Codice di Procedura Penale art. 617 - Motivazione e deposito.Motivazione e deposito. 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado [544], in quanto applicabili [173 att.]. 2. La sentenza, sottoscritta [110] dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. 3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità [174 att.]. InquadramentoL'art. 617 indica il procedimento che, dopo la deliberazione della decisione della Cassazione, porta al deposito della motivazione: il presidente del collegio o, nella stragrande maggioranza dei casi, il consigliere da lui designato dopo la deliberazione (che non coincide necessariamente con il relatore – designato dal presidente della sezione all'atto della fissazione della data di udienza) redige la motivazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 544 c.p.p. (cui si rinvia), in quanto applicabili. Salvo quanto si dirà sub § 2 quanto ai termini di deposito, non risultano applicazioni riguardanti la compatibilità con le sentenze della cassazione della disciplina di cui all'art. 544, comma 3-bis, che peraltro a nostro avviso non sembra incontrare ostacoli. La disposizione è integrata dall'art. 173 disp. att. c.p.p., a norma del quale (comma 1) nelle sentenze della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione: questa riserva va intesa, naturalmente, in riferimento al tenore della decisione (ad es., se un motivo risulta non consentito, perché inammissibilmente dedotto per la prima volta in sede di legittimità, pur potendo e dovendo essere dedotto già in sede di gravame, sarà assolutamente inutile riportarne dettagliatamente in sentenza il contenuto); in riferimento a tale disposizione, la giurisprudenza (Cass. V, n. 11058/2005) ha chiarito che, tenuto conto della chiara disposizione dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., la mancata riproduzione, nella motivazione della sentenza della Cassazione, di uno dei motivi di ricorso, conseguente ad una mera omissione materiale dell'estensore, non autorizza, di per sé, a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta estranea all'ambito della cognizione e del consequenziale giudizio della Corte, e non può, quindi, di per sé, legittimare la proposizione del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. In caso di annullamento con rinvio (cfr. sub art. 623), l'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, stabilisce che la sentenza deve enunciare specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Inquadramento Il termine per la redazione dei motiviL'art. 617, comma 2, dispone che la sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione: trattasi di termine ordinatorio, come tutti i termini di deposito delle sentenze. Con riguardo alla sottoscrizione, in difetto di significative applicazioni giurisprudenziali specificamente riguardanti la Corte di cassazione, si rinvia a quanto già osservato in generale sub art. 546. La giurisprudenza ha ritenuto applicabile alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione anche la disciplina di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p.: si è, in particolare, osservato che il generale rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., in quanto applicabili, contenuto nell'art. 617, comma 1, c.p.p., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta (Cass. II, n. 3129/2024: la Cassazione, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, c.p.p.; nel medesimo senso, in dottrina, Beltrani, 4136 ss.). Proprio il più generale rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, c.p.p. evidenzia la superfluità del più limitato rinvio agli artt. 527 e 546, contenuto nel comma 1 della disposizione in commento. In verità, all'indomani dell'approvazione del nuovo c.p.p., una dottrina (Canzio, 441), sempre sul presupposto della generale applicazione dell'art. 544 c.p.p. al procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione, aveva ritenuto consentita in Cassazione anche la motivazione contestuale (art. 544, comma 1, c.p.p.). L’esame della motivazione in camera di consiglioL'art. 617, comma 3, stabilisce che il presidente del collegio ha facoltà di convocare il collegio in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione; in tali casi, sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione, il collegio delibera senza formalità. Questo procedimento è stato seguito per la lettura e l'approvazione della motivazione della nota sentenza Cass. fer., n. 35729/2013 (v. annotazione in calce alla citata sentenza). La disposizione è integrata dall'art. 174 disp. att. c.p.p., a norma del quale, nel caso previsto dall'art. 617, comma 3, alla redazione del testo rettificato provvede immediatamente il collegio in camera di consiglio; ove ciò non sia possible (deve ritenersi per la complessità degli interventi correttivi rivelatisi necessari od opportuni), vi provvede un componente del collegio (designato ad hoc dal presidente), anche diverso dall'estensore in precedenza designato. Secondo la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (306), la disposizione «prevede la possibilità che il presidente fissi una nuova camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione, avuto riguardo all'importanza che la stessa può assumere nella formazione degli orientamenti giurisprudenziali e all'opportunità di sottoporre a verifica collegiale, in determinati casi, la conformità dell'iter argomentativo alla decisione già adottata». BibliografiaBargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998; Valentni, Ricorso per Cassazione, in Dig. d. Pen., Torino, 2011. |