Codice di Procedura Penale art. 620 - Annullamento senza rinvio.

Sergio Beltrani

Annullamento senza rinvio.

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto [150 s. c.p.] o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita [336 s., 649];

b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario [20];

c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime [606 1a];

d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;

f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;

g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona [68, 129];

h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello [443, 448 2, 469, 593];

l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio1.

[1] Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 67, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo della lettera era il seguente: «l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari».

Inquadramento

I Codici di rito 1865 e del 1913 prevedevano che soltanto eccezionalmente il giudizio di legittimità dovesse concludersi con un annullamento senza rinvio, poiché l'esito decisorio tipico del giudizio di legittimità era l'annullamento con rinvio (Mortara, 196); in deroga a questa (all'epoca consolidata) tradizione, l'art. 539, comma 1, n. 9 del Codice Rocco del 1930 introdusse la seguente previsione: «Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte pronuncia l'annullamento senza rinvio: (…) 9. In ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio, ovvero può essa medesima nei limiti della propria competenza dare i provvedimenti necessari».

In proposito, il Guardasigilli, nella Relazione sul progetto preliminare del Codice di rito del 1930 (f. 111), osservò che, «essendo manifestamente impossibile prevedere tutte le ipotesi che in pratica possono presentarsi, ho stabilito che la Corte possa annullare senza rinvio, anche nei casi non contemplati espressamente nei quali ritenga inutile il rinvio. Né con ciò si rende superflua l'enunciazione dei casi specifici, perché è compito della legge prevedere tutto ciò che è prevedibile, allo scopo di evitare pericoli di un eccessivo arbitrio lasciato al giudice », aggiungendo, per superare le perplessità immediatamente manifestate dalla Commissione parlamentare all'uopo insediata quanto all'eccessiva ampiezza della nuova disposizione, quanto segue: « Occorre peraltro tener presente che si tratta della corte di cassazione, giudice supremo, al quale deve essere riconosciuta quell'ampiezza di poteri che è conforme al suo istituto e correlativa all'assoluta insindacabilità delle sue decisioni».

La dottrina (Costa, 469) non mancò di evidenziare il pericolo che la clausola “aperta” appena introdotta potesse procurare la trasformazione della Corte di cassazione da giudice di legittimità a giudice (anche) del merito, divenendo, come molti temevano (e tuttora temono) giudice di terza istanza:  «La Cassazione si servirà di questo articolo per divenire giudice del fatto e prendere dei provvedimenti di merito? Non lo crediamo, né lo riterremo opportuno (…)» .

La disposizione non diede, tuttavia, il là ad alcuna “rivoluzione”: il giudice di legittimità restò tale, ed il nuovo strumento fu utilizzato con parsimonia, tanto che, per pacifica ammissione della relativa Relazione al progetto preliminare (f. 306), il Codice di rito del 1988 ripropose la disciplina in termini non molto dissimili, optando per la seguente formulazione: «Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: (…) l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari».

La disposizione prevedeva la possibilità di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in due ipotesi, che si configuravano come fattispecie residuali rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere dell'art. 620:

- quando il rinvio appariva superfluo;

- quando la Corte di cassazione aveva la possibilità di adottare direttamente i provvedimenti necessari in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata.

La sentenza di annullamento senza rinvio poteva, quindi, avere una duplice natura, potendo produrre:

- soltanto effetti rescindenti;

- effetti rescindenti con successivo, contestuale giudizio rescissorio operato dalla stessa Corte di legittimità, che sostituisce alla decisione impugnata (ed annullata) la sua decisione.

Ad esempio, Cass. III, n. 8780/2020 aveva osservato che la sentenza di annullamento senza rinvio di una decisione di merito, per l'abnormità di un atto processuale, produce un effetto rescindente, che consiste nell'eliminazione dell'atto ritenuto abnorme, ed un effetto rescissorio, che è limitato alla questione di diritto sottoposta all'esame della Corte di cassazione, la cui decisione ha efficacia di giudicato interno nel processo e non può essere modificata per effetto della applicazione retroattiva di una norma secondo la sua mutata interpretazione.

La giurisprudenza, sia pur limitatamente alla possibilità di rideterminare direttamente la pena in sede di legittimità, aveva enunciato di principi suscettibili di assumere valenza generale con riferimento a tutte le fattispecie residuali; aveva, in particolare, ritenuto che l'annullamento senza rinvio potesse essere disposto in presenza di due condizioni negative:

- l'annullamento della sentenza impugnata non doveva imporre accertamenti in fatto su circostanze controverse;

- i provvedimenti la cui emanazione doveva conseguire rispetto all'annullamento, non dovevano comportare la necessità di valutazioni discrezionali sulle predette circostanze controverse, poiché tali valutazioni, come i predetti accertamenti in fatto, sarebbero risultate incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

Ad esempio, si era ritenuto che la possibilità di procedere direttamente alla determinazione della pena fosse circoscritta alle ipotesi nelle quali alla situazione da correggere si poteva porre rimedio senza sostituzioni di giudizi di merito involgenti accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, rimanendo tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità . E, nel caso in cui l'imputato avesse chiesto con specifico motivo d'appello il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogatagli, ed il giudice d'appello non aveva preso in considerazione la richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, si riteneva che la sentenza impugnata dovesse essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione attivarsi, all'uopo, ex art. 620, comma 1, lett. l), in quanto la questione involgeva valutazioni di merito, in particolare con riferimento al giudizio di prognosi richiesto dall'art. 164 c.p. (Cass. IV, n. 11237/1991).  Ad analoghe conclusioni si era addivenuti con riguardo all'effettuazione ex novo del bilanciamento tra circostanze concorrenti ex art. 69 c.p. (Cass. V, n. 6782/2017), alla sostituzione delle pene detentive brevi (Cass. II, n. 40221/2012), alla valutazione inerente all'omissione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (Cass. III, n. 18509/2015).

La disposizione attribuisce alla Corte di cassazione un potere–dovere necessariamente, e non soltanto discrezionalmente, esercitabile, di decidere in sede di legittimità, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ogni questione, sempre che ne ricorrano i presupposti.

I casi tradizionali di annullamento senza rinvio

Le lettere da a) ad i) dell’art. 620 prevedono una serie di casi nei quali l’annullamento della sentenza impugnata va disposto senza rinvio: trattasi di previsioni tassative, alle quali si accompagna la (non tassativa) previsione residuale di cui alla lettera l).

La lettera a)

La lettera a) contempla un triplice ordine di cause di annullamento senza rinvio:

- assoluzione perché il fatto (anche in virtù di un fenomeno di successione di leggi o di una declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma penale incriminatrice) non è (o non è più) previsto dalla legge come reato;

- declaratoria di estinzione del reato in presenza di una delle cause previste dagli artt. 150 ss. c.p.;

- declaratoria di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale: vi rientra anche il caso in cui vada dichiarata l'improcedibilità del giudizio di impugnazione (in proposito, si rinvia amplius sub art. 344-bis).

Con riguardo agli annullamenti inerenti al punto della sentenza riguardante l'affermazione di responsabilità, anche prima dell'introduzione, nell'art. 620, comma 1, della lettera l) (per la quale cfr. amplius sub §§ 4 ss.), la giurisprudenza (Cass. S.U., n. 45276/2003, Andreotti) aveva affermato che, nel giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.

