Codice di Procedura Penale art. 621 - Effetti dell'annullamento senza rinvio.

Sergio Beltrani

Effetti dell'annullamento senza rinvio.

1. Nel caso previsto dall'articolo 620, comma 1, lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna [533 s.], ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso [568 5]; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

Inquadramento

L'art. 521 stabilisce le conseguenze dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in alcuni dei casi previsti dall'art. 620 c.p.p.

La disciplina

Si prevede in particolare che:

- nel caso previsto dall'art. 620, comma 1, lett. b), la Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa.

La giurisprudenza (Cass. V, n. 19537/2022) osserva in proposito che, in caso di annullamento senza rinvio di un provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente, la Cassazione, in coerenza con la disciplina in tema di competenza, con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 c.p.p. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve disporre la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente;

- nel caso previsto dalle lett. e) ed f), la Cassazione dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni;

- in quello previsto dalla lett. h), la Cassazione ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna (cfr. artt. 533 e 534 cod. proc. pen.), ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669 c.p.p..;

- in quello previsto dalla lett. i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (f. 307) osserva che la disciplina riguardante gli effetti dell'annullamento nel caso in cui la sentenza impugnata abbia deciso in secondo grado su una materia per la quale non sarebbe stato ammesso l'appello costituisce la modifica di maggior portata introdotta in materia dal nuovo codice di rito:  «in tal caso, infatti, è sembrato necessario prevedere, in luogo della esecuzione della sentenza di primo grado, la conversione dell'appello in ricorso. Se, infatti, alla parte è consentito di far valere l'mpugnazione anche in caso di erronea qualificazione della stessa, a maggior ragione la conversione dovrà operare nel caso in cui l'errore sia stato compiuto dal giudice di appello»;

- infine, in quello previsto dalla lett. l), la Cassazione procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

 

Bibliografia

Canzio, Il ricorso per Cassazione, in AA.VV., Le impugnazioni, a cura di Aimonetto, Torino, 2005, 462.

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