Codice di Procedura Penale art. 617 - Motivazione e deposito.Motivazione e deposito. 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado [544], in quanto applicabili [173 att.]. 2. La sentenza, sottoscritta [110] dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. 3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità [174 att.]. InquadramentoL'art. 617 prevede un richiamo alla disciplina che regola il giudizio di primo grado e che di norma la redazione della medesima sia opera del presidente o del consigliere da lui delegato. Su specifica disposizione del presidente (del collegio) è possibile una riconvocazione della Corte che ha deliberato al fine di leggere e esprimere le singole posizioni sulla motivazione redatta dal singolo. Secondo la Relazione al Progetto Preliminare del codice, questa forma di condivisione della responsabilità sul testo può essere conseguenza tanto della particolare complessità delle questioni decise, quanto della ipotizzabile importanza della singola sentenza per la formazione dei futuri orientamenti giurisprudenziali. Motivazione e principio di dirittoL'enunciazione del principio di diritto nel contesto della motivazione — a norma dell'art. 173 disp. att. — è doverosa nell'ipotesi di annullamento con rinvio, dal momento che ad esso dovrà conformarsi il relativo giudice; nell'ipotesi di rimessione alle sezioni unite Sezioni Unite, l'enunciazione del principio dev'essere effettuata quale che sia il tipo di decisione finale al fine di esplicitare con nettezza significato e limiti della interpretazione “unitaria”. Il termine di trenta giorni per il deposito è ordinatorio. BibliografiaBargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998; Valentni, Ricorso per Cassazione, in Dig. d. Pen., Torino, 2011. |