La giurisprudenza (Cass. IV, n. 16819/2022) ha chiarito che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito.

Superato, per fortuna, il fantasioso orientamento per il quale l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato va disposto dalla Corte di cassazione anche quando il relativo termine non sia ancora scaduto, ma sia di prossima maturazione (Cass. II, n. 25671/2009: nel caso esaminato, il termine di prescrizione maturava il giorno immediatamente successivo alla pronuncia della sentenza di legittimità), la giurisprudenza ritiene attualmente, come inevitabile, che l'annullamento della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità deve essere sempre disposto con rinvio se il termine di prescrizione, pur prossimo alla sua maturazione, non sia ancora decorso in quanto non è consentita la pronuncia di una causa estintiva del reato quando la situazione giuridica che la perfeziona non è ancora integrata in tutti i suoi elementi (Cass. III, n. 38836/2018 e Cass. V, n. 49362/2012).

Infine, Cass. V, n. 22658/2023 ha ritenuto che, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

La lettera b)

La lettera b) prevede l’annullamento senza rinvio in caso di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (in proposito, si rinvia amplius sub art. 20).

La lettera c)

La lettera c) prevede l’annullamento senza rinvio nel caso in cui il provvedimento impugnato contenga disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime (in proposito, si rinvia amplius sub art. 606).

La lettera d)

 

La lettera d) prevede l'annullamento senza rinvio nel caso in cui la decisione impugnata consista in un provvedimento non consentito dalla legge.

A tale ipotesi vanno ricondotti, pur in difetto di esplicite prese di posizione della giurisprudenza

- l'annullamento senza rinvio delle ordinanze di non convalida dell'arresto in flagranza (così da ultimo, nell'ambito di un orientamento pacifico, Cass. III, n. 14971/2022) e di non convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p. (Cass. VI, n. 49482/2015), ove al contrario ne ricorressero le condizioni previste dalla legge;

- gli annullamenti per incompetenzafunzionale o territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., rispettivamente, Cass. V, n. 19537/2022 e Cass. III, n. 203/2021);

- l'annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, al quale, anche se emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Cass. V, n. 25048/2023).

Vi è, invece, contrasto per quanto riguarda i provvedimenti di c.d. “DASPO”, ovvero in tema di convalida dellemisure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Un orientamento (Cass. III, n. 25936/2020) ritiene che l'ordinanza del g.i.p. che, in sede di convalida del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 401 del 1989, ometta motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l'adozione della misura, vada annullata senza rinvio, posto che un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all'esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l'esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, legislativamente previsto in presenza di una misura limitativa della libertà personale; nel diverso caso in cui il controllo del giudice sia stato esercitato, pur non compiutamente, l'annullamento va invece disposto con rinvio; altro più recente orientamento (Cass. III, n. 16468/2024) ritiene, al contrario, che l'ordinanza del g.i.p. emessa in presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, dev'essere annullata con rinvio, poiché, operando la convalida anche sugli effetti dell'atto provvisorio convalidato e determinandone il consolidamento, il solo annullamento con rinvio assicura la momentanea paralisi, in attesa della definizione del procedimento rescissorio, dell'efficacia del titolo giuridico, giustificativo della libertà personale.

Le lettere e) ed f)

Le lettere e) ed f) prevedono, rispettivamente l'annullamento senza rinvio nel caso in cui la sentenza sia nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un reato concorrente;, ovvero in relazione a un fatto nuovo  (in proposito, si rinvia amplius sub art. 522).

Secondo la giurisprudenza, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare (Cass. VI, n.  8141/2020).

 

La lettera g)

La lettera g) prevede l’annullamento senza rinvio nel caso in cui se la condanna sia stata pronunciata per errore di persona (in proposito, si rinvia amplius sub art. 68).

 

La lettera h)

La lettera h)  prevede l’annullamento senza rinvio nel caso in cui vi sia contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale.

La lettera i)

La lettera i)  prevede l’annullamento senza rinvio nel caso in cui la sentenza impugnata abbia deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello (in proposito, si rinvia amplius sub artt. 443, 448, 469, 593).

Segue. Profili processuali

 

I termini di custodia cautelare nel giudizio che prosegue dopo l’annullamento senza rinvio

Secondo la giurisprudenza, la pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p. (Cass. VI, n. 47240/2021).

Segue. Casistica

 

“Patteggiamento” e “concordato in appello”

In tema di c.d. “patteggiamento” per più reati unificati dalla continuazione, secondo la giurisprudenza, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite la abolitio criminis, la Cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall'accordo (Cass. S.U., n. 40256/2018). Nella sentenza di “patteggiamento”, l'illegalità sopraggiunta della pena (nel caso di specie, concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014) determina la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo (Cass. S.U., n. 33040/2015): in tali casi, «la Corte di cassazione, nell'adottare la decisione che comporti l'annullamento per illegalità della pena concordata dalle parti ed applicata dal giudice, non può ricorrere all'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto la modificazione della pena inciderebbe sui termini di un possibile accordo delle parti, presupponendone il consenso, e dovendo escludersi ogni ipotesi di intervento ex art. 619 cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti». Alle stesse conclusioni è giunta Cass. I, n. 17880/2019, per la quale la sentenza di patteggiamento con la quale venga concessa la sospensione condizionale per una pena superiore al limite di concedibilità deve essere annullata nella sua interezza e non solo nella parte relativa alla statuizione illegittima, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta alla concessione del beneficio.

Quanto al concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), superato l'orientamento per il quale, in caso di accordo sull'irrogazione di una pena per qualunque motivo illegale, l'annullamento della sentenza impugnato doveva essere disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione solo su tale punto (Cass. VI, n. 44625/2019), quello ormai dominante ritiene che, in tali casi, l'annullamento della sentenza debba essere disposto senza rinvio perché, anche in questo caso, venendo meno un elemento essenziale dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis,  deve considerarsi venuto meno l'intero accordo e, dunque, anche la sentenza che su quel negozio processuale aveva trovato la sua giustificazione, così che si rivela necessario consentire alle parti di rivedere anche la stessa opportunità in sè dell'accordo stesso (Cass. VI, n. 16192/2021; Cass. IV, n. 21901/2020).  

Misure di prevenzione

  In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost., n. 24/2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).

Trattenimento amministrativo di persone straniere

 In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto nelle more del ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento adottato dal giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta l'annullamento senza rinvio anche di quest'ultimo provvedimento per sopravvenuta mancanza di base legale, posto che la misura del trattenimento è sempre strumentale all'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento (Cass. I, n. 15755/2025).

La nuova lettera l)

Al dichiarato fine di razionalizzare, deflazionare e rendere più efficaci le procedure  impugnatorie, la “Commissione Canzio” ha proposto l'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio, e la proposta è stata recepita dalla “Riforma Orlando” (art. 1, comma 67, l. 23 giugno 2017, n. 103), che ha modificato l'art. 620, comma 1, lett. l), come segue: «Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: (…) l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

Tale chiara formulazione della lettera l) attribuisce (come in precedenza) alla Corte di cassazione un potere–dovere necessariamente, e non soltanto discrezionalmente, esercitabile, di decidere in sede di legittimità, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ogni questione, sempre che ne ricorrano i presupposti, ovvero quando essa ritenga:

- di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

- di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito;

- di potere adottare i provvedimenti necessari,

oltre che in ogni altro caso in cui essa ritiene superfluo il rinvio.

