persona offesa, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 616, può essere condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che, pur non potendo essere qualificata come parte processuale in senso tecnico, essa  è pur sempre considerata "parte privata" dalla legge processuale (Cass. VI, n. 24260/2003: fattispecie di ricorso in materia di archiviazione).

Le statuizioni accessorie e l’effetto estensivo dell’impugnazione

Secondo un orientamento della giurisprudenza, il ricorrente, se il ricorso per cassazione  della parte privata sia stato dichiarato inammissibile, ma ciononostante egli si sia giovato ex art. 587 c.p.p. dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'effetto estensivo e la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione tra loro (Cass. I, n. 30737/2016); altro orientamento, con maggior fondamento, ritiene al contrario che il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende (Cass. IV, n. 46344/2014).

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli che con il ricorso per cassazione abbia fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella della parte privata del procedimento, sicché, in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (Cass. VI, n. 24352/2023).

I casi di esonero dalle statuizioni accessorie per ragioni imputabili al difensore

La giurisprudenza ritiene che, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inammissibile in quanto sottoscritto dal difensore del terzo interessato al provvedimento non munito di mandato, non deve disporsi condanna in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, previste dall'art. 616 soltanto per "la parte privata che ha proposto" il ricorso inammissibile, perché, in caso contrario, le predette statuizioni graverebbero ingiustamente sull'imputato per un'attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà; neppure potrebbe essere condannato il difensore, che non può ritenersi soccombente, in quanto l'impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio della funzione defensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato (Cass. III, n. 563/2020; Cass. VI, n. 3547/1997).

Per altro verso, si è ritenuto che l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare né la condanna alle spese della parte privata (che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione), né del difensore (che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza) (Cass. II, n. 25738/2015; Cass. III, n. 23935/2021).

Diversamente, si è ritenuto che, nel caso in cui, a causa della mancata legittimazione del difensore (nella specie per non essere questi iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p.), il ricorso da lui proposto venga dichiarato inammissibile, la condanna alle spese ed alla prescritta sanzione pecuniaria deve comunque essere pronunciata, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 592 c.p.p., nei confronti non del difensore ma della parte privata, a meno che non risulti che quest'ultima non abbia in alcun modo aderito all'iniziativa del difensore (Cass. IV, n. 47928/2004, con la precisazione che resta comunque salva ogni questione interna ove si possa ravvisare una responsabilità professionale).

La morte sopravvenuta del ricorrente

La giurisprudenza ritiene anche che, fuori dai casi in cui estingue il reato , la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità rende inammissibile l'impugnazione ed esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass. I, n. 42313/2010: fattispecie nella quale si ricorreva contro un provvedimento del giudice di sorveglianza).

La disciplina prevista per le parti private minorenni

L'art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 (disp. att. proc. min.) stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere; la disposizione viene abitualmente interpretata nel senso di comportare l'esonero del minorenne dalla statuizioni accessorie di cui all'art. 616 (Cass. S.U., n. 15/2000; Cass. IV, n. 5714/2014).

Si ritiene, invero discutibilmente, che il predetto regime di favore non si applichi in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (art. 34, d.P.R. n. 448 del 1988): in tali casi, quindi, i predetti soggetti vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Cass. V, n. 8379/2017; Cass. III, n. 20780/2010).

  La giurisprudenza è divisa quanto all'estensione della predetta disciplina di favore anche ai casi nei quali sia stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso del soggetto ormai maggiorenne, ma minorenne all'epoca di commissione del presunto fatto-reato, contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.): un orientamento (Cass. IV, n. 21575/2021), certamente minoritario, ritiene non consentita tale applicazione analogica; altro orientamento (Cass. III, n. 33412/2025; Cass. IV, n. 14685/2021) ritiene, con maggior fondamento, ritiene che il predetto soggetto sia esonerato dalla condanna alle statuizioni accessorie de quibus, in applicazione analogica della predetta disciplina di favore. In coerente applicazione del medesimo principio, si ritiene anche che il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all'esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. I, n. 26870/2015 e n. 12340/2020).

Profili processuali

 

Omessa statuizione e correzione di errori materiali

 

Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U., n. 15/2000), può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice; in applicazione di tale principio, la Cassazione ha disposto la eliminazione dall'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un minorenne della statuizione concernente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Sono state ritenute emendabili con il procedimento di cui all'art. 130 c.p.p.:

- la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica (Cass. I, n. 23870/2016, con la precisazione che è possibile procedere anche con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis c.p.p.);

-  l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità (Cass. V, n. 30743/2019e n. 36037/2022).

