Codice di Procedura Penale art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili.

Sergio Beltrani

Annullamento della sentenza ai soli effetti civili.

1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile [538 s.] ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato [576], rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Inquadramento

L'art. 622 stabilisce che, nei casi in cui l'annullamento riguardi soltanto le disposizioni od i capi che riguardano l'azione civile, ovvero consegua all'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, la Cassazione penale rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile; il rinvio è disposto “quando occorre”, ovvero quanto la Cassazione non può avvalersi dei poteri-doveri di cui all'art. 620 c.p.p., ed, in particolare, di quelli, “nuovi”, di cui alla lett. l) del comma 1 (in argomento, cfr. amplius sub art. 620).

La Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito (f. 307) osserva che la norma detta disposizioni analoghe a quelle del previgente art. 541 cod. proc. pen. 1930, aggiungendo il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: «quando la corte di cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l'eventuale giudizio di rinvio – fermi restando gli effetti penali – si svolgerà davanti al giudice civile competente  in grado di appello, anche se l'annullamento riguarda una sentenza inappellabile. Una applicazione di tale disciplina è prevista dall'art. 578 in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione».

La previsione del rinvio “al giudice civile competente per valore in grado di appello” è, in realtà, inesatta, poiché il rito civile non prevede una competenza per valore in grado di appello, ma solo casi di competenza funzionale (cfr. art. 341 c.p.c., a norma del quale l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

Nel caso di annullamento della sentenza impugnata sia agli effetti penali, sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Cass. V, n. 25509/2025); in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente in grado di appello (Cass. S.U., n. 22065/2021).

È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 622 e 576 c.p.p. per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, Conv. EDU e con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e 48 Carta di Nizza, nella parte in cui riconoscono al giudice del rinvio, anche in caso di irrevocabilità della sentenza di assoluzione, il potere-dovere di riesaminare complessivamente la vicenda ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda civile, posto che non è violata la presunzione di innocenza, in quanto quest'ultimo, nel decidere sui capi della sentenza concernenti gli effetti civili, non è tenuto a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale, ma deve limitarsi ad accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (Cass. III, n. 20559/2022).

La natura giuridica e la disciplina del giudizio di rinvio (disposto dalla Cassazione penale) dinanzi al giudice civile

Il rinvio previsto dall'art. 622 è stato qualificato dalla giurisprudenza penale (Cass. S.U., n. 2265/2022; Cass. S.U., n. 38481/2023), come introduttivo di un giudizio del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello penale, conseguentemente richiedente un atto di impulso di parte attraverso l'istituto della riassunzione ex art. 392 cod. proc. pen. evocato dallo stesso termine di "rinvio"; ma anche per la più recente giurisprudenza civile il giudizio di rinvio ex art. 622 si configura come una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, ed è conseguentemente regolato dagli artt. 392-394 c.p.c. (Cass. civ. II, n. 30496/2022 e Cass. civ. II, n. 16916/2019).

In sintesi:

- l'effettiva instaurazione del giudizio di rinvio davanti al competente giudice civile postuli l'intervenuta riassunzione, ad opera della parte interessata, agli effetti dell'art. 392 c.p.c.;

- l'instaurando procedimento sia riconducibile all'ambito dell'art. 394 c.p.c.;

- le forme delle eventuali, successive impugnazioni straordinarie non potranno che essere quelle previste dal codice di rito civile, e quindi, ad esempio, la revocazione (art. 395 c.p.c.), non il ricorso straordinario (art. 625-bis c.p.p.).

 

Ne consegue anche che la designazione, da parte della Corte di cassazione penale, del giudice civile di rinvio, al di fuori dell'ipotesi di un errore materiale, cui può sopperire il rimedio della correzione, sia immodificabile, e comporti l'impossibilità di prospettare la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio: e ciò non tanto per il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì per la circostanza che, non prevedendo l'ordinamento processuale civile vigente l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391-bis c.p.c. (ed ora - dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 - da quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all'art. 391-ter, limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale (Cass. civ. III, n. 17457/2007).

Dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile conseguente all'annullamento dei capi civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p. discende la possibilità che le parti possano allegare fatti tali da consentire l'emendatio della domanda (Cass. civ. S.U., n. 12310/2015; Cass. civ. III, n. 6644/2025; per il divieto di mutatio, cfr. anche Cass. civ. III, n. 4743/2025).

Si è anche chiarito che il giudizio in grado si appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura "chiusa", ai sensi dell'art. 394 c.p.c., sicché nello stesso non è consentito l'intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (Cass. civ. III, n. 7175/2015). 

Nel caso in cui sia intervenuta una sentenza penale di annullamento, ai soli effetti civili, della statuizione assolutoria del giudice penale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato decorre, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, tale dovendo considerarsi la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. (Cass. civ. III, n. 22794/2018).

Le prove utilizzabili nel giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile

La giurisprudenza penale ritiene che, nel giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., e svolto dinanzi al giudice civile, la prova ritenuta inutilizzabile nel processo penale rimane tale anche in quello civile, diversamente realizzandosi una sostanziale elusione dell'accertamento compiuto dal giudice penale (Cass. VI, n. 43896/2018).

In senso contrario, quella civile ritiene, invece, che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte d'appello a cui la Cassazione in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie (Cass. III, n. 27558/2024).

Questo orientamento è naturalmente destinato a prevalere, se non altro perché il giudizio, che si conclude dinanzi al giudice civile, sarà necessariamente regolato dagli orientamenti della giurisprudenza di quel settore.

La regola di giudizio nel giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile

Dalla natura autonoma rispetto al giudizio penale del giudizio civile conseguente all'annullamento dei capi civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p. discende, secondo la giurisprudenza civile, l'applicabilità delle regole processuali civilistiche sia in tema di nesso causale, sia di valutazione delle prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale (Cass. civ. III, n. 6644/2025); conforme, in seno alla giurisprudenza penale, Cass. II, n. 17358/2023, per la quale, in caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile; nel medesimo senso, Cass. IV, n. 37193/2022, per la quale, in sede di rinvio dinanzi al giudice civile, l'accertamento del nesso di causalità dovrà aver luogo, a seguito della sentenza della Corte cost., n. 182/2021, valutando il materiale probatorio raccolto secondo il criterio civilistico del "più probabile che non".

Il problema appare a nostro avviso superato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 agli artt. 78 (in particolare, al comma 1, lett. d) e 573 (in particolare, con l'introduzione del comma 1-bis), che, se, come necessario, valutate in combinato, evidenziano la volontà del legislatore (in adeguamento ai principi affermati da Corte cost., n. 182/2021) che, nel rispetto della presunzione d'innocenza,  l'azione civile sia sempre definita secondo le regole civilistiche (argomenta anche da Cass. S.U., n. 38481/2023, in motivazione).

 

Estinzione del reato per prescrizione e giudizio di rinvio agli effetti civili dinanzi al giudice civile

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Cass. S.U., n. 36208/2024), ovvero, qualora risulti che la sentenza di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, a valutare l'ammissibilità dell'appello: in entrambi i casi, a meno che il ricorrente non abbia espressamente richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con prosieguo ai soli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 c.p.p., ma deve disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice onde valuti il compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili (così, per prima, Cass. S.U., n. 35490/2009, Tettamanti; conforme, Cass. II, n. 8935/2020). Nel medesimo senso, da ultimo, Cass. VI, n. 10060/2025, ha ribadito che il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali; in applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ed ha conseguentemente annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice penale).

Responsabilità da reato degli enti

In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata, la giurisprudenza ha ritenuto che, ove la caducazione della sentenza di proscioglimento agli effetti diversi da quelli civili riguardi la sola responsabilità da reato degli enti, il rinvio deve essere comunque operato, pur in presenza di annullamento anche agli effetti civili, al giudice penale, trovando applicazione il disposto della seconda parte dell'art. 622 nel solo caso in cui la sentenza sia caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile ed essendo necessario concentrare il processo dinanzi al medesimo giudice onde ridurre il rischio di giudicati potenzialmente contrastanti (Cass. III, n. 20559/2022).

Bibliografia

Andreazza, Il ricorso per Cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità, in Cass. pen. 2009, 109; Bargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 652.

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