La sentenza di annullamento senza rinvio continua ad avere una duplice natura, ovvero a poter produrre:

- soltanto effetti rescindenti;

- effetti rescindenti con successivo, contestuale giudizio rescissorio operato dalla stessa Corte di legittimità, che sostituisce alla decisione impugnata (ed annullata) la sua decisione.

Come appare evidente, tale nuova disciplina comporta, ora più che mai, che il giudizio di rinvio non costituisca più il “normale sviluppo” del giudizio di cassazione, e che il discrimine tra l'annullamento “con” e “senza” rinvio non possa più fondare sulla natura (di legittimità o di puro merito) delle questioni da decidere, poiché in nessun caso, cioè con riguardo a nessun punto della decisione è in assoluto precluso alla Corte di cassazione di procedere, contestualmente alla pronuncia rescindente, anche all'idealmente successivo giudizio rescissorio.

L'intervento esplicativo delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza n. 3464/2018 hanno immediatamente avuto modo di precisare il significato complessivo della modifica dell'art. 620, comma 1, lett. l), e quindi la definizione dei presupposti che consentono alla Corte di cassazione, ove rilevi le condizioni per l'accoglimento di taluno dei motivi di ricorso e conseguentemente per l'annullamento della sentenza impugnata sui punti relativi, di ritenere superfluo il rinvio al giudice di merito, provvedendo direttamente a pronunciare le statuizioni occorrenti, e dei limiti entro i quali tale potere può essere esercitato.

Secondo le Sezioni unite, il raffronto tra l'attuale formulazione della norma, ed il previgente testo normativo evidenzia in primo luogo come la struttura della norma non sia sostanzialmente mutata nella individuazione di due ipotesi residuali di annullamento senza rinvio: «Le seconda di esse, nella successione del testo, reitera il richiamo della normativa precedente a ”ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio”. L'altra fattispecie residuale, invece, è ora significativamente introdotta dal riferimento alla necessità che la Corte di cassazione ritenga di “poter decidere”. Tale premessa viene rimarcata, rispetto alla disciplina previgente, in termini che per un verso la individuano quale precondizione per l'esercizio del potere di annullamento senza rinvio in detta fattispecie; e per altro, sottolineandone la natura valutativa, inducono a ricercare nel testo immediatamente successivo l'indicazione dei criteri in base ai quali questa valutazione deve essere effettuata».

La nuova disposizione, ai fini dell'esercizio dei poteri–doveri de quibus, attribuisce esplicitamente rilievo alla “condizione che non siano necessari accertamenti in fatto”, che già in precedenza la giurisprudenza aveva enucleato come necessario presupposto dell'adozione, in sede di legittimità, dei provvedimenti necessari a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata.

Quanto alla persistente rilevanza dell'ulteriore condizione enucleata dalla giurisprudenza in riferimento al testo previgente della disposizione, consistente nella “possibilità di assumere le determinazioni necessarie senza ricorrere a valutazioni discrezionali sul punto oggetto dell'annullamento della sentenza impugnata”, si è dovuto chiarire se il riferimento alle statuizioni del giudice di merito sia limitato nella sua operatività all'ipotesi della rideterminazione della pena in sede di legittimità, o debba invece essere logicamente collegato alla disposizione introduttiva sulla ritenuta possibilità, per la Corte di cassazione, di decidere direttamente il ricorso, riconducendo in termini generali all'esercizio di tale potere la funzione di quelle statuizioni.

Le finalità perseguite attraverso la modifica erano state chiaramente indicate nella Relazione conclusiva della Commissione proponente («le proposte di modifica, nell'ottica di razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie, investono l'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio») e nella Relazione di accompagnamento («L'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinate dalla lettera /) dell'articolo 620 del codice di procedura penale, tende a deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo annullamento»).

Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, i lavori preparatori suggeriscono un ulteriore spunto di lettura dell'intervento riformatore, poiché nella Relazione di accompagnamento si osservava come tale intervento fosse chiaramente ispirato all'analoga previsione per il giudizio civile di cassazione di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.c., ai sensi del quale, in sede civile, la Corte di legittimità, in caso di accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice ovvero «decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

La giurisprudenza di legittimità civile richiede, ai fini della decisione del ricorso senza rinvio (la c.d. “cassazione sostitutiva”), la possibilità di pervenire a tale decisione senza ricorrere ad accertamenti in fatto (Cass. civ. V, n. 16171/2017); questa condizione negativa, in riferimento all'attributo “ulteriori”, che si accompagna, nella formulazione normativa, alla menzione degli “accertamenti in fatto”, è intesa nel senso della necessità che la controversia possa essere decisa dalla Corte di cassazione in base agli stessi accertamenti posti a fondamento del giudizio di merito annullato (Cass. civ. II, n. 4975/2015), desumibili dalla sentenza impugnata  (Cass. civ. VI, n. 21045/2013) o, se necessario, da quella di primo grado (Cass. civ. Lav., n. 20428/2004).

Il riferimento alla necessità o meno di ulteriori accertamenti svolge, quindi, nella previsione civilistica, una duplice funzione: «per un primo aspetto, segna il limite del potere di annullamento senza rinvio nella ricorrenza di tale necessità; da altro punto di vista, individua negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali detto potere deve essere esercitato».

Secondo le Sezioni Unite, l'intento del legislatore, nella modifica dell'art. 620, comma 1, lett. l) «si delinea, pertanto, in quello di ampliare la possibilità, per la Corte di cassazione in sede penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva che tende ad assimilare il relativo potere a quello già riconosciuto nel giudizio di legittimità civile dall'art. 384 c.p.c., secondo principi uniformi per la giurisdizione della Corte Suprema nei due settori. Principi per i quali l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato è praticabile ove le necessarie determinazioni possano essere assunte, in sede di legittimità, alla luce dei risultati degli accertamenti in fatto esposti nei provvedimenti di merito».

Di conseguenza, il riferimento della nuova formulazione dell'art. 620, comma 1, lett. l), alla “non necessità di ulteriori accertamenti in fatto” assolve una duplice funzione:

- esclude la possibilità di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato ove tale necessità sia presente;

- indica che gli accertamenti già effettuati dal giudice di merito costituiscono gli elementi in base ai quali il giudice di legittimità deve esercitare il potere di decidere il ricorso senza rinvio.

In virtù di questa conclusione, le Sezioni unite hanno dato risposta al quesito sulla riferibilità dell'accenno della norma alle statuizioni del giudice di merito alla sola ipotesi della rideterminazione della pena o alla fattispecie della decisione senza rinvio nel suo complesso: «la funzionalità di dette statuizioni si rivela infatti, da questo punto di vista, come sostanzialmente omogenea a quella svolta in positivo, ai fini della diretta decisione del ricorso, dagli accertamenti di fatto già acquisiti dal giudice di merito. In altre parole, il richiamo della norma ad una decisione da assumersi «sulla base delle statuizioni del giudice di merito» esplicita, per le determinazioni relative alla diversa quantificazione della pena, le modalità della valutazione sottesa in termini più generali al giudizio con il quale la Corte di cassazione «ritiene di poter decidere» il ricorso, che si è visto essere posto dalla norma quale precondizione per l'operatività della fattispecie di annullamento senza rinvio in esame. Ne segue che le statuizioni di cui sopra sono previste quali parametri fondanti e orientativi della decisione del ricorso senza rinvio».