Un orientamento (Cass. I, n. 48189/2013; Cass. II, n. 17326/2013) ritiene che la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che, ove omessa, è emendabile con il procedimento di correzione materiale; non così per la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una doppia valutazione discrezionale della Corte, sia nell'"an" sia nel "quantum".

Questioni di esecuzione

È stato ritenuto inammissibile il ricorso volto a ottenere la revoca della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, emessa a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare, in quanto solo dopo la definizione del procedimento principale tale condanna acquista efficacia esecutiva ed è, pertanto, consentito l'avvio della procedura per il recupero della somma e l'attivazione dell'incidente di esecuzione, qualora sorgano questioni sull'esistenza e validità del titolo (Cass. VI, n. 8841/2020).

Ricorsi in materia estradizionale e M.A.E.

Il mancato accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'estradando contro la sentenza della corte di appello favorevole all'estradizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Cass. S.U., n. 36541/2008: fattispecie nella quale, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Cassazione non ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, sul rilievo dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione della condizione di straniero alloglotto del ricorrente e della scarna e non univoca elaborazione giurisprudenziale della materia).

Diversamente, l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione, in pendenza del ricorso avverso una sentenza di estradizione, rigetta l'istanza di sostituzione di una misura cautelare, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente, atteso che tale istanza non ha natura di mezzo di impugnazione (Cass. fer., n. 35538/2016).

In tema di rapporti estradizionali con gli Stati Uniti d'America, disciplinati dal trattato 13 ottobre 1982, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso la decisione favorevole all'estradizione della Corte d'appello comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando la previsione dell'art. 21 del trattato medesimo, che fa carico, tra l'altro, alla Parte richiesta di "qualsiasi spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti", in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i rapporti tra le Parti contraenti (Cass. VI, n. 49988/2004).

In tema di mandato di arresto europeo, la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (art. 37 L. 22 aprile 2005, n. 69) non riguarda il regime delle impugnazioni (Cass. VI, n. 7915/2006): la disciplina di cui all'art. 616 trova, pertanto, ordinaria applicazione.

Ricusazione

 

Il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un provvedimento in tema di ricusazione comporta la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria, a norma dell'art. 616 (Cass. I, n. 5293/1996); la sanzione (ulteriore) che è possibile irrogare discrezionalmente ex art. 44 c.p.p. (cui si rinvia) non attiene alla fase delle impugnazioni.

Rimessione

Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali e/o della sanzione pecuniaria, perché l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione (Cass. S.U., n. 37824/2025 e n. 37825/2025).

Ricorso in materia cautelare

Considerato che il riesame ha natura di mezzo di impugnazione e che l'ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale od in Cassazione, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell'istante, legittimamente viene disposta la condanna al pagamento delle spese processuali ovvero, in caso d'inammissibilità del ricorso, alla sanzione pecuniaria (Cass. S.U., n. 26/1995).

La revocabilità delle statuizioni accessorie ex art. 616 in sede esecutiva

La giurisprudenza ha osservato che previsione dell'art. 673 c.p.p. è circoscritta alla revoca di sentenze di condanna e di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o difetto di imputabilità, nei casi di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, e non può trovare alcuna applicazione in caso di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in forza di disposizioni di natura processuale; conseguentemente, è stata confermata la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva stabilito che le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di cassazione ex art. 616 non possono costituire oggetto di sindacato in sede di esecuzione alla stregua della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di detto articolo (Cass. I, n. 23852/2024).

Procedimenti riuniti

Una volta riuniti in cassazione due distinti procedimenti relativi al medesimo ricorrente, il parziale esito positivo dei ricorsi riuniti esclude che egli possa essere condannato, per la parte concernente il ricorso dichiarato inammissibile, al pagamento di quanto previsto dall'art. 616, in quanto la disposta riunione dei separati ricorsi determina l'unità del procedimento (Cass. I, n. 1531/1994).

Altre applicazioni

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione del ricorrente a proporre appello (nella specie a norma dell'art. 322-bis c.p.p.) non consegue la sua condanna al pagamento ne' delle spese processuali, ne' della sanzione pecuniaria, qualora l'appello medesimo risulti necessitato da precedente decisione della Corte suprema che, qualificando un primo ricorso come appello, abbia disposto la trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. VI, n. 862/2000).

 

Bibliografia

Dell'Anno, artt. 615-617, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, VII, Milano, 1997, 589; Spangher, Voce Suprema Corte di Cassazione (ricorso per), in Dig. d. Pen., Torino, 1999.

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