Codice di Procedura Penale art. 621 - Effetti dell'annullamento senza rinvio.

Vincenzo Tutinelli

Effetti dell'annullamento senza rinvio.

1. Nel caso previsto dall'articolo 620, comma 1, lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna [533 s.], ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso [568 5]; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

Inquadramento

Si tratta di disposizione di puro e semplice coordinamento delle attività materiali collegate e conseguenti all'annullamento senza rinvio. In sostanza, nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di Cassazione, non è necessario il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio solo quando la decisione impugnata è tipicamente contra o extra legem. Il rinvio al nuovo giudice di merito è invece necessario allorché la illegalità della decisione sussista non in relazione all'ordinamento giuridico complessivo, ma in relazione alla fattispecie concreta, giacché in tal caso il giudice del rinvio ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie per conformarla alla legge.

Di conseguenza, in caso di difetto di giurisdizione, dovranno trasmettersi gli atti all’autorità competente; in caso di viziata contestazione, dovranno trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero; nel vaso di contrasto fra giudicati, dovrà ordinarsi l’esecuzione della condanna meno grave o della prima in ordine di tempo. Nei casi in cui la Corte possa prendere una decisione che non implichi valutazioni di merito provvederà in tal senso.

Ed invero l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum, o perché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità (Cass. III, n. 550/1999)

Casistica

Conseguenze sui termini massimi e di fase delle misure cautelari

 La Corte di Cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l’annullamento senza rinvio di quest’ultimo, ma deve anche individuare l’Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa.

Incompetenza funzionale del giudice

La Corte di Cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa.

Tale soluzione — a parere della Corte — è coerente con la disciplina in tema di competenza nonché con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass., V, n. 19537/2022).

Fatto non previsto dalla legge come reato

In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 l. n. 689/1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Cass. S.U., n. 25457/2012).

Utilizzabilità degli atti in caso di successiva richiesta di abbreviato

 In caso di annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado e di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, gli atti probatori acquisiti o formati nel corso del giudizio in cui è intervenuto l'annullamento possono essere utilizzati, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., nel successivo giudizio, celebrato con le forme del rito abbreviato, nei confronti dell'imputato rispetto al quale è stato disposto l'annullamento. (Cass., V, 24907/2022); (Cass. II, n. 1587/1996).

Competenza in sede di esecuzione

La competenza in materia di esecuzione, nel caso in cui una sentenza sia divenuta definitiva soltanto in relazione ad alcuni capi o punti, essendo stato dalla Corte di cassazione disposto l'annullamento della stessa con rinvio in relazione ad altri, appartiene funzionalmente al giudice di rinvio, anche qualora questi non si sia ancora pronunciato (Cass. I, n. 3451/2017).

Bibliografia

Canzio, Il ricorso per Cassazione, in AA.VV., Le impugnazioni, a cura di Aimonetto, Torino, 2005, 462.

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