Inoltre, quanto all'ulteriore condizione della possibilità di giungere all'annullamento senza rinvio “senza dare corso a valutazioni discrezionali”, si è osservato che, «Una volta accertato che la nuova normativa consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio in base alle statuizioni del giudice di merito, tanto descrive infatti puntualmente l'affidamento al giudice di legittimità di una deliberazione che costituisce il risultato di valutazioni, per l'appunto, discrezionali. Si tratta, evidentemente, di una "discrezionalità vincolata", il cui esercizio è vincolato, infatti, da tali statuizioni. In primo luogo, dalla loro effettiva esistenza, intesa in senso processuale quale desumibilità dai provvedimenti di merito; in secondo luogo, dalla loro adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di legittimità; inoltre, dal delimitare le stesse il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione; infine, dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione».

 Ciò premesso, le Sezioni unite hanno ritenuto che la Cassazione, in sede di annullamento senza rinvio, possa valorizzare non soltanto le decisioni assunte dai giudici di merito su singoli punti controversi, ma anche «i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali decisioni e gli accertamenti in fatto che li giustificano»; d'altro canto, i criteri dettati dalla nuova formulazione dell'art. 620, comma 1, lett. l), evidenziano la sostanziale unitarietà delle ipotesi residuali di annullamento senza rinvio previste dalla citata disposizione, «nel segno complessivo della superfluità del rinvio, oggetto di una vera e propria disposizione di chiusura della norma», e che tradizionalmente la giurisprudenza individua nei casi in cui la completezza degli elementi raccolti e valutati nel giudizio di merito non consentirebbe di pervenire con il rinvio ad una decisione diversa da quella che il giudice di legittimità è immediatamente in grado di pronunciare.

Al fine di decidere il ricorso disponendo un annullamento senza rinvio, assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti all'annullamento della sentenza impugnata, la Corte di cassazione dovrà quindi disporre di elementi definiti in misura sufficiente, senza necessità  di consultare atti processuali diversi da quelli accessibili alla Suprema Corte ex art. 606 c.p.p. (essenzialmente, la sentenza impugnata e quella di primo grado, oltre agli altri atti del processo eventualmente indicati nei motivi di gravame), poiché, in caso contrario, l'art. 620, comma 1, lett. l), imporrebbe (previo indiscriminato accesso agli atti), l'effettuazione di ulteriori accertamenti in fatto, preclusi dall'espressa previsione contraria del medesimo art. 620, comma 1, lett. l), ed all'evidenza incompatibili con il giudizio di legittimità: «Tali elementi dovranno pertanto essere desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello di primo grado; conformemente, peraltro, al riferimento della norma in discussione alle «statuizioni» del giudice di merito, termine che, pur nella significazione ampia che è stata in precedenza ad esso attribuita, evoca i risultati di accertamenti esposti contestualmente ad argomentazioni decisorie».

D'altro canto, ai sensi della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 165-bis disp. att. c.p.p., nel fascicolo trasmesso in cassazione sono inseriti proprio e soltanto gli atti specificamente indicati in ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p.

E' stato conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:

«La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto .

Come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite, il concreto raggiungimento dell'obiettivo di deflazione perseguito dalla novella, attraverso la riduzione del numero dei rinvii dalla cassazione e dei conseguenti ulteriori giudizi, pone a carico dei giudici di merito «un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si fondano le decisioni».

In applicazione del principio, le Sezioni Unite, con la di poco successiva sentenza n. 12213/2018 (in motivazione), hanno disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste in un caso nel quale, in riferimento ai reati di cui agli artt. 388 e 640 c.p., la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione meramente "apparente" quanto alla natura fraudolenta degli atti contestati all'imputato, ed era stata verificata la mancanza dei requisiti in presenza dei quali i medesimi atti potevano essere definiti penalmente illeciti, oltre che di altri elementi o circostanze meritevoli di ulteriori approfondimenti istruttori o valutativi emergenti dalle sentenze di merito.

In dichiarata applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. l), Cass. I, n. 52878/2018 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 perché il fatto non sussiste: la pronuncia era immediatamente consentita in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 129 c.p.p., e, pertanto, il successivo giudizio di rinvio in ordine al predetto capo e punto della decisione impugnata sarebbe stato, all'evidenza, superfluo

La giurisprudenza più recente, sia in tema di prova della responsabilità penale che quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che possono legittimare l'applicazione di una misura cautelare coercitiva, appare ormai ferma nel ritenere che va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nei casi in cui l'eventuale giudizio rescissorio, per la puntuale e completa disamina del materiale probatorio già operata nelle precedenti fasi di merito, non potrebbe colmare le lacune accertate (cfr. Cass. VI, n. 40170/2022 in tema di carenza dei gravi indizi di colpevolezza; Cass. VI, n. 18125/2020, in tema di giudizio di cognizione: fattispecie nella quale, in considerazione della natura indiziaria del processo e della asseritamente puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito,  la Cassazione ha escluso la natura mafiosa, ritenuta dai giudici d'appello in riforma della decisione di primo grado, di un'associazione criminale finalizzata alla spartizione di appalti pubblici, rilevando come gli elementi di prova esaminati nel giudizio di merito non avrebbero consentito in alcun caso una decisione diversa nell'eventuale giudizio di rinvio, stante l'erronea riconduzione alla previsione dell'art. 416-bis c.p. di un fenomeno ad essa del tutto estraneo).

Segue. Casistica

L'art. 620, comma 1, lett. l), nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha fin qui trovato applicazione in massima parte riguardanti punti della decisione diversi da quello inerente all'affermazione di responsabilità, ovvero essenzialmente con riguardo a:

- declaratoria di cause di non punibilità, cause di estinzione del reato, cause di estinzione della pena;

- rideterminazione del trattamento sanzionatorio; 

- applicazione di confische;

- determinazione delle statuizioni civili.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

La giurisprudenza (Cass. II, n. 49446/2018) ritiene che, in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), anche se esclusa nel giudizio di appello, può essere rilevata e dichiarata nel giudizio di legittimità, senza necessità di operare il rinvio del processo alla sede di merito, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti, senza richiedere ulteriori accertamenti di natura fattuale.

In applicazione del principio, la citata sentenza, in un caso nel quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole di danneggiamento (art. 635 c.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato la sussistenza della causa di non punibilità ritenendo la non irrisorietà della spesa necessaria al ripristino del bene danneggiato, osservando che tale elemento non rientra, ex lege, tra le condizioni che ostano all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; ciò premesso, in assenza di elementi impeditivi ed avuto riguardo « alle modalità della condotta, alla personalità della ricorrente, alla natura esigua del danno arrecato », è stata ritenuta in sede la particolare tenuità del fatto e conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Può ritenersi ormai pacifico che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Cass. VI, n. 36518/2020).

Successivamente, Cass. I, n. 46924/2023 ha ritenuto che  le modifiche apportate all'art. 131-bis c.p. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito (conforma Cass. II, n. 35033/2020, con riferimento alle conseguenze di Corte cost., n. 156/2020, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva).

Estinzione del reato per condotte riparatorie

 La giurisprudenza (Cass. V, n. 21922/2018) ritiene che la valutazione relativa alla configurabilità delle condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, che integrano la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) possa aver luogo in sede di legittimità nella misura in cui essa non richieda la necessità di nuovi accertamenti in fatto; tuttavia, nel caso esaminato, ha ritenuto che non ricorresse la predetta causa estintiva, in quanto l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento senza documentare di avere eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato («requisito questo non necessariamente coincidente con il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali»), e solo perché costretto dall'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, senza però aver fatto acquiescenza ai capi civili della sentenza, e, pertanto, solo in via provvisoria e con diritto alla ripetizione in caso di esito favorevole dell'impugnazione svolta in sede di legittimità.

L’attenuante “costituzionale” della lieve entità

 La giurisprudenza ha ritenuto che, ove con il ricorso per cassazione sia stata dedotta la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina per effetto di Corte cost., n. 86/2024, sopravvenuta alla decisione di appello, può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminuente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Cass. II, n. 47610/2024); analogo principio vale giocoforza per l'omologa attenuante pure introdotta dalla Corte costituzionale (n. 120/2023) per il reato di estorsione.

Sospensione condizionale della pena

 La giurisprudenza (Cass. II, n. 18742/2018; Cass. V, n. 18797/2018), superando il contrasto esistente sul punto prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 620, ritiene che, nel caso in cui il giudice d'appello non abbia preso in considerazione la specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata, sul punto, senza rinvio, in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. l), qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, ed il predetto beneficio sia concedibile, ricorrendo le condizioni di legge; in caso contrario, sarebbe necessario disporre la celebrazione del giudizio di rinvio.

Identico essendo il principio di diritto affermato ed applicabile, le citate decisioni sono addivenute, nei casi concreti esaminati, a conclusioni diverse:

- la prima decisione ha effettivamente concesso il beneficio, valorizzando l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di altre cause ostative alla concessione (la Corte di appello aveva circoscritto il giudizio negativo con riferimento soltanto alle personalità dei correi, ed aveva sensibilmente ridotto la pena irrogata in primo grado al ricorrente, il quale risultava già condannato unicamente per due reati poi depenalizzati). Nel medesimo senso, si è poi orientata Cass. VI, n. 40262/2018, valorizzando, a fronte di un'omessa pronuncia, la già intervenuta riforma, in appello, della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena base, per il reato di traffico di droghe leggere: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), tenuto conto del ruolo di gregario della ricorrente;

- la seconda decisione ha, al contrario, dovuto prendere atto che, dalla consultazione degli atti disponibili, non emergevano elementi fattuali idonei a consentire di assumere una decisione - in senso favorevole o sfavorevole agli imputati – in ordine all'invocata sospensione condizionale della pena.

Cass. III, n. 29631/2018 , ritenuta l'incongruenza delle ragioni considerate dai giudici del merito ostative al riconoscimento del beneficio (che avevano – a parere della S.C. – indebitamente valorizzato sia la dedizione allo spaccio del ricorrente, sorpreso mentre cercava di vendere più sostanze stupefacenti ad un giovane in una piazza notoriamente frequentata da venditori ed acquirenti di droga, sia l'ulteriore circostanza dell'assenza di una regolare attività lavorativa da parte dell'imputato, dalla quale era stata desunta la predisposizione dello stesso alla commissione di attività illecite per il rinvenimento dei mezzi di sussistenza), a fronte dello status di incensurato dell'imputato, che all'epoca del fatto non aveva ancora compiuto 23 anni, ha concesso il beneficio a sua volta valorizzando, a fondamento del necessario giudizio positivo di prognosi sulle future condotte dell'imputato, l'episodicità della condotta illecita, la condizione di incensurato e la sua giovane età. In tal modo, peraltro, la Cassazione non si è limitata a colmare una lacuna, ritenendo inutile disporre il giudizio di rinvio in presenza di evidenze che consentivano le necessarie valutazioni fattuali, ma ha tout court sostituito la propria valutazione delle evidenze fattuali disponibili a quella, espressa, concorde e non manifestamente illogica né contraddittoria, dei giudici del merito. Ma questo, anche dopo la modifica dell'art. 620, comma 1, lett. l), continua, a nostro avviso, a non poterlo fare.

La giurisprudenza ha successivamente ribadito, nel solco di un orientamento ormai consolidato, che, se nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. l), mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per il riconoscimento del beneficio in sede di legittimità (Cass. II, n. 17010/2022).

Non menzione della condanna

La giurisprudenza (Cass. III, n. 56100/2018; Cass. V, n. 14885/2021) ritiene che la causa di estinzione della pena della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), può in astratto essere direttamente ritenuta e dichiarata dalla Corte di cassazione (anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena), allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto; tuttavia, nel caso esaminato, ha ritenuto che gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito (non indicati) non consentissero di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità, ed ha conseguentemente annullato in parte qua la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Il trattamento sanzionatorio

La giurisprudenza si è in linea di massima allineata a Cass. S.U., n. 3464/2018 nel ritenere che, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, comma 1, lett. l), sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. In applicazione del principio, Cass. VI, n. 12391/2018 ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tenendo conto dei sopravvenuti limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, «sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito», che peraltro la motivazione non indica; Cass. II, n. 16361/2019, preso atto che la pena detentiva irrogata al condannato era inferiore al minimo edittale previsto, la ha rideterminata in misura pari al minimo edittale.

Due decisioni  (Cass. II, n. 9323 e Cass. II, n. 9324/2019) hanno colmato l'omessa irrogazione della pena pecuniaria attribuendo rilievo alla valutazione del disvalore del fatto accertato, come già operata dal giudice del merito ed esplicitata attraverso la concreta determinazione della pena detentiva (l'unica, pur erroneamente, irrogata) in una misura ricompresa tra i limiti edittali minimo e massimo, sull'evidente presupposto della sua ritenuta proporzione e rispondenza al predetto disvalore.

Cass. V, n. 8198/2019 , ritenuta la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio (la Corte di appello aveva confermato il trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia dal primo giudice, con una motivazione quasi di stile, ignorando completamente l'intervenuta derubricazione del fatto in un reato per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio notevolmente meno severo rispetto a quello posto a base della decisione di primo grado), ha preso atto che le statuizioni del giudice di merito non risultavano utili ad assumere la decisione, ex art. 620, comma 1, lett. l) ed ha conseguentemente disposto in parte qua  l'annullamento con rinvio della decisione impugnata: anche questa decisione motiva l'espresso convincimento in maniera meramente assertiva, non indicando la ragione per la quale non sarebbe stato sufficiente prendere in considerare gli elementi fattuali valorizzati ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio – pur in riferimento ad una cornice edittale diversa – dal primo giudice.

Segue. Aumenti e riduzioni per le circostanze del reato

 In un caso nel quale il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, aveva omesso di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non elise, dalla sentenza di annullamento, Cass. VI, n.  52186/2017 ha parzialmente annullato la sentenza impugnata senza rinvio, provvedendo alla riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis c.p., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l),  osservando in proposito che occorreva svolgere un calcolo puramente matematico, poiché le predette circostanze attenuanti erano già state computate nella misura massima consentita, con conseguente riduzione di un terzo della pena base, e che, pertanto, il rinvio al giudice di merito era superfluo.

Altra decisione  (Cass. II, n. 48997/2017) ha proceduto a diminuire la pena per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, essendo venuta meno nel giudizio di appello, per effetto della riqualificazione dell'originaria imputazione di furto aggravato nel reato di ricettazione, la condizione di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche: «Si perviene a tale conclusione sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. In particolare occorre considerare che il giudice di primo grado ha già ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625 n. 6 c.p. e all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. mentre la Corte d'appello ha escluso la penale responsabilità dell'imputato con riferimento ai primi due assegni di cui alla contestazione, circostanze che avrebbero potenzialmente inciso in modo rilevante sull'entità della pena. Il ridimensionamento della penale responsabilità dell'imputato comporta la necessità di applicare la diminuzione di pena di cui alle attenuanti generiche nella misura massima senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito».

In un caso nel quale la Corte di appello non aveva considerato che due circostanze aggravanti erano ad effetto speciale, e che, di conseguenza, il loro concorso era disciplinato, dall'art. 63, comma 4, c.p., che comportava l'applicazione della più grave (quella di cui all'art. 186, comma 2-bis, Cod. strada, che comporta il raddoppio della pena) e la facoltatività dell'aumento di pena fino ad un terzo per l'altra, meno grave (quella di cui all'art. 186, comma 2-sexies, Cod. strada, operando, per quest'ultima, senza alcuna motivazione, un aumento della pena pecuniaria in misura superiore (sia pure di poco) a un terzo della pena stessa, Cass. IV, n. 14292/2019, ritenuta l'illegalità della pena irrogata, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale punto, « atteso che la pena può essere emendata direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lettera l),  procedendo esclusivamente al raddoppio della pena base ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, Cod. strada (e con esclusione dell'aumento facoltativo della pena ex art. 186, comma 2-sexies Cod. strada, sul quale la Corte di merito ha omesso di motivare), e così rideterminando la pena in un anno di arresto e 3000 euro di ammenda».

La decisione appare non condivisibile, per non dire tout court illegittima, sia pure in favor rei, avendo ricollegato al mero difetto di motivazione della Corte di appello sugli elementi che rendevano necessario operare l'aumento facoltativo ex art. 63, comma 4, c.p. per la circostanza aggravante ad effetto speciale meno grave, la propria valutazione ex art. 620, comma 1, lett. l),  di non procedere al predetto aumento, che al contrario poteva/doveva essere motivata unicamente valorizzando elementi di fatto, in ipotesi aventi carattere favorable, emergenti dal giudizio di merito.

Valorizzando gli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha riconosciuto nella massima estensione le attenuanti generiche, avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione (Cass. VI, n. 31921/2024).

Segue. Il trattamento sanzionatorio per il reato continuato

Diverse decisioni hanno utilizzato il potere-dovere di cui all'art. 620, comma 1, lett. l),   per rideterminare la pena irrogabile per un reato continuato a seguito del venir meno di uno o più reati satellite, dai quali l'imputato sia stato contestualmente prosciolto.

Nessun problema si pone naturalmente nel caso in cui, a seguito del sopravvenuto proscioglimento, in sede di legittimità, da uno o più reati-satellite, occorra eliminare uno o più aumenti per la continuazione specificamente determinati dai giudici del merito, dovendo in tali casi la Corte di cassazione procedere ad un mero calcolo .

Nessun problema si pone altrettanto naturalmente nel caso in cui occorra rideterminare un aumento per la continuazione da computare in misura fissa, ad esempio ex art. 81, comma 4, c.p., in presenza di una recidiva reiterata contestata, ritenuta e non esclusa  che, preso atto che l'aumento de quo era stato operato in misura inferiore alla misura minima consentita di un terzo della pena fissata per il reato più grave, lo ha rideterminato in pejus, ma nei limiti del terzo, senza esplicitare le ragioni di una siffatta statuizione favorable, sul presupposto implicito che non emergessero ex actis elementi idonei a legittimare una valutazione più severa).

Una decisione (Cass. II, n. 4594/2018) , in un caso nel quale uno dei due reati-satellite era stato dichiarato estinto per prescrizione, ha ritenuto di rideterminare il residuo aumento per la continuazione relativo all'unico reato-satellite superstite in misura pari alla metà del complessivo aumento per i due reati-satellite operato dalla Corte d'appello (pari, per i reati di tentata estorsione e ricettazione, ad un anno di reclusione e 500 euro di multa): «Avuto riguardo alla gravità dei reati in concreto valutata dai giudici di merito ed in applicazione comunque del generalissimo principio del favor rei, ritiene il Collegio di quantificare nella metà la porzione di pena riferibile al reato di ricettazione (sei mesi di reclusione e 250 euro di multa)».

In un caso nel quale per taluni dei reati, considerati satelliti nell'ambito della continuazione riconosciuta nel giudizio di merito, era decorso il termine di prescrizione, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con la declaratoria di estinzione dei predetti reati e di rideterminare la pena per i reati residui, Cass. VI, n. 44874/2017 ha osservato che la mancata individuazione, nella sentenza annullata, degli aumenti di pena riferibili ai singoli reati-satellite – essendo stato per essi operato un unico, complessivo aumento -, reati dei quali peraltro non era neppure specificata l'esatta collocazione temporale, non consentisse di identificare i criteri in base ai quali la Corte di cassazione potesse procedere alla quantificazione della parte del complessivo aumento, irrogato ai sensi dell'art. 81 c.p., imputabile ai reati-satellite non prescritti.

 Non sembrano porsi problemi nel caso in cui ad essere colpito dall'annullamento sia il reato considerato dai giudici di merito più grave: anche in tal caso, la Corte di cassazione potrebbe sostituire ex novo la propria valutazione officiosa a quella delle parti sia nella selezione del reato più grave (che può aver luogo oggettivamente, in considerazione dei relativi limiti edittali), sia nella determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, ovvero della pena base, come al solito valorizzando elementi di fatto emergenti dai giudizi di merito, e veicolati nel giudizio di legittimità attraverso le relative sentenze o gli atti in ipotesi indicati (ed allegati) ex art. 606 c.p.p.

Si è ritenuto che l'omessa quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato unificato ex art. 81, comma 2, c.p. costituisce causa di annullamento con rinvio della sentenza, non potendo trovare applicazione l'art. 620, comma 1, lett. l), in quanto la determinazione di detti aumenti costituisce l'esito di una complessiva valutazione discrezionale di merito da condursi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sottratta, come tale, alla cognizione della Cassazione e rimessa unicamente al giudice di rinvio (Cass. V, n. 14688/2020).

Merita di essere ricordato che, sin da epoca risalente, la giurisprudenza (Cass. S.U., n.  47289/2003; conforme, più recentemente, Cass. III, n. 46370/2019) aveva chiarito che, qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base.

Segue. Le pene accessorie

E' certamente possibile in sede di legittimità irrogare, senza necessità di disporre il giudizio di rinvio, le pene accessorie omesse, la cui applicazione sia obbligatoria, ed anche determinarne la misura, in presenza di parametri di valutazione certi (cfr. Cass. II, n. 56612/2018, che ex art. 620, comma 1, lett. l),  ha disposto l'applicazione – omessa dai giudici del merito - della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, automaticamente conseguente all'intervenuta condanna dell'imputato per i reati di rapina aggravata ed altro alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad anni tre); si è, in proposito, chiarito che la Cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l), disponendo la pena accessoria erroneamente non irrogata, ma non può ricorrere alla rettificazione della sentenza impugnata ex art. 619 comma 2, c.p.p.,  poiché il presupposto della rettificazione consiste nell'esigenza di emendare solamente la specie o qualità della pena, mentre l'omissione di quest'ultima, integrante un vizio della sentenza, rende la decisione carente di una disposizione necessaria, ed emendabile la lacuna solo a seguito di impugnazione della parte pubblica (Cass. S.U., n. 47502/2022; conforme, Cass. V, n. 16162/2022, con la precisazione che ciò sarebbe consentito unicamente nei casi in cui non sia necessario l'esercizio di un potere discrezionale, precisazione peraltro non condivisibile in toto nel caso in cui, pur essendo necessaria all'uopo una valutazione discrezionale, la Cassazione, sulla base di quanto emergente dalle sentenze di merito, sia in grado di svolgerla).

Segue. Le sanzioni amministrative

Il  principio appena illustrato sub § 5.8 viene correntemente applicato in materia di sanzioni amministrative accessorie: cfr., ad esempio, Cass. IV, n. 48654/2019, in materia di omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; cfr. anche Cass. IV, n. 9192/2018 e Cass. IV,  n. 12285/2019,  rispettivamente con riguardo alla revoca della patente di guida, la cui applicazione è obbligatoria per il reato di cui all'art. 187 Cod. strada, ed alla sospensione della patente di guida, la cui applicazione è obbligatoria per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, Cod. strada,  in entrambi i casi anche in caso di “patteggiamento”.

 

Segue. Le riduzioni per i riti alternativi

E' certamente possibile in sede di legittimità operare, senza necessità del rinvio, le riduzioni “fisse” previste per chi chiede ed ottiene di procedere con giudizio abbreviato, essendo in proposito la Corte di cassazione chiamata ad operare un mero calcolo matematico (Cass. IV, n. 54817/2018).

In tema di “patteggiamento”, si è formato un orientamento a parere del quale, anche a seguito del proscioglimento dell'imputato in ordine ad uno dei reati oggetto del negozio processuale stipulato inter partes, la Corte di cassazione deve limitarsi ad eliminare la relativa porzione di pena, senza annullare l'intera sentenza, perché «nei casi in cui (…) l'accordo delle parti sotteso alla richiesta di applicazione di pena per una continuazione di reati determini specificamente l'aumento sanzionatorio corrispondente al reato satellite la cui sussistenza o la cui punibilità sia esclusa all'esito del giudizio di legittimità, può senz'altro ritenersi, nell'ambito della valutazione discrezionale per quanto detto consentita alla Corte di cassazione e senza alcuna necessità di ulteriori valutazioni o verifiche in fatto da demandare al giudice di merito, che la volontà delle parti avrebbe determinato la pena da applicarsi, in assenza del reato di cui sopra, in quella stabilita con lo stesso accordo per gli altri reati; essendo pertanto possibile l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato escluso, con l'eliminazione del relativo aumento di pena, senza che tanto comporti la necessità di una riformulazione dell'accordo» (Cass. V, n. 48347/2018: fatttispecie nella quale l'annullamento aveva riguardato un reato satellite, e non il reato più grave, e la riduzione di rito era stata operata nella misura massima consentita.

La natura negoziale della sentenza di patteggiamento non sembra consentire alla Corte di cassazione di sostituirsi alle parti nel caso in cui ad essere colpito dall'annullamento sia il reato da esse considerato più grave, poiché in tal caso la Corte dovrebbe sostituire ex novo la propria valutazione officiosa a quella delle parti non tanto nella selezione del reato più grave (che può aver luogo oggettivamente, in considerazione dei relativi limiti edittali), quanto nella determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, ovvero della pena base.

Problematica appare anche l'eliminazione di segmenti di aumenti di pena operati in continuazione per il reato più grave o per uno o più reati-satellite, nei casi in cui la riduzione di rito non sia stata computata dalle parti nella misura massima: è pur vero che, in questo diverso caso, la Corte di cassazione potrebbe procedere al relativo calcolo operando – almeno per i reati-satellite - una riduzione proporzionale, come in astratto l'art. 620, comma 1, lett. l),  le consentirebbe di fare, ma in tal modo essa finirebbe pur sempre con il sostituire la propria (e questa volta non vincolata, come al contrario accade nei casi in cui la riduzione di rito sia stata operata dalle parti nella misura massima consentita) determinazione a quella che l'art. 444 c.p.p. rimette alla insindacabile discrezionalità delle stesse parti. 

Segue. Divieto di bis in idem e proporzionalità del cumulo sanzionatorio

La giurisprudenza (Cass. V, n. 45829/2018)  ha ritenuto, in tema di manipolazione del mercato (artt. 185,187-ter e 187-terdecies d.lgs. n. 58 del 1998 – TUF -) che la Cassazione, ai sensi del novellato art. 620, comma 1, lett. l),  può  valutare direttamente, e senza disporre annullamento con rinvio, la proporzionalità del cumulo sanzionatorio derivante dall'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa definitiva, a condizione che non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto.

Ritenuto di dovere accertare, pur in assenza di un espresso motivo di ricorso, la “proporzionalità" delle sanzioni irrogate nell'ambito dei separati procedimenti penale ed amministrativo aventi ad oggetto il medesimo fatto, si è osservato che detta valutazione non risulta di esclusiva competenza del giudice di merito, potendo essere effettuata, ai sensi  dell'art. 620, comma 1, lett. l),  anche in sede di legittimità, sempre che non risultino necessari (ulteriori) accertamenti in fatto, e non risulti impossibile assumere le determinazioni necessarie senza ricorrere ad accertamenti e valutazioni discrezionali sul punto oggetto dell'annullamento della sentenza impugnata: la Cassazione può, quindi, valutare in subiecta materia la proporzionalità del cumulo sanzionatorio, qualora non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Ed, in applicazione del principio, ha, all'uopo, valorizzato, sulla base della ricognizione dei dati a disposizione, la gravità delle condotte attribuite agli imputati (ben delineata nelle sentenze dei giudici di merito), ritenendo conclusivamente rispettato il criterio di proporzionalità del peso derivante dal cumulo delle sanzioni inflitte agli interessati rispetto alla gravità dei fatti addebitati, nonché della limitazione della sua severità allo strettamente necessario, in modo da non risultare eccessivamente oneroso per i soggetti sanzionati.

Nel medesimo senso, successivamente Cass. V, n. 39999/2019, in tema di abuso di informazioni privilegiate, ha ritenuto che, nel caso in cui siano state già definitivamente inflitte le sanzioni amministrative previste dall'art. 187-bis d.lgs. n. 58 del 1998, in modo tale da assorbire completamente il disvalore della condotta, risultando coperti aspetti rilevanti sia a fini penali che amministrativi, e pienamente tutelato l'interesse protetto dell'integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari, il giudice di merito o quello di legittimità - ricorrendo le condizioni previste dall'art. 620, comma 1, lett. l) - può disapplicare integralmente la sanzione penale, atteso che, in tal caso, il cumulo delle sanzioni risulterebbe radicalmente sproporzionato e contrario ai principi sanciti dagli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU: il giudice, nella valutazione complessiva dell'afflittività del carico risultante dalla combinazione delle discipline sanzionatorie, tenendo conto delle sanzioni principali e accessorie e della confisca, ha il dovere di spingersi oltre la verifica meramente quantitativa o legata alle ragioni di tutela dell'interesse protetto, valorizzando anche le esigenze di garanzia individuale.

 

Le confische

Pacifica può ritenersi, secondo la giurisprudenza, la possibilità di disporre, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., l'annullando senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad ipotesi di confisca obbligatoria, disponendole, trattandosi di misure di sicurezza sottratte nell'an alla discrezionalità del giudice della cognizione, in relazione alle quali il giudizio di rinvio sarebbe superfluo, poiché il giudice del merito sarebbe chiamato ad adottare un atto dovuto e vincolato.

Plurime sono le decisioni che si sono pronunciate in tal senso; cfr., ad es.:

- Cass. III, n. 4750/2018,  con riguardo all'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dagli artt. 10-ter e 10-bis D. Lgs. n. 74 del 2000, con la precisazione che «rimane affidata alla diversa fase esecutiva – la cui iniziativa spetta al pubblico ministero – la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (…) all'esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l'effettiva sussistenza di beni – nella disponibilità del condannato – suscettibili di essere sottoposti a vincolo»;

- Cass. V, n. 12366/2018,  con riguardo all'ipotesi di confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto del reato e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo, prevista dagli artt. 640-quater e 322-ter c.p.;

- Cass. IV, n. 22823/2018,  con riguardo all'ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo prevista dall'art. 186, comma 7, Cod. strada, avente natura di sanzione amministrativa accessoria;

- Cass. IV, n. 9465/2019, , con riguardo all'ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo prevista dall'art. 187, comma 1, Cod. strada, con la precisazione che dagli atti emergeva che il veicolo era di proprietà dell'imputato patteggiante;

- Cass. I, n. 11595/2019,  con riguardo all'ipotesi di confisca obbligatoria di un fucile illegalmente portato in luogo pubblico, prevista dall'art. 6 l. n. 110 del 1975.

Va anche segnalata Cass. III, n. 43643/2018, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l),  eliminando la confisca del terreno sul quale erano state coltivate le 420 piante di marijuana, disposta dal primo giudice limitandosi ad affermare la destinazione dello stesso alla commissione del delitto, perché, ritenuta insussistente la destinazione esclusiva e strutturale del fondo alla attività di coltivazione illecita o, comunque, un uso costante, reiterato e sistematico di esso al predetto fine illecito, difettava l'elemento del collegamento stabile del terreno con l'attività criminosa ed il provvedimento di confisca risultava, quindi, adottato in assenza dei relativi presupposti normativi; a tale conclusione si è addivenuti sulla base degli elementi di fatto che emergevano dal giudizio di merito, in conformità al tenore letterale ed alla ratio legis di cui alla citata novella.

Si è poi ritenuto, in materia di armi, che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 l. n. 152 del 1975, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l) (Cass. I, n. 13326/2024).

Le statuizioni civili

La giurisprudenza (Cass. V, n. 57028/2018)  ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia condannato la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, omettendo la conseguente liquidazione, ad essa può provvedere la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di apprezzamenti di fatto quanto all'an debeatur, che sarebbero incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

In un caso nel quale uno dei due reati ascritti all'imputato è stato dichiarato estinto per remissione di querela, e l'ammontare del risarcimento era stato determinato, in modo omnicomprensivo, in euro 1.000,00, è stata ritenuta la possibilità di rideterminare l'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno alla parte civile: « nella specie il collegio ritiene superfluo il rinvio, poiché, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) il punto può essere deciso, anche all'esito di valutazioni discrezionali, sulla scorta degli elementi di fatto già acquisiti e delle statuizioni adottate dal giudice di merito. Dunque, non essendo necessari ulteriori accertamenti, tenuto conto degli elementi di fatto acquisiti e risultanti dalle sentenze (riconoscimento del solo danno non patrimoniale avuto riguardo a natura e durata della malattia), il danno per il reato di lesione personale di cui al capo B) può essere quantificato in 500,00 euro» (Cass. V, n. 3539/2019; conforme, Cass. III, n. 51643/2019: fattispecie in cui la Cassazione, avendo proceduto alla revoca della statuizione civile relativa al reato, depenalizzato, di cui all'art. 594 c.p., ha proceduto alla conseguenziale rideterminazione della misura del risarcimento del danno).

L'ammissione del patrocinio a spese dello Stato

In un caso nel quale il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta dalla difesa dell’imputata avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato, la Cassazione (Cass. IV, n. 27532/2018)  ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame, ritenendo preclusa al giudice di legittimità, anche a seguito della modifica della formulazione dell'art. 620, comma 1, lett. l),  la possibilità di provvedere sulla ammissione al patrocinio, che comporterebbe l’esercizio di poteri discrezionali di merito asseritamente esulanti da quelli che competono al giudice di legittimità.

Altre applicazioni

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 51515/2018 (in motivazione), in un caso nel quale il Tribunale dei riesame aveva erroneamente dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di interesse all'impugnazione, l'appello proposto dal procuratore speciale di una s.p.a. avverso l'ordinanza che aveva applicato alla predetta società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno, valorizzando l'intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva, disposta nelle more dal giudice procedente, ha ritenuto l'impossibilità di decidere la regiudicanda in sede di legittimità (come al contrario richiesto dal ricorrente), ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), poiché il Tribunale adito in sede di appello cautelare aveva illegittimamente declinato la propria competenza, senza decidere nel merito, e comunque perché la materia controversa imponeva plurimi accertamenti di fatto, esulanti dal perimetro della giurisdizione di legittimità.

In altro caso, nel quale il giudice dell'esecuzione, inaudita altera parte, aveva ritenuto di correggere un presunto errore materiale con procedura de plano (e quindi in violazione dell'art. 130 c.p.p.), condannando al pagamento delle spese processuali di cognizione un imputato che era stato assolto, Cass. I, 18 gennaio 2018, n. 8170, n.m., in www.cortedicassazione.it/SNPEN, dichiaratamente decidendo ex art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., alla luce del contenuto degli atti del fascicolo relativo all'incidente di esecuzione, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata,  « non potendo il giudice dell'esecuzione disporre la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese relative a processo nei suoi confronti definito con sentenza di assoluzione ».

In un caso nel quale il Tribunale, nel pronunciare sentenza di “patteggiamento”, aveva omesso di procedere, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., alla dichiarazione di falsità dell'autocertificazione oggetto dell'imputazione, Cass. V, n. 51125/2017  ha ritenuto di poter disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria di falsità della dichiarazione di autocertificazione, della quale ha dichiarato la falsità.

 

Bibliografia

Beltrani, Il giudizio di rinvio, in Trattato di procedura penale, a cura di Spangher, Impugnazioni, V, Torino, 2009, 772; Canzio, Il ricorso per Cassazione, in AA.VV., Le impugnazioni, a cura di Aimonetto, Torino, 2005, 462; Gaito, Il ricorso per Cassazione, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010, 806; Siracusano, I rapporti tra Cassazione e rinvio nel processo penale, Milano, 1967, 217